CGARS, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300361
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Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 00361/2023REG.PROV.COLL.
N. 00959/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2019, proposto da
Prima Real Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A I, in Palermo, via L. Pirandello n. 40;
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore a titolo universale di Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 456 del 7 marzo 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Riscossione Sicilia S.P.A e di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in epigrafe, Prima Real Estate S.r.l. espone:
- di avere realizzato in forza di validi titoli edilizi nel pieno centro di Messina, in via La Farina, un fabbricato a più elevazioni fuori terra;
- che negli ultimi mesi del 2010 alcuni funzionari di SERIT Sicilia S.p.a. (precedente denominazione di Riscossione Sicilia S.p.a.) hanno richiesto specifiche informazioni sulle caratteristiche dell’immobile, all’epoca in costruzione, con il dichiarato intento di adibirlo, previa stipula di un contratto di locazione, a nuova sede dello sportello cittadino della società, tenuto conto del fatto che la sede messinese di SERIT Sicilia, sita in via Ugo Bassi, si trovava in uno stato di fatiscenza ed era inadeguata sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e della salvaguardia dei disabili;
- le trattative tra l’appellante e la SERIT Sicilia sono proseguite nel tempo, con incontri anche presso la sede di Palermo di quest’ultima società, finché nel 2011, un tecnico della SERIT ha consegnato gli elaborati progettuali con lo schema della distribuzione interna degli ambienti dell’immobile, cui ha fatto seguito la consegna da parte di Prima Real Estate, con nota del 3 gennaio 2012 (prot. 194), della relazione tecnica descrittiva dei locali oggetto delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di locazione;
- pertanto l’appellante, nel corso dei lavori di realizzazione dell’edificio, ha eseguito rilevanti interventi modificativi del progetto originario della costruzione al solo fine di ottemperare a specifiche richieste della SERIT Sicilia (tra cui, un vano ascensore “privato” completo di sollevatore, un ingresso sulla via pubblica riservato e una scala interna di collegamento tra piano terreno e primo piano);
- con avviso pubblico del 30 maggio 2012 la SERIT Sicilia ha avviato una procedura “aperta” al fine di reperire un immobile, in Messina, da prendere in locazione e da adibire a “ sportello di riscossione ”;
- pur sorpresa da tale iniziativa, Prima Real Estate ha partecipato alla procedura, presentando – con nota prot. 22228 del 29 giugno 2012 - un’offerta di canone locatizio rispettosa dei limiti previsti dall’avviso pubblico, ma detta procedura non si è mai conclusa;
- con successivo avviso pubblico, di data imprecisata, Riscossione Sicilia S.p.a., nelle more subentrata a SERIT Sicilia S.p.a., ha avviato una nuova procedura per la ricerca di un “ immobile, sito in Messina, da prendere in locazione e da destinare a Direzione Provinciale ed a sportello riscossione ” ed ha fissato al 10 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle offerte;
- l’odierna appellante ha partecipato anche a questa seconda procedura ed ha offerto un canone annuo di locazione di euro 320.000,00;
- tra il 12 febbraio 2014 ed il 20 marzo 2014 si sono svolte le operazioni di gara, a seguito delle quali è stata compilata la graduatoria dei partecipanti: l’offerta di Prima Real Estate si è classificata al primo posto, avendo ottenuto, in relazione ad ogni singolo criterio, il punteggio massimo o quello prossimo al massimo previsto;
- nella inerzia di Riscossione Sicilia, che non provvedeva alla conclusione della procedura, l’odierna appellante, con nota del 1° settembre 2014, ha deciso di mettere in mora la società, invitandola a comunicare la propria disponibilità alla stipula del contratto di locazione;
- con nota del 1° ottobre 2014 Riscossione Sicilia ha riscontrato la comunicazione del 1° settembre 2014, comunicando di non poter “ procedere alla stipula del contratto di locazione ” in quanto l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 22 settembre 2014, aveva determinato in euro 171.867,32 il canone annuo di locazione relativo all’immobile offerto da Prima Real Estate;
- con ricorso iscritto al R.G. n. 3037/2014, Prima Real Estate ha impugnato dinanzi al TAR Catania le note del 1° ottobre 2014 e del 1° settembre 2014 e con successivo ricorso, iscritto al R.G. n. 845/2015, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’inerzia serbata da Riscossione Sicilia in ordine alla conclusione della procedura di evidenza pubblica per la ricerca dell’immobile;
- in pendenza dei giudizi dinanzi al TAR Catania, l’odierna appellante, con atto di costituzione in mora notificato in data 25 maggio 2015, ha manifestato la propria disponibilità a ridurre il canone annuo offerto all’importo di euro 171.860,00; con ulteriore atto di costituzione in mora notificato in data 16 dicembre 2015, l’appellante ha invitato Riscossione Sicilia ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, una decisione definitiva in ordine alla stipula del contratto di locazione;
- con la sentenza n. 2953 del 17 dicembre 2015 il TAR Catania ha accolto il ricorso avverso il silenzio ed ha dichiarato l’obbligo di Riscossione Sicilia di concludere la procedura ad evidenza pubblica indetta nel 2013;
- con la nota prot. 8994 del 29 gennaio 2016 Riscossione Sicilia ha comunicato la chiusura della procedura “ senza la selezione di alcuna offerta ”, in considerazione del fatto che “ nessuna delle offerte pervenite assolve pienamente alle condizioni richieste da questa società ed alla normativa vigente ”, tenuto anche conto “ di quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso pubblico ”;
- con ricorso notificato in data 24 marzo 2016 la Prima Real Estate ha impugnato dinanzi al TAR Catania anche la suddetta nota del 29 gennaio 2016, chiedendone l’annullamento e proponendo contestualmente domanda di statuizione ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. e azione di risarcimento dei danni subìti, da liquidarsi nella misura del valore locativo dell’immobile con riferimento al periodo in cui si è protratta la condotta inerte e dilatoria di Riscossione Sicilia;
- nel giudizio dinanzi al TAR l’appellante deduceva che il risarcimento dei danni per il periodo successivo al 20 marzo 2014 (data di redazione della graduatoria delle offerte del secondo avviso pubblico) sarebbe spettato anche nell’ipotesi in cui la “revoca” decisa da Riscossione Sicilia fosse stata ritenuta legittima, sussistendo comunque la responsabilità precontrattuale della società di riscossione;
- con la sentenza oggetto dell’odierno appello il TAR Catania ha accolto soltanto parzialmente il ricorso di Prima Real Estate S.r.l., ha annullato la nota prot. 8994 del 29 gennaio 2016 per difetto di motivazione, ma ha respinto le domande di statuizione ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. e di risarcimento danni alla luce dell’art. 34, comma 2, c.p.a., attesa la ritenuta necessità della riedizione del potere in seguito all’annullamento per mero vizio formale.
2. Ciò posto, l’appellante censura la decisione di primo grado, ritenendo errato il richiamo del TAR alla disposizione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., riferibile, a suo dire, “ a tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o di parere obbligatorio nelle quali si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato con la conseguenza che il giudice può solo rilevare, se assodato, il relativo vizio ed assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare la regole dell’azione amministrativa ”.
Avendo la società appellata scelto di indire una procedura aperta senza concluderla e, successivamente, di revocare l’intera procedura sulla base di una motivazione giudicata apparente ed illegittima dal TAR, la motivazione addotta dal giudice di primo grado a sostegno della reiezione delle domande di statuizione ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. e risarcitoria sarebbe insussistente ed erronea.
Aggiunge l’appellante, anche nell’ottica del rispetto dell’art. 1227, comma 2, c.c., di avere concesso in locazione, con contratto del 22 giugno 2018 e con decorrenza dal 1° giugno 2018, una parte dell’immobile offerto alla società appellata (superficie minore di mq. 350), per un canone annuo di euro 156.000,00.
Conclude, quindi, per la riforma della sentenza appellata e la condanna dell’ente, oltre che a concludere la procedura per cui è controversia, al risarcimento dei danni da quantificarsi nella misura minima di euro 171.860,00 (canone annuo ritenuto congruo dall’Assessorato regionale competente) per il numero di anni, non inferiore a sei (durata minima delle locazioni ad uso non abitativo), a decorrere dal 20 marzo 2014 (data di redazione della graduatoria del secondo avviso pubblico), detraendo da tale importo, dall’1 giugno 2018, quello di euro 156.000,00 (canone di locazione di cui al