CGARS, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202201223
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01223/2022REG.PROV.COLL.
N. 00099/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2022, proposto dalla
signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda l’attività di ristorazione e pizzeria e l’immobile nel quale è svolta, sito in Caltanissetta,-OMISSIS-.
2. La proprietaria, signora -OMISSIS-, ha impugnato la nota 20 luglio 2018, con cui il SUAP di Caltanissetta ha ritenuto irricevibile la scia relativa all’attività di ristorazione e pizzeria, trasmessa dalla ricorrente in data 26 giugno 2018.
3. Con determina n. 429 dell’8 novembre 2018 il SUAP ha dichiarato l’inefficacia dell’ulteriore scia, presentata dalla ricorrente in data 13 settembre 2018, in ragione della mancata sottoscrizione della segnalazione, oltre che in considerazione della mancata indicazione del titolo edilizio relativo alle opere di ampliamento del fabbricato presso il quale l’attività sarebbe stata esercitata.
4. Con ordinanza n. 12 del 24 settembre 2018, l’Amministrazione comunale ha disposto, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge n. 287 del 1991, la chiusura dell’attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente.
5. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la determinazione n. 429 del 2018 e l’ordinanza n. 12 del 2018.
6. La ricorrente ha poi presentato istanza, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, ai fini della regolarizzazione dell’immobile presso il quale era stata avviata l’attività di ristorazione.
7. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento 7 febbraio 2019 n. 14555.
8. Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il menzionato provvedimento di diniego nonché il consequenziale ordine di demolizione n. 69 del 5 marzo 2019.
9. Il Tar Sicilia – Palermo, con sentenza-OMISSIS-, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
10. La signora -OMISSIS- ha appellato la sentenza davanti a questo CGARS con ricorso n. 99 del 2022.
11. Nel corso del giudizio di appello si è costituito il Comune di Caltanissetta.
12. All’udienza del 16 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
13. L’appello non è meritevole di accoglimento.
14. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha respinto i secondi motivi aggiunti proposti in primo grado dall’odierna parte appellante asserendo che “ il provvedimento di diniego è stato motivato anche in ragione del mancato rispetto dell’art. 28 delle N.T.A che impone che, in caso di realizzazione di edifici destinati ad attività commerciali, vadano previsti “in fronte alla strada parcheggi pubblici alberati aventi una superficie non inferiore a 80 mq per 100 mq. di superficie lorda di pavimento ”.
Il motivo è così argomentato:
- “ le statuizioni del Giudice di prime cure si scontrano con un evidente dato fattuale rappresentato, per l’appunto, dall’esistenza di parcheggi pubblici lungo la -OMISSIS-, ovverosia la strada antistante l’esercizio commerciale della Sig.ra -OMISSIS- ”;
- dagli elaborati grafici allegati all’istanza di sanatoria si evincerebbe che il fabbricato in questione dispone di una superficie antistante libera da adibire a parcheggio di 973 mq oltre ai parcheggi pubblici esterni a detta proprietà e nella planimetria depositata al Genio Civile in occasione della realizzazione del pergolato l’area di parcheggio sarebbe segnata;
- “ in ogni caso e senza recesso alcuno da quanto sopra esposto, preme rilevare come l’istanza della Ditta -OMISSIS- potesse essere comunque integrata ”.
14.1. Con il secondo motivo l’appellante ha riproposto le ulteriori censure dedotte in primo grado con motivi aggiunti avverso il provvedimento di diniego 7 febbraio 2019 n. 14555, ritenute assorbite dal Tar. Esse riguardano l’esaurimento delle potenzialità edificatorie dei terreni asserviti al fabbricato, la mancanza della distanza di 15 metri dalla strada di piano, la mancanza del lotto minimo e l’assunto secondo il quale il fabbricato ricadrebbe in parte su area destinata a strada pubblica.
14.2. Il Collegio osserva quanto segue.
Le censure attengono tutte al diniego, adottato con provvedimento 7 febbraio 2019 n. 14555, dell’istanza presentata dall’appellante ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, ai fini della regolarizzazione dell’immobile presso il quale è stata avviata l’attività di ristorazione.
Il Comune, con provvedimento 7 febbraio 2019 n. 14555, ha rigettato l’istanza per le seguenti ragioni:
- il fabbricato sviluppa una nuova volumetria che le particelle catastali interessate hanno già esaurito, a seguito del rilascio di precedenti permessi di costruire;
- il fabbricato non rispetta la distanza di metri 15 dal ciglio della strada prevista dal prg;
- la costruzione ricade sulla particella n. 157, la cui superficie è inferiore al lotto minimo di mq. 2.000;
- non sono previsti parcheggi pubblici su fronte strada;
- il fabbricato ricade in parte su area vincolata a strada pubblica.
Il provvedimento impugnato è quindi plurimotivato.
Con motivi aggiunti presentati al Tar detto provvedimento è stato censurato per molteplici profili.
Il Tar ha scrutinato la censura relativa al mancato rispetto dell’art. 28 delle nta, che impone, in caso di realizzazione di edifici destinati ad attività commerciali, vadano previsti “in fronte alla strada, parcheggi pubblici alberati aventi una superficie non inferiore a 80 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento” .
Rilevando che il verificatore ha constatato che gli elaborati a corredo dell’istanza di accertamento di conformità non riportano alcuna indicazione in merito al rispetto di tale prescrizione normativa e che nell’area in esame non sono comunque presenti parcheggi pubblici, come previsti dall’art. 28 nta, il giudice di primo grado ha respinto la censura e ritenuto infondati i motivi aggiunti riguardanti il diniego dell’istanza presentata dall’appellante ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Le altre censure dedotte in primo grado con motivi aggiunti sono state riproposte con il secondo motivo d’appello, che si scrutina di seguito al primo.
Il tema è quello di verificare se non sussiste alcuno dei plurimi motivi addotti dall’Amministrazione per denegare l’istanza presentata dall’appellante.
Con riferimento ai singoli motivi di diniego questo CGARS ha disposto un approfondimento istruttorio, demandando l’incarico allo stesso verificatore nominato in primo grado.
14.3. Con riferimento al parcheggio pubblico il verificatore ha rilevato (in primo grado, ribadendo le conclusioni in sede di approfondimento istruttorio davanti a questo CGARS) che:
- “ la superficie lorda del fabbricato destinato ad attività commerciale è di mq. 152,00 per cui una porzione pari a mq. 121,60 del lotto edificatorio avrebbe dovuto essere destinata (e vincolata all’atto del rilascio del permesso di costruire) per la specifica destinazione di “parcheggio pubblico ”,
- “ gli elaborati a corredo dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n.380/2001 non riportano alcuna indicazione in merito al rispetto di tale prescrizione normativa ”;
- “ ad oggi, non sono presenti parcheggi pubblici come previsti dall’art.28 N.T.A. ”.
Quanto accertato dal verificatore contiene elementi sufficienti per ritenere infondato il motivo.
Ai sensi dell’art. 28 delle nta del PRG infatti “ In fronte alle strade esistenti o di progetto, aventi sezione trasversale non inferiore a m. 8, è ammessa la realizzazione di edifici destinati ad attività commerciali”, con la precisazione che “Vanno previsti,