CGARS, sez. I, sentenza 2019-05-08, n. 201900392
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Pubblicato il 08/05/2019
N. 00392/2019REG.PROV.COLL.
N. 00146/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2015, proposto da
Start Affissioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P L, con domicilio eletto presso lo studio A M in Palermo, via Enrico Fermi n. 58;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'R S, domiciliataria ex lege in Palermo, piazza Marina, n. 39;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1340/2014, resa tra le parti, concernente diniego per collocazione 40 plance per affissioni pubblicitarie.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 aprile 2019 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati A M, Ezio Tomasello su delega di R S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Sicilia, integrato da motivi aggiunti, l’odierna appellante invocava l’annullamento: I) della nota prot. n. 4573 del 5 luglio 2002, con la quale si invitava a non collocare n. 40 plance per affissioni pubblicitarie;II) della determinazione dirigenziale n. 66 del 19 febbraio 2003 di conferma del diniego a collocare n. 40 plance per affissioni pubblicitarie.
2. Il primo giudice, da un lato, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, rilevando che l’Amministrazione comunale, in esecuzione all’ordinanza dello stesso TAR n. 1458 del 23 novembre 2002, riesaminava il provvedimento negativo impugnato con il predetto ricorso, confermandolo e integrandone la motivazione con riferimento a precise norme regolamentari comunali: l’interesse dell’impresa ricorrente si spostava, quindi, su quest’ultimo, stante che nessun vantaggio avrebbe potuto trarre dall’eventuale annullamento dell’atto sostituito. Dall’altro, dichiarava irricevibile il ricorso per motivi aggiunti, valutando non fosse possibile invocare l’errore scusabile in quanto l’art. 170 del c.p.c. secondo il quale “ Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti ”, fa esclusivo riferimento agli atti processuali del giudice e delle parti, e non ai provvedimenti amministrativi adottati dalla PA nell’esercizio dei suoi poteri amministrativi seppur su impulso del giudice. Chiosava, infine, il giudice di prime cure che la questione dedotta circa l’omessa adozione del piano Generale degli impianti pubblicitari, avrebbe dovuto essere proposta attraverso l’attivazione di un processo avverso l’inerzia e, ancora, che, secondo la giurisprudenza costante dello stesso Tribunale, “ l’adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari sia presupposto indispensabile per le autorizzazioni di tutte le relative installazioni, anche temporanee e nei cantieri ”.