CGARS, sez. I, sentenza 2014-12-15, n. 201400665
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00665/2014REG.PROV.COLL.
N. 01049/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2013, proposto da:
Ditta Individuale Spatafora Salvatore, rappresentato e difeso dagli Avvocati V A C e L M, con domicilio eletto presso il primo, in Palermo, via L. Pirandello, n. 2;
contro
Agenzia per le erogazioni in agricoltura, U.T.G. - Prefettura di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui domiciliano, in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZIONE I, n. 01000/2013
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell’Ufficio Territoriale del Governo - U.T.G. - Prefettura di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti l’Avvocato V. A. Candia e l’Avvocato dello Stato Quiligotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appello è proposto contro la decisione n. 1000/2013 del TAR per la Sicilia di Palermo, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso rivolto all’annullamento:
a) della nota Prot. N. REVU.2012.73 del 17.02.2012, inviata a mezzo raccomandata A/R, con la quale la AGEA aveva comunicato la “richiesta di restituzione premio per estirpazione vigneti campagna 200912010”, per un importo pari a Euro 155.977,90, “considerato che la suddetta erogazione, al fine del rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria, nelle more del rilascio della informativa antimafia richiesta da codesta Ditta alla competente Prefettura di Palermo in data 11/09/2010, è stata sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del DPR 252/98, cosi come notificato in data 26 ottobre 2011 con nota prot. DSRU2010.4820 del 21/10/2010”, e considerato, altresì, che “la Prefettura di Palermo, con 'riservata amministrativa' Prot. n. 9021/2010/Cert.Ant. del 13/12/2011, ha informato questa Amministrazione dell'esistenza di cause interdittive, nei confronti di codesta Ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 2 e 8, del citato D.P.R. 252/98”;
b) della Nota Prot. N. 9021/2010/Cert. Ant. del 13/12/2011, della Prefettura di Palermo — Ufficio Territoriale del Governo, contenente le risultanze investigative relative alla “sussistenza del pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata mafiosa nella gestione della ditta”; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati.
Il TAR ha ritenuto il ricorso irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, perché notificato in data 8 marzo 2013,