CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-31, n. 202400857
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2024
N. 00857/2024REG.PROV.COLL.
N. 00632/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2022, proposto da
Bondife' Energy S.r.l., Bondifè n.2 S.r.l. a Capitale Ridotto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo 5;
Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Infrastrutture della Regione Siciliana, Dipartimento Interventi Infrastrutturali per L'Agricoltura U.O. 19 – Demanio Trazzerale, Genio Civile di Siracusa, Comando Scuole A.M. 3 Regione Aerea, Comando Regione Militare Sud, Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio Asi di Siracusa, Rete Ferroviaria Italiana, Anas S.p.A., Enac – Dipartimento Sicurezza Area Infrastrutture Aeroportuali, Snam Rete Gas, non costituiti in giudizio;
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Enac, Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita', Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita', Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Ministero Economia e Finanze, Enav, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comune di Melilli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Stefano Elia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Caramagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Augusta, via Montello, 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3613/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il Cons. M A P F e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 12 giugno 2009 assunta al n. prot. n. 23643 la Bondifé Energy s.r.l. domandava all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il rilascio della c.d. autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 propedeutica a consentire la realizzazione sul territorio del Comune di Melilli di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico.
Dopo di che, la società ha acquisito: a) in data 18 agosto 2009 il (primo) parere della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa secondo cui “ ... considerato che l’area dove è previsto l’intervento in oggetto non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, di competenza di questo Servizio, questo Ufficio non si pronunzia in merito ... ”; b) in data 14 ottobre 2009, il provvedimento dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste – Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale di Siracusa, secondo cui, dopo avere accertato che il sito dei lavori non rientrava tra le zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, si dava atto che “ … i lavori richiesti ... non necessitano dell’autorizzazione di questo Ispettorato che, non emette parere per difetto di competenza ... ”; c) in data 23 marzo 2010, il provvedimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro, con il quale anche in tal caso si dava atto che la realizzazione dei lavori “ ... non necessita dell’autorizzazione di questo Ente, che non emette nessun parere per difetto di competenza ... ”; d) in data 5 maggio 2010, il (secondo) parere della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, con il quale si “ … certifica che ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 1 del 03/02/2009 (P.E.A.R.S.), non sono in corso per la zona indicata procedure di vincolo paesaggistico ... ”; e) in data 21 luglio 2010, il (terzo) parere della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, con il quale “ ... si certifica che nelle particelle indicate in oggetto ... ”, e cioè quelle di cui al “ ... F. di mappa n. 28, p.lle 112, 108, 114, 84, 29, 105, 103) ... ”, “ ... non sono stati individuati al momento elementi tali da far ritenere che si debbano avviare procedure di vincolo archeologico ... ”.
Dopo di che, con nota assunta al protocollo n. 10388 del 13 ottobre 2010, la società ha ulteriormente integrato l’istanza, producendo la documentazione richiesta al punto 2 lett. a ), b ), c ), d ), e ) della delibera della Giunta Regionale del 3 febbraio 2009 n. 1 di approvazione del P.E.A.R.S., ossia del “ Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano ” per l’indizione delle Conferenze dei Servizi propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003.
La società, infine, ha acquisito la V.I.A. all’uopo necessaria in data 24 marzo 2011, diffidando, con nota di pari data, l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità a provvedere alla convocazione della Conferenza di servizi propedeutica al rilascio della chiesa autorizzazione unica (doc. 7 fasc. ricorrente – T.A.R.).
Il 15 giugno 2011 l’Assessorato Regionale convocava la Conferenza di servizi per il 22 giugno 2011 ai sensi dell’art. 14 ter co. 7 L. n. 241/1990 nella versione all’epoca vigente (doc. 8 fasc. ricorrente – T.A.R.).
All’esito della riunione l’Assessorato Regionale domandava alla società la produzione del computo metrico estimativo delle opere di dismissione e messa in ripristino dello stato dei luoghi, espressamente subordinandosi il rilascio dell’autorizzazione unica all’acquisizione della documentazione richiesta. Inoltre, la società manifestava la propria disponibilità ad “ effettuare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità a favore del Comune nella misura del 3% dell’energia annualmente prodotta, compresi incentivi da concordare con lo stesso Comune ” di Melilli (doc. 11 fasc. ricorrente – T.A.R.).
In seguito, con nota assunta al prot. n. 11045 del 29 giugno 2011, la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa superava le perplessità manifestate nell’ambito della predetta Conferenza di servizi, confermando i precedenti pareri già resi (doc. 12 fasc. ricorrente – T.A.R.).
Il 30 giugno 2011 l’A.S.P. di Siracusa esprimeva, con nota assunta al prot. n. 158, il proprio parere favorevole (doc. 13 fasc. ricorrente – T.A.R.).
Dopo di che, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con nota assunta al prot. n. 30487 del 11 luglio 2011, trasmetteva a tutte le Autorità Amministrative coinvolte ed alla società richiedente il verbale della Conferenza di servizi per eventuali osservazioni (doc. 14 fasc. ricorrente – T.A.R.), in seguito rilasciando la chiesta autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 con provvedimento n. 551 del 21 settembre 2011 (doc. 15 fasc. ricorrente – T.A.R.).
Con ricorso notificato in data 23-24-30 gennaio 2012 e depositato il 31 gennaio 2012 la società ricorreva al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, per sentire condannare tutte le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno cagionatole a causa della tardiva conclusione del predetto procedimento, poiché, qualora la Conferenza di servizi fosse stata conclusa entro il termine di 180 giorni decorrente dal 13 ottobre 2010 e, quindi, entro l’11 aprile 2011, l’impianto sarebbe stato realizzato entro la metà del mese di giugno 2011 e, comunque, entro il 31 agosto 2011, così potendo accedere al terzo o al più al quarto Conto energia, anziché al quinto Conto energia, come poi accaduto, contemplante condizioni meno favorevoli sul piano economico al punto da rendere l’intera operazione non più conveniente.
Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, la Provincia Regionale di Siracusa, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, nonché l’Enel Distribuzione S.p.A. e il Comune di Melilli, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con atto di intervento del 17.10.2017, notificato alle Amministrazioni intimate il 19.10.2017 e