CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-05, n. 202300261
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 00261/2023REG.PROV.COLL.
N. 00774/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2018, proposto dalla società
Global Technology System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C e F C X, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Distretto Taormina Etna soc. cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L P e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del CGARS n. 1018/2019, resa tra le parti, concernente pagamento somme;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Distretto Taormina Etna soc. cons. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il Cons. S R M e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 132 del 2016 il Cgars, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha annullato l’esclusione dalla gara per l’affidamento dei “ lavori per il recupero funzionale dell’ ex macello del Comune di Maletto da adibire a museo civico, con sponsorizzazione delle attività di promozione ”, con una base d’asta di circa 435.000 euro, disposta nei confronti della Global Technology System s.r.l. (di seguito: “Global”), che di quella gara era stata in origine aggiudicataria provvisoria, annullando anche l’aggiudicazione frattanto disposta in favore della originaria seconda in graduatoria.
Rilevato come, nel frattempo, i lavori dell’appalto fossero stati ultimati, per cui non vi erano i presupposti per pronunciare l’inefficacia del contratto di appalto, il Giudice dell’appello ha condannato l’Amministrazione appaltante al risarcimento dei danni cagionati alla parte vittoriosa in giudizio, indicando i criteri ai sensi dell’art. 34 c.p.a. Si è precisato, al riguardo, come la stazione appaltante avrebbe dovuto basare la sua proposta sugli elementi emergenti dall’offerta, posto che nella stessa sono esposti i costi dai quali sono desumibili i ricavi netti che il concorrente prevedeva di trarre dall’aggiudicazione; e che il danno curriculare andava calcolato in via equitativa, in una somma pari all’1% dell’offerta, da sommare al lucro cessante.
2. Non avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alla quantificazione dei danni, con sentenza in 102 del 2018 il Cgars ha ordinato al Distretto Taormina Etna soc. cons. a r.l. (di seguito: “Distretto”) di dare esecuzione alla sentenza n. 132 del 2016 in favore della Global, liquidando a titolo di risarcimento danni da mancata aggiudicazione l’importo complessivo di euro 24.324,00, oltre a rivalutazione ed interessi nei termini di cui in motivazione. Ha inoltre, compensate per metà le spese del presente giudizio, condannato il Distretto al pagamento in favore della Global della restante parte, che ha liquidato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
3. A seguito della presentazione del ricorso n. 774 del 2018, con sentenza n. 1018 del 2019 questo Cgars ha ordinato al Distretto di dare esecuzione, entro 30 giorni, alla sentenza n. 102 del 2018 di condanna al pagamento delle somme ivi specificate a titolo di risarcimento del danno (dovendo includersi, nell’importo liquidato nella sentenza del 2018, anche le spese di lite nella misura di € 1.500,00, oltre agli accessori come per legge), e oltre all’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a., la somma di 250 € “ per ogni mese di ulteriore ritardo nell’adempimento della obbligazione ”, vale a dire con decorrenza dal 4.1.2020, ferma inoltre la condanna, della parte resistente, al pagamento delle spese processuali aggiuntive liquidate in € 2.000,00, oltre a IVA e CPA.
Con la medesima pronuncia il Cgars si è riservato in futuro l’adozione di ulteriori misure, compresa la nomina di un commissario “ad acta”.
4. Con ordinanza n. 144 del 2020 il Cgars ha nominato il Commissario ad acta , condannando il Distretto alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del procedimento, liquidati in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge, e al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per l’attività che verrà, da liquidarsi con separato provvedimento, a mandato completato.
5. Con ordinanza n. 932 del 2020 è stata autorizzata la proroga dell’incarico commissariale, specificando che, in mancanza del consenso del creditore cessionario, questo Consiglio non ritiene, allo stato, di poter autorizzare la cessione a Global dei crediti vantati dal Distretto nei confronti dei comuni soci.
6. Con ordinanza n. 235 del 2021 il Cgars ha:
- prorogato l’incarico di Commissario ad acta ;
- richiesto alla medesima di fornire a questo Consiglio documentati ragguagli specialmente sull’andamento e gli esiti dei procedimenti per decreto ingiuntivo nel frattempo instaurati e sulla persistenza o meno della situazione debitoria in capo al Distretto.
7. Con ordinanza n. 769 del 2021 il Cgars ha:
- prorogato l’incarico di Commissario ad acta ;
- richiesto alla medesima di fornire a questo Consiglio documentati ragguagli specialmente sull’andamento e sugli esiti dei procedimenti per decreto ingiuntivo nel frattempo instaurati e sulla persistenza o meno della situazione debitoria in capo al Distretto.
8. Con ordinanza n. 67 del 2022 il Cgars, dopo avere dato atto che risultano essere stati effettuati, a cura del Distretto e a favore di Global, pagamenti aggiuntivi, sia pure per somme esigue e che è stata depositata la relazione 27 dicembre 2021 del liquidatore del Distretto, recante tra l’altro proposta transattiva, e la successiva nota 11 gennaio 2022 del Commissario ad acta , ha dato atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79 c.p.a., per fallimento di Global.
9. Con ordinanza n. 640 del 2022, in seguito alla presentazione di istanza fissazione udienza e di prosecuzione del giudizio, il Cgars ha:
- disposto la prosecuzione del procedimento;
- assegnato al Distretto termine fino al 13 luglio 2022 per ultimare le due procedure di gara con la Centrale unica di committenza, in esito alle quali il Distretto prevede di incassare circa 25.000 €, da destinare alla estinzione del debito con il Fallimento Global;
- prorogato l’incarico di Commissario ad acta ;
- richiesto al medesimo di fornire a questo Consiglio, entro il 20 luglio 2022, concisi e documentati ragguagli specialmente sulla persistenza o meno della situazione debitoria in capo al Distretto e sull’esito della proposta transattiva.
10. Con ordinanza n. 869 del 2022 il Cgars ha:
- disposto la prosecuzione del procedimento;
- assegnato al Distretto termine fino al 31 dicembre 2022 per ultimare le due procedure di gara con la Centrale unica di committenza, in esito alle quali il Distretto prevede di incassare circa 25.000 €, da destinare alla estinzione del debito con il Fallimento Global;
- prorogato l’incarico di Commissario ad acta ;
- richiesto al medesimo di fornire a questo Consiglio, entro il 9 gennaio 2023, concisi e documentati ragguagli specialmente sulla persistenza o meno della situazione debitoria in capo al Distretto e sull’esito della proposta transattiva.
11. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Il ricorso deve essere respinto, nei sensi e nei limiti della motivazione che segue, fermi restando gli atti adempitivi già posti in essere, e con cessazione dal momento della pubblicazione della presente decisione dell’incarico commissariale già conferito da questo Cgars.
13. E’ in decisione il ricorso n. 774 del 2018, con il quale la Global ha chiesto la piena esecuzione della condanna pecuniaria e ha lamentato di avere ricevuto una proposta da parte del Distretto che prevedrebbe, in luogo del pagamento, la cessione di crediti.
14. Si riassumono le informazioni rilevanti ai fini dello scrutinio del ricorso, acquisite anche attraverso l’attività istruttoria riassunta in fatto.
Dopo la sentenza n. 1018 del 2019 e la nomina del Commissario ad acta , con nota di aggiornamento 20 febbraio 2021 il liquidatore del Distretto ha rappresentato che:
- l'importo complessivo versato alla Global dalla Distretto è pari a euro 19.302.52,00, fronte di un debito complessivo di euro 44.392.90,00, “ pari a quasi il 50% di quanto dovuto ”;
- a seguito del contratto di cessione dei crediti del 25 gennaio 2021 dalla debitrice Sviluppo Taormina Etna s.r.l. (socia di Distretto) alla creditrice Distretto risultano attivati svariati procedimenti per decreto ingiuntivo che potrebbero condurre in tempi brevi a una riduzione o alla estinzione del debito del Distretto medesimo.
Con relazione 19 luglio 2021 il Distretto ha dato atto che:
- sono stati effettuati, a cura del Distretto e a favore di Global, altri due pagamenti parziali, per un importo finora versato a Global di € 23.521, a fronte di un debito complessivo della resistente che risulta superare i 55mila euro;
- nel corso dell’incontro del 14 giugno 2021 Global risulta essersi resa disponibile a “cristallizzare” il debito per interessi alla data del 14.6.2021 a condizione che il Distretto assicuri il pagamento integrale di quanto dovuto entro il 2021.
Con relazione 27 dicembre 2021 del Distretto e dalla relazione 11 gennaio 2022 del Commissario ad acta si rileva che:
- sono stati effettuati, a cura del Distretto e a favore di Global, pagamenti aggiuntivi in date recenti, sia pure per somme esigue;
- Global ha rifiutato la cessione dei crediti derivanti dai