CGARS, sez. I, sentenza 2022-02-17, n. 202200218

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-02-17, n. 202200218
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200218
Data del deposito : 17 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2022

N. 00218/2022REG.PROV.COLL.

N. 01020/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2019, proposto dalla sig.ra T Mi, rappresentata e difesa dall'avv. F A G, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Azienda sanitaria provinciale di Catania, in persona del Direttore generale pro tempore , non costituita in giudizio;

Regione siciliana - Assessorato regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 01918/2019 del 29 luglio 2019

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il consigliere Giovanni Ardizzone;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. È stata appellata la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il T.a.r. ha rigettato il ricorso, proposto della sig.ra T Mi, per chiedere l’annullamento della deliberazione n. 3669 del 1° ottobre 2018, emessa dall’Asp di Catania, avente ad oggetto «selezioni riservate ex art. 20 comma 2 d.lgs. n. 75/2017, dirigenza medica e sanitaria: ammissione candidati», nonché degli atti presupposti come indicati in ricorso.

L’odierna appellante, con l’atto introduttivo premetteva che l’Azienda sanitaria provinciale di Catania (ASP), in data 30 gennaio 2018, aveva pubblicato un avviso pubblico per la ricognizione di personale a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 e 2, del d.lgs. 25 maggio n. 75.

L’appellante, quindi, riferiva di essere in servizio presso l’ASP con il profilo professionale di neurologo dal 14 febbraio 2017, e, avendo preso atto dell’avviso sopra citato, in data 9 febbraio 2018, comunicava di essere in possesso dei requisiti previsti e nello specifico: «di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2017 per la stabilizzazione nel profilo e disciplina (per il personale medico) di neurologo, e precisamente:

1) di risultare in servizio con contratto di lavoro flessibile presso l’ASP di Catania, successivamente al 28.08.2015;

2) di aver svolto, nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, almeno tre anni con contratto di lavoro flessibile (ad esclusione dei contratti di lavoro in somministrazione) anche non continuativi, riconducibili alla medesima area o categoria professionale (per il personale medico anche discipline affine/equipollente), presso questa ASP ovvero anche presso diverse amministrazioni del SSN o presso diversi Enti e istituzioni di ricerca».

Riferiva, ancora, che l’Asp, con deliberazione n. 1018 del 16 marzo 2018, aveva approvato i bandi per il reclutamento del personale riservatario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, precisando che le procedure di stabilizzazione del personale dirigenziale tecnico e professionale sarebbero state attivate, condizionandone risolutivamente l’esito, all’acquisizione degli indirizzi applicativi che sarebbero stati comunicati dall’Assessorato della salute.

L’Assessorato regionale della salute, in data 31 maggio 2018, con nota prot. n. 42238, trasmetteva chiarimenti in ordine ad alcune criticità emerse nel corso della verifica dei titoli e dei servizi svolti dagli aspiranti alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, precisando, tra l’altro, che: «in merito alla esatta individuazione delle tipologie di rapporti lavorativi flessibili utili alla maturazione del triennio di anzianità per la stabilizzazione […] si ritiene che non vadano annoverati in detta elencazione, né l’attività dei ricercatori universitari a tempo determinato e dei dottorati di ricerca svolti presso strutture universitarie, né quelle degli assegnisti di ricerca o titolari di borsa di studio […]».

La sig.ra T Mi, successivamente, in data 5 giugno 2018, avendo preso atto degli avvisi di partecipazione alle procedure di stabilizzazione - inoltrava al direttore generale dell’ASP istanza di partecipazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti all’uopo richiesti.

La stessa lamentava che l’Asp di Catania, con deliberazione n. 3669 del 1°ottobre 2018, la avesse esclusa dalla selezione ritenendo che «non - fosse - stato riscontrato il possesso del requisito specifico di ammissione costituito da: “aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’ASP di Catania ovvero presso diverse Amministrazioni del S.S.N. almeno tre anni di lavoro flessibile, anche non continuativi, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, negli ultimi otto anni (dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) », come previsto dal bando approvato con deliberazione n. 1018 del 16 marzo 2018.

L’Assessorato regionale della salute si costituiva in giudizio per resistere alle domande articolate dalla ricorrente.



2. Il T.a.r., con l’impugnata sentenza, dopo avere affermato la propria giurisdizione, ha respinto il ricorso ritenendo che la ricorrente non avesse avuto, «durante il periodo in cui ha svolto attività assistenziale in forza di più assegni di ricerca, un rapporto di pubblico impiego con l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, né con altra amministrazione del SSN o ente o istituzione di ricerca», poiché il rapporto con l’Asp di Catania non era intercorrente con l’interessata, ma con l’Università degli studi di Catania. Precisa che la ricorrente ha potuto svolgere presso l’Azienda ospedaliero universitaria policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania un’attività di “assegnista di ricerca”, per il periodo dall’agosto 2012 al luglio 2016 e dall’aprile 2011 al marzo 2012, ed evidenzia «che quella espletata dalla ricorrente era pur sempre un’attività per quanto assistenziale, finalizzata alla ricerca clinica svolta e prevista nell’ambito degli specifici progetti che la stessa menziona in ricorso, e non propriamente classificabile attività lavorativa tout court». Il Giudice di prime cure aggiunge che non «può ritenersi che la ricorrente abbia avuto un rapporto di lavoro con un’istituzione di ricerca ai sensi dell’art. 20 comma 11 del d.lgs. n. 75/2017, quale in astratto potrebbe essere considerata un’Università, non essendo la frequenza di un corso di Dottorato in modo alcuno qualificabile quale attività di impiego. L’Amministrazione ha, dunque, correttamente non computato il periodo in cui la ricorrente ha svolto attività assistenziale quale assegnista di ricerca presso l’Università di Catania dall’aprile 2011 al marzo 2012, e dall’agosto 2012 al luglio 2016. E poiché la ricorrente è stata assunta a tempo determinato dall’Amministrazione resistente per il periodo compreso dal 16 febbraio 2017 al 16 febbraio 2018, prorogato sino al 30 aprile 2019, è stata correttamente rilevata a carenza del requisito di cui all’art. 20, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 75/2017». Il T.a.r., inoltre, ha ritenuto infondata la censura per violazione dell’art. 10 bis della l.n. 241/1990 nonché per difetto di istruttoria stante il carattere vincolato del provvedimento adottato dall’Amministrazione ed inammissibile, per omessa specificazione dei motivi, la postulata violazione dell’art. 18 l. n. 241/1990.

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