CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400323

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400323
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400323
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 00323/2024REG.PROV.COLL.

N. 00936/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 936 del 2023, proposto dalla Sorgente Ramo Soc Agr Semp Capofila Ats Pascoli Verdi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. L A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

S Lla, rappresentata e difesa dagli Avv.ti S S C e F G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Siciliana Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 3032/2023, resa tra le parti, il 16 ottobre 2023 a definizione del giudizio 1163/2023 R.G.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e della signora S Lla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 la Consigliera Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’appellante ha impugnato la sentenza n. 3032/2023, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che ha accolto il ricorso principale, proposto dalla signora Lla S, e per l’effetto, ha annullato:

- il verbale d'aggiudicazione definitivo dell'8 giugno 2023 della Commissione per l'aggiudicazione dei lotti pascolivi in concessione tramite contratto d'affitto;

- il provvedimento prot. n. 54914 del 20 giugno 2023 del Dirigente del Servizio 13 territorio di Messina - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

la sentenza ha anche dichiarato improcedibili i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determina n. 81 del 9 giugno 2023, emessa dal Dirigente il Servizio 13 territorio di Messina-Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Pesca Mediterranea, dell’avviso pubblico del 21 aprile 2023 prot. 32981 e dell’avviso per la concessione a pascolo dei terreni del Demanio Forestale Regionale gestiti dal Servizio per il Territorio di Messina, limitatamente alla parte in cui assegna 14 giorni ai partecipanti per presentare la domanda corredata dai documenti richiesti.



2. La ditta individuale S Lla, il 2 maggio 2023, ha presentato domanda per aderire all’avviso pubblico per la concessione a pascolo dei terreni del Demanio Forestale Regionale gestiti dal Servizio per il Territorio di Messina per ottenere in concessione il lotto contrassegnato con il n. 80, e poiché l’Avviso pubblico prevedeva espressamente, quale requisito di partecipazione, che i candidati fossero iscritti presso la Camera di Commercio di Messina, in data 28 aprile 2023 la stessa ditta presentò istanza di trasferimento della propria attività dalla Camera di Commercio Sicilia-est a quella di Messina ricevendo in pari datala R.E.A. n. 257927. L’Amministrazione ha aggiudicato provvisoriamente il lotto pascolivo n. 80 alla ricorrente, ma successivamente, il 12 maggio 2023, ne ha disposto l’esclusione, atteso che, dai controlli effettuati, sarebbe emerso che, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva in commento, la ricorrente fosse ancora iscritta presso la Camera di Commercio Sicilia-est con derivante violazione delle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico.

La ditta S in data 15 maggio 2023, con propri scritti difensivi, ha chiesto la revoca del provvedimento di esclusione, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale che afferma come i requisiti di partecipazione a una procedura selettiva pubblica, nel silenzio della lex specialis sul punto, possano maturare fintanto che non sia spirato il termine per la presentazione della candidatura e non all’atto della sua presentazione effettiva e conseguentemente, il 19 maggio 2023, l’Amministrazione riscontrando positivamente le dette osservazioni, ha revocato l’esclusione riammettendola alla procedura.

Tuttavia il giorno 8 giugno 2023, all’atto della pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione ha escluso nuovamente la ditta S in quanto « dalla visura storica della CCIA del sud-est Sicilia, la ditta risultava cancellata dal 5 maggio 2023 e pertanto non è in possesso del requisito previsto dall’avviso pubblico »;
anche avverso detto provvedimento la ditta si è opposta, ma l’amministrazione, con provvedimento n. 54914 del 20 giugno 2023, ha confermato l’esclusione spiegando che, dopo la riammissione della ricorrente alla procedura, la ditta controinteressata, odierna appellante, con una memoria l’ha convinta ad adottare un nuovo provvedimento di esclusione, richiamando la sentenza n. 3959/2012 della Corte di Cassazione nella quale si legge « l’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento della sede in altra provincia si ha per perfezionato solo avvenuta la cancellazione dell’iscrizione di provenienza ».

Avverso quest’ultima esclusione la ditta S ha proposto ricorso in primo grado e il relativo procedimento si è definito con la sentenza di accoglimento;
infatti il T.a.r. ha ritenuto che la ricorrente avesse il requisito di partecipazione dell’iscrizione presso la Camera di Commercio di Messina e ciò, sia in base alla tesi della ricorrente secondo la quale, avendo presentato istanza di trasferimento alla competente Camera di Commercio già il 28 aprile 2023 ottenendone in pari data il rilascio del numero di iscrizione al R.E.A., l’iscrizione presso la nuova Camera di Commercio si sia formalizzata a quella data;
sia se si considera quanto attestato dalle visure storiche versate in atti, che indicano il 5 maggio 2023 come data di cancellazione dalla vecchia Camera di Commercio (Sud Est Sicilia) e di iscrizione presso la nuova, data quest’ultima prevista come ultimo giorno per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi.

Il T.a.r. avendo accolto il ricorso principale ha ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti successivamente depositato.

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