CGARS, sez. I, sentenza 2014-12-15, n. 201400665

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2014-12-15, n. 201400665
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201400665
Data del deposito : 15 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01049/2013 REG.RIC.

N. 00665/2014REG.PROV.COLL.

N. 01049/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2013, proposto da:
Ditta Individuale Spatafora Salvatore, rappresentato e difeso dagli Avvocati V A C e L M, con domicilio eletto presso il primo, in Palermo, via L. Pirandello, n. 2;



contro

Agenzia per le erogazioni in agricoltura, U.T.G. - Prefettura di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui domiciliano, in Palermo, via De Gasperi, n. 81;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZIONE I, n. 01000/2013

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell’Ufficio Territoriale del Governo - U.T.G. - Prefettura di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti l’Avvocato V. A. Candia e l’Avvocato dello Stato Quiligotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’appello è proposto contro la decisione n. 1000/2013 del TAR per la Sicilia di Palermo, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso rivolto all’annullamento:

a) della nota Prot. N. REVU.2012.73 del 17.02.2012, inviata a mezzo raccomandata A/R, con la quale la AGEA aveva comunicato la “richiesta di restituzione premio per estirpazione vigneti campagna 200912010”, per un importo pari a Euro 155.977,90, “considerato che la suddetta erogazione, al fine del rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria, nelle more del rilascio della informativa antimafia richiesta da codesta Ditta alla competente Prefettura di Palermo in data 11/09/2010, è stata sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del DPR 252/98, cosi come notificato in data 26 ottobre 2011 con nota prot. DSRU2010.4820 del 21/10/2010”, e considerato, altresì, che “la Prefettura di Palermo, con 'riservata amministrativa' Prot. n. 9021/2010/Cert.Ant. del 13/12/2011, ha informato questa Amministrazione dell'esistenza di cause interdittive, nei confronti di codesta Ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 2 e 8, del citato D.P.R. 252/98”;

b) della Nota Prot. N. 9021/2010/Cert. Ant. del 13/12/2011, della Prefettura di Palermo — Ufficio Territoriale del Governo, contenente le risultanze investigative relative alla “sussistenza del pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata mafiosa nella gestione della ditta”; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati.

Il TAR ha ritenuto il ricorso irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, perché notificato in data 8 marzo 2013,

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