CGARS, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300365

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300365
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300365
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2023

N. 00365/2023REG.PROV.COLL.

N. 00466/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2022, proposto da
R M, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Rodi n. 1;

contro

N D L, rappresentato e difeso dagli avvocati R V e A D E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Università degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1511 del 6 maggio 2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di N D L e dell’Università degli Studi Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia, il prof. Nicola de Luca ha impugnato il decreto rettorale dell’Università degli Studi di Palermo n. 1069/2019, prot. n. 27604 del 2 aprile 2019, conclusivo della procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia – Concorso n. 8 – Priorità I – S.C. 12/B1 - Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, con il quale il prof. R M è stato dichiarato vincitore.



2. Il ricorrente in primo grado ha dedotto che:

a) con il decreto rettorale n. 4691/2016 dell’Università degli Studi di Palermo, veniva indetta la procedura di selezione per la copertura di un numero minimo di 8 e massimo di 24 posti di professore universitario di prima fascia ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. Per il Dipartimento di Giurisprudenza (concorso n. 8), la procedura era finalizzata all’assegnazione di tre posti contraddistinti da Priorità 1, Priorità 2 e Priorità 3, rispettivamente in Diritto commerciale IUS/04, Diritto dell’Economia IUS/05 e Diritto Tributario IUS/12, fino alla copertura di numero uno punto organico.

b) nella riunione dell’8 settembre 2017, la Commissione selezionava il prof. R M, ritenendolo “ il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche specificate nel bando, concernenti tanto il diritto dell’impresa quanto il diritto della crisi e dell’insolvenza ”;
per giungere a tale giudizio, la Commissione analizzava i titoli e le pubblicazioni depositate dal p M, ma non quelli del p d L in quanto li riteneva non autocertificati ai sensi dell’art. 3 del Bando;

c) con decreto rettorale n. 2494 il prof. R M veniva quindi definito il “candidato più qualificato a ricoprire il posto”.

d) i suddetti provvedimenti, unitamente ai verbali, al giudizio comparativo ed alla relazione finale, venivano impugnati innanzi al TAR Sicilia da parte del p D L, che si pronunciava con la sentenza n. 2562 del 4 dicembre 2018, annullando parzialmente i provvedimenti censurati;
detta sentenza veniva appellata con specifico riferimento al capo riguardante l’autocertificazione presentata dal p d L in sede di partecipazione alla selezione;

e) al fine di procedere ad una nuova valutazione comparativa tra i candidati e dare esecuzione alla sentenza n. 2562 del 2018, con Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Palermo n. 137/2019 prot. n. 5143 del 22 gennaio 2019, veniva riconvocata la Commissione, composta dai medesimi membri che avevano reso il precedente giudizio;
la Commissione effettuava così un nuovo processo di valutazione, non prendendo in considerazione i titoli del p d L in quanto non oggetto di autocertificazione come previsto dal bando;

f) all’esito della nuova valutazione la Commissione concludeva i propri lavori dichiarando nuovamente vincitore il P M;
di qui il decreto rettorale del 2 aprile 2019 n. 1069 oggetto di gravame da parte del p D L.



3. Avverso il decreto rettorale gravato il ricorrente ha proposto due doglianze.

Con la prima ha denunciato l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione in quanto non sostituita dall’Università, ma riconfermata nella medesima composizione precedente.

Con la seconda ha dedotto la mancata valutazione dei titoli presentati, anche se non formalmente autodichiarati, in quanto il procedimento sarebbe viziato per violazione dei principi in tema di istruttoria procedimentale e soccorso istruttorio.



4. Costituitisi in giudizio per resistere al ricorso sia l’Università degli Studi di Palermo, sia il controinteressato – e depositata in giudizio da parte del ricorrente la sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 300 del 2022, recante la riforma parziale della sentenza del TAR Sicilia n. 2562 del 2018 - il TAR, con la sentenza n. 1511 del 2022, ha accolto il gravame del ricorrente con specifico riferimento alla seconda doglianza proposta, annullando il decreto rettorale n. 1069 del 2019.

In particolare, il TAR, richiamando puntualmente specifici passaggi della motivazione della sentenza di questo Consiglio n. 300 del 2022, ha statuito che l’Amministrazione avrebbe dovuto nel caso di specie attivare il soccorso istruttorio al fine di permettere al candidato De Luca di ottenere l’agognata valutazione dei titoli già elencati nel file ritualmente trasmesso ed indicato con la lettera D), anche perché – essendo immodificabili i titoli – non sarebbe stato possibile violare il principio di par condicio .

Il TAR, preso atto del “ ripetersi delle operazioni di giudizio da parte della stessa commissione ”, ha inoltre disposto ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del c.p.a., che “ la rinnovazione dell’attività valutativa dovrà essere svolta da una commissione in composizione diversa da quella che ha finora operato ”.



5. Con l’atto di appello in epigrafe, il p M censura la sentenza n. 1511 del 2022, articolando cinque distinti motivi:

1) Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (artt. 39 e 40, lett. f, c.p.a. in relazione all’art. 112 c.p.c.) ;
il TAR ha accolto il ricorso per un motivo non proposto dalla parte ricorrente, giacché la mancata attivazione del soccorso istruttorio non era tra le doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio;

2) Violazione dell’art. 3 del bando ;
la lex specialis onerava i candidati alla selezione, ove non avessero prodotto i titoli utili alla selezione con relativo elenco datato e firmato, di produrre quanto meno una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 o 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di talché la mera trasmissione di un elenco riassuntivo dei titoli firmato dal candidato, come quella presentata dal ricorrente in primo grado, non rispetta l’art. 3 del bando;

3) Violazione del principio del soccorso istruttorio e dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 ;
il TAR ha fatto applicazione errata del principio del soccorso istruttorio con riferimento ad una procedura selettiva nella quale deve essere garantita la par condicio tra concorrenti e non può quindi essere permesso ad un candidato di integrare la documentazione in palese elusione della lex specialis ;

4) Mancato superamento della c.d. prova di resistenza ;
il ricorrente, essendosi limitato a denunciare la mancata valutazione dei propri titoli in sede di concorso, non ha fornito la prova che l’esito finale della selezione sarebbe stato diverso ove i propri titoli fossero stati valutati;

5) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha imposto la nuova composizione della Commissione ;
avendo il TAR accolto parzialmente il ricorso per la mancata attivazione del soccorso istruttorio, ovvero per una violazione riconducibile all’Amministrazione e non alla Commissione di concorso, non avrebbe potuto statuire in ordine alla nuova composizione della Commissione.

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