CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-25, n. 202201104

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-25, n. 202201104
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201104
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 01104/2022REG.PROV.COLL.

N. 01040/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2021, proposto da
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

A D C, rappresentato e difeso dall'avvocato M G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Bisou di M S S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Cinzia A, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale, oggi cessata, “Charme Bistrot di Cinzia A”, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Salvatore Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, n. 633 del 1° marzo 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor A D C e della Bisou di M S S;

Visto l’intervento ad adiuvandum della signora Cinzia A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Catania, Direzione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano, con atto del 18 novembre 2019, ha diffidato il signor A D C ad eseguire l’intervento edilizio nell’immobile sito in Piazza Giovanni Verga n. 21, piano terra, censito al Catasto fabbricati foglio 69, part. 16061, sub. 8, atteso che, nel corso dell’istruttoria, il responsabile del procedimento ha accertato che i lavori di cui alla CILA (pratica n. 2637/19) non rientrano tra quelli annoverati dall’art. 3 della L.R. 16/2016, in quanto sono previsti interventi su parti strutturali.

Pertanto, con lo stesso atto, il Comune di Catania ha rappresentato che la “Comunicazione Interventi Edilizia Libera Asseverata”, C.I.L. 2637/19 del 4 luglio 2019 prot. 24624 non è efficace.

Il Comune di Catania, con il successivo provvedimento n. 6/1319 del 26 novembre 2019 - premesso che la Bisou di M S s.n.c. ha presentato per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Piazza Giovanni Verga 21/E-F, in data 5 novembre 2019, SCIA amministrativa e SCIA sanitaria – ha disposto alla signora M S, per l’esercizio in Piazza Giovanni Verga 21/E-F, la rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA di somministrazione alimenti e bevande, tipologia prevista dall’art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 287 del 1981, presentata in data 5 novembre 2019, nonché l’immediata chiusura dell’attività.

Il provvedimento è stato adottato, accertato a seguito di verifica:

- delle anomalie circa il titolo propedeutico in base al quale la SCIA amministrativa risulta fondata su titolo edilizio per il quale è stato emesso nota di diffida (CILA 2637/19 del 4 luglio 2019 n. 24264 diffidata in data 18 novembre 2019, prot. n. 402186);

- della nota prot. 411304 del 23 novembre 2019, con il quale il Corpo di Polizia Municipale, a seguito della nota prot. 407570, ha ribadito “… l’inefficacia ed improcedibilità della pratica di cui all’oggetto …”;

- delle irregolarità formali nella documentazione acquisita per la irricevibilità per carenza di titolo edilizio della scia prot. 386417 del 5 novembre 2019 per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sita in Piazza Giovanni verga 21/E-F;

ritenuta, pertanto:

- la manifesta irricevibilità delle SCIA, a causa dell’assenza dei requisiti minimi della documentazione per attestarne la conformità alle norme indicate, considerato che la pubblica amministrazione “… non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria …”;

- l’esistenza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 19, comma 3, L. n. 241 del 1990 che recita: “ L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa … ”.

Con ordinanza del 20 febbraio 2020, il Comune di Catania ha ingiunto ai signori A D C (proprietario) e Rita D C (proprietaria) di procedere, entro novanta giorni dalla notifica dell’atto, alla demolizione delle opere elencate.

Il signor A D C, in qualità di proprietario dell’immobile, e la Bisou di M S s.n.c., in qualità di conduttrice dell’immobile ed esercente l’attività commerciale, hanno impugnato dinanzi al Tar per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, gli atti lesivi delle rispettive posizioni giuridiche.

Il Tar per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, con la sentenza 1° marzo 2021, n. 633, riuniti i ricorsi, li ha accolti, ad eccezione delle domande risarcitorie.

Di talché, il Comune di Catania ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Illegittimità, erroneità della motivazione. Contrarietà e violazione della normativa vigente in materia.

L’immobile in questione è costituito da una bottega sita in Catania, Piazza Giovanni Verga n. 21, facente parte di un unico progetto relativo all’edificazione di un immobile, giusta licenza edilizia del 16 agosto 1955 e successiva variante del 2 aprile 1958.

Negli archivi comunali, non si riscontrerebbe l’entrata di alcuna pratica o istanza presentata dal dante causa del signor D C, ma solo un attestato di conformità dell’immobile, sottoscritto dal Sindaco pro tempore , datato 1967, in cui si dichiara che l’immobile è conforme al progetto approvato nel 1958, per cui, essendo la bottega in questione, fino al 1967, conforme al progetto del 1958, i lavori abusivi denunciati dal Comune sarebbero stati realizzati sicuramente dopo tale data e, a far tempo dal 1967, qualunque lavoro, ampliamento, aggiunta o modifica, sarebbe dovuta essere oggetto di apposita licenza edilizia o provvedimento autorizzatorio.

Anche prima del 1967, ai sensi dell’art. 31, comma 1, legge n. 1150 del 1942, in pieno centro e stante la sussistenza del piano di fabbricazione, ogni opera sarebbe comunque dovuta essere autorizzata.

Il Comune, in seguito ai chiarimenti forniti dagli interessati, modificando le proprie determinazioni con riferimento ai lavori da eseguirsi nell’immobile de quo , per i quali, con nota del 24 febbraio 2020, ha ammesso non avessero carattere strutturale, ma ha tuttavia confermato le risultanze inerenti l’abusiva realizzazione dei locali del retrobottega privi di ogni autorizzazione o comunicazione legittimante.

Violazione ed illegittima inversione dell’onere della prova. Violazione dell’art. 2967 c.c. Violazione dell’art. 63, comma 1, c.p.a. Violazione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Nella aerofotogrammetria cui il Tar ha attribuito valore fondamentale, la data sarebbe stata apposta manualmente al documento, mentre avrebbe dovuto essere accompagnata da un timbro o da un numero di protocollo che ne attestasse l’autenticità. In ogni caso, non si comprenderebbe come possa affermarsi che non sia riscontrabile nessuna rientranza o interruzione della continuità della parete e la circostanza sarebbe affermata in una CTP redatta da un tecnico incaricato dagli stessi ricorrenti.

L’identificazione del luogo attraverso l’aerofotogrammetria non sarebbe affatto sicura, in quanto occorrerebbe esaminare la cartografica completa ed originale, per cui la linea retta identificata dal giudice di primo grado potrebbe non coincidere con i luoghi reali ed i motivi per cui la linea sarebbe retta potrebbero essere svariati.

Il Comune avrebbe offerto prove certe ed indiscutibili, vale a dire: il progetto approvato nel 1958 in cui i due locali non c’erano; una planimetria catastale risalente al 1961, conforme al progetto del 1958, in cui è provato che i due locali non esistevano; una certificazione del 1967, sottoscritta dal Sindaco, in cui si attesta che la planimetria della bottega è conforme al progetto del 1958; il Comune ha dichiarato di non aver rinvenuto nei propri archivi ed al proprio protocollo alcuna istanza o progetto di regolarizzazione dei lavori accertati e il dato indicherebbe l’assenza di un inesistente documento, del quale non sarebbe mai stata prodotta alcuna prova.

Il provvedimento n. 33 del 12 novembre 1998, integrativo di quello rilasciato nel 1958, farebbe riferimento alla bottega in questione, costituita da un unico grande vano avente due aperture e tale affermazione, posta a fondamento della decisione impugnata, dimostrerebbe che l’ampliamento abusivo, anche nel 1998, non era stato eseguito.

In definitiva, al di là delle interpretazioni date dal consulente di parte ai documenti definiti decisivi dal Tar, rimarrebbero documenti che non dimostrano affatto l’esistenza dei locali abusivi a far tempo dal 1963.

L’onere della prova

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