CGARS, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300416

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300416
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300416
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 00416/2023REG.PROV.COLL.

N. 00076/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2023, proposto da
Comune di Marineo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del citato difensore in Palermo, via D. Costantino, 52;



contro

AN SI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma, previa sospensione della sua efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, n. 3707 del 21 dicembre 2022, resa tra le parti, recante accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo n. 2241 del 2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN SI S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto di appello in epigrafe, il Comune di Marineo impugna, per la riforma e la sospensione cautelare dell’efficacia, la sentenza del TAR Sicilia n. 3707 del 2022 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da AN SI S.p.a. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2241 del 2020 emesso dal Tribunale di Palermo.

2. Espone l’appellante che AN SI S.p.a., con un primo ricorso del 6 luglio 2021 (RG 1330/2021), ha chiesto al TAR Sicilia “ di ordinare al Comune di Marineo il compimento degli atti utili e necessari per dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 2241/2020 emesso dal Tribunale di Palermo (r.g. 4569/2020) in favore di essa istante per il pagamento della somma di euro 95.237,68 oltre accessori e spese ”.

3. Con memoria difensiva del 27 luglio 2021 il Comune di Marineo, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha tempestivamente dedotto e documentato che con deliberazione n. 35 del 29 giugno 2019 era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente locale e che, in conseguenza della citata deliberazione, la pretesa della ricorrente, risalente ad epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto, doveva essere attivata nei confronti dell’Organo Straordinario di Liquidazione:

In risposta alla memoria dell’odierno appellante, con memoria in data 29 novembre 2021, AN SI S.p.a. ha preso atto dell’intervenuta dichiarazione di dissesto ed ha chiesto al TAR di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Con la sentenza n. 3626 del 2021 il TAR Sicilia ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, compensando le spese di giudizio.

4. Espone ulteriormente l’appellante che alla predetta sentenza ha fatto seguito un nuovo ricorso per l’ottemperanza proposto dalla AN creditrice dinanzi al TAR Sicilia, perfettamente sovrapponibile al primo, rubricato al RG n. 992/2022, al quale il Comune di Marineo ha replicato, oltre che ribadendo l’intervenuta dichiarazione di dissesto, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

5. Con la sentenza oggetto di odierno gravame, il TAR Sicilia ha respinto l’eccezione di ne bis in idem – ritenendo che nel caso di specie era intervenuta una mera rinuncia agli atti non una rinuncia alla pretesa sostanziale azionata in giudizio - ed ha statuito che, essendo le fatture alla base del decreto ingiuntivo relative a prestazioni contrattuali rese nel 2018, non sussiste la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione. Di qui l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza ed il conseguente ordine al Comune intimato di provvedere nel termine di sessanta giorni al pagamento delle spettanze rivendicate da AN SI S.p.a. Il TAR ha inoltre condannato il Comune di Marineo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

6. Avverso la sentenza gravata l’appellante deduce i seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 e 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004 : il TAR ha errato poiché la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da atti o fatti intervenuti prima della dichiarazione medesima, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente; 2) Carenza motivazionale della statuizione impugnata nel capo in cui rigetta l’eccezione del “ne bis in idem” sollevata dal Comune di Marineo con riferimento al precedente ed identico ricorso per ottemperanza presentato da AN SI (rubricato al R.G. 1330/2021) e

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