CGARS, sez. I, sentenza 2019-06-04, n. 201900512
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N. 00512/2019REG.PROV.COLL.
N. 00785/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2015, proposto da Regione Siciliana, Assessorato attività produttive, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge in Palermo, via Villareale, n. 6;
contro
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M in Palermo, via Caltanissetta, n. 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di parte appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 maggio 2019 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti l'avv. dello Stato Maria Gabriella Quiligotti e l’avv. A M anche su delega dell’avv. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giova premettere che la -OMISSIS-. (d’ora innanzi: la Società), originaria ricorrente, ha ritenuto di partecipare al bando per la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 7 e 11 della l.r. n. 9/2009 in favore delle imprese artigiane di cui al Decreto dirigenziale n. 3453 del 28.12.2009.
Con decreto dirigenziale n. 3046 del 24.11.2010, l'Assessorato resistente ha erogato all’odierna appellata un contributo di €. 465.654,00 (pari al 50% dell'importo ritenuto ammissibile di €. 931.308,00) concedendo termine di 24 mesi “per la realizzazione del programma di investimento”.
Con nota prot. 11254 del 22.02.2013 l’Assessorato odierno appellante ha comunicato l'avvio di un procedimento di revoca del provvedimento sopra citato in ragione della trasmissione, ad opera della Prefettura di Trapani, di un’informativa “atipica” nella quale si riferisce che nei confronti del legale rappresentante della società destinataria del finanziamento “è stata applicata in data 2 novembre 2004 dal GUP del Tribunale di Trapani ... la pena di mesi sei di reclusione (sostituita con C. 6840 di multa), per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato continuata e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”. Ciò in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5 dell'8.01.2013.
L'Assessorato attività produttive - malgrado le controdeduzioni fornite dalla Società -, ha revocato (decreto del Dirigente generale n. 2261/7 del 23.10.2013) il provvedimento di concessione del contributo del 2010 disponendo anche il recupero della somma di €. 186.261,60, quale anticipazione già concessa.
2. L’odierna appellata con il ricorso introduttivo ha impugnato:
- il decreto del Dirigente generale n. 2261/7 del 23.10.2013, comunicato con nota prot. n. 10015 del 20.2.2014, unitamente a tutti gli atti prodromici, annessi e conseguenziali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 dell'8.1.2013.
3. Il ricorso introduttivo era affidato ai seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 3 l.r. n. 10/1991;
II) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 l.r. n. 10/1991 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinques l. n. 241/1990 come applicabile in Sicilia in virtù del richiamo di cui all’art. 37 l.r n. 10/1991;
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120, comma 2°, d.lgs. n. 159/2011, come modificato dall’art. 9, comma 1°, d.lgs. n. 218/2012 – Violazione dell’art. 117 della Costituzione, degli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana – eccesso di potere per incompetenza;
IV) Eccesso di potere per perplessità e sviamento dalla causa – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.r. n. 10/1991 sotto altro profilo;
V) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 d.lgs. n. 159/2011;
VI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 445, comma 2°, codice di procedura penale;
VII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006;
VIII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120 l. n. 689/1981.
Sosteneva parte ricorrente in primo grado che il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione, che sarebbe stato violato il principio del legittimo affidamento, che il provvedimento impugnato sarebbe fondato sulla delibera della Giunta Regionale n. 5 dell’8 gennaio 2013 che riguarda le informative prefettizie atipiche e che sarebbe illegittima, per violazione di legge ed incompetenza, che l’Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto di riaprire il procedimento per cui è causa sulla base di atti di diversi anni precedenti, che l’informativa in ragione della quale è stato adottato il provvedimento impugnato ha da tempo perduto efficacia, che comunque il reato ivi indicato è estinto, che erroneamente l’Amministrazione ha ritenuto falsa la dichiarazione resa nella fase amministrativa da parte ricorrente, che il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 120 della legge n. 681/1981.
3.1. Si costituiva l’Amministrazione regionale intimata che, replicando alle argomentazioni articolate in ricorso, chiedeva il suo rigetto.
4. Il Tar ha:
a) - con ordinanza collegiale n -OMISSIS- - disposto l’acquisizione della copia della nota dell’Avvocatura dello Stato n. 33969 del 21 giugno 2013, richiamata nel provvedimento impugnato;
b) - con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- - accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ;
c) accolto il ricorso affermando:
“ In primo luogo appare opportuno chiarire che, benché il provvedimento impugnato si esprima in termini di “revoca”, si deve intendere che, con tale atto, l’Amministrazione abbia inteso annullare in autotutela il precedente decreto di finanziamento disposto in favore della società ricorrente, per l’originaria mancanza di una condizione necessaria per la sua concessione.
Ritiene il Collegio che sia fondata la dedotta eccezione di carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Invero, il provvedimento impugnato, a supporto delle determinazioni assunte, contiene esclusivamente il riferimento a due comunicazioni di inizio procedimento precedentemente inoltrate ed a due note dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, n. 74412 del 7 novembre 2012 e n. 33969 del 14 maggio 2013.
Da tali atti – alcuni dei quali non sono stati peraltro resi facilmente conoscibili dal ricorrente – emerge un quadro poco chiaro, nel quale si sovrappongono valutazione sugli effetti di una informativa prefettizia atipica con quelle della ipotizzata non veridicità delle dichiarazioni rese da parte del ricorrente in sede amministrativa;nessuna considerazione si rinviene poi in ordine all’interesse pubblico sotteso alla determinazione di annullare in autotutela il beneficio precedentemente concesso.
In definitiva, non appare soddisfatto l’ineludibile requisito della esternazione di un’adeguata motivazione a supporto del provvedimento di annullamento in autotutela disposto.
Peraltro, qualora si pervenisse alla conclusione che l’originario finanziamento sia stato annullato in quanto l’Amministrazione ha ritenuto che sia stato ottenuto sulla base di una dichiarazione non veritiera del richiedente – così come appare plausibile pensare, anche sulla base della memoria dell’Avvocatura dello Stato – tale ragione sarebbe insussistente e conseguentemente, anche per tale profilo, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo.
Sul punto il Collegio condivide, in linea di principio, la ricostruzione della Difesa erariale secondo la quale l’obbligo dichiarativo, previsto dal secondo comma dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei reati per i quali sia intervenuto il patteggiamento viene meno solo a seguito della sua dichiarazione di estinzione resa dal giudice dell’esecuzione, in considerazione del tenore letterale della norma;ma il punto è che il secondo comma del richiamato art. 38 non è applicabile, ratione materiae , alla vicenda per cui è causa, come peraltro chiarisce la stessa Avvocatura dello Stato nella sua nota del 7 novembre 2012 n. 74412;né tale norma risulta richiamata dalle disposizioni che regolano la concessione dei finanziamenti per cui è causa.
Invero nel procedimento in questione la società ricorrente ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione, ma né il bando, né gli schemi ad esso allegati, precisano che la dichiarazione da rendere sarebbe dovuta essere conforme a quella indicata dal comma secondo dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006”.