CGARS, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202201234

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202201234
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201234
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 01234/2022REG.PROV.COLL.

N. 00394/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in opposizione proposto nell’ambito del ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l’annullamento o la revoca

del decreto n. -OMISSIS-, con cui il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a., il giudizio R.G. n. 349 del 2015.

Visti il ricorso in opposizione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’ordinanza collegiale n. 317 del 16 aprile 2021, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha reiterato la sospensione del giudizio R.G. n. -OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., ed ha disposto che l’udienza pubblica per il prosieguo della controversia avrebbe dovuto essere fissata dal Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, una volta presentata dalla parte l’istanza di fissazione di udienza, a seguito del deposito della sentenza del Tar Catania di definizione delle controversie pendenti in primo grado (R.G. n. 3238 del 2002 e R.G. n. 4316 del 2003).

Tale ordinanza collegiale è stata così motivata:

<<
Visto che, con ordinanza n. 928 del 25 ottobre 2019, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa - “ritenuto che le decisioni sui ricorsi proposti dall’odierno appellante al Tar Catania n. r.g. 3238/2002 e n. r.g. 4316/2003 sono pregiudiziali alla definizione del presente giudizio, in quanto ne costituiscono antecedente logico”, per cui ”va sospeso il presente giudizio in attesa della definizione degli stessi” – ha sospeso il giudizio, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 comma 1 c.p.a.;

Rilevato che, allo stato, le dette controversie pendenti dinanzi al Tar Catania non risultano definite;

Ritenuto necessario, di conseguenza, reiterare la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.;

Stabilito che l’udienza pubblica per il prosieguo della controversia sarà fissata dal Presidente di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, una volta presentata dalla parte l’istanza di fissazione di udienza, a seguito del deposito della sentenza del Tar Catania di definizione delle dette controversie pendenti in primo grado >>.



2. Il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con il decreto n. -OMISSIS-, ha dichiarato estinto il giudizio n. -OMISSIS-, proposto dal sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a., sulla base di tale iter argomentativo:

<<Rilevato e ritenuto che:

- l’ordinanza collegiale 16.4.2021 n. 317 ha sospeso, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., il giudizio n. 394/2015 ritenendo pregiudiziale la decisione da parte del Tar Sicilia - Catania dei ricorsi n. r.g. 3238/2002 e 4316/2003, e per l’effetto ha onerato la parte di presentare istanza di fissazione di udienza “a seguito del deposito della sentenza del Tar Catania di definizione delle controversie pendenti in primo grado (R.G. n. 3238 del 2002 e R.G. n. 4316 del 2003)”;

- in caso di sospensione del processo, la parte è tenuta, a pena di estinzione del giudizio, a depositare una nuova istanza di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione (art. 80, c. 1, c.p.a.);

- per “comunicazione” dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione deve intendersi ogni ipotesi di “conoscenza legale” di tale atto, mentre, ove si tratti di sentenza, non occorre, ai fini del dies a quo, il suo passaggio in giudicato (Cons. St., ad. plen., 15.10.2014 n. 28;
Cons. St., V, 30.4.2015 n. 2193, ord. coll.;
CGARS, 4.6.2018 nn. da 77 a 83, d.p.);

- per “conoscenza legale”, in caso di sentenza, si intende, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, c. 1, c.p.a., sia la comunicazione da parte della segreteria del giudice che ha emesso la sentenza, sia la comunicazione da parte della segreteria del giudice che ha disposto la sospensione del giudizio, quest’ultima comunicazione costituisce un modo per far acquisire alla parte comunque la “piena conoscenza”;
in caso di plurime forme di comunicazione, il termine di novanta giorni decorre dalla prima comunicazione, in senso cronologico, che integri la conoscenza legale;

- nel caso di specie, pertanto:

- - il termine di novanta giorni è iniziato a decorrere dalla data della conoscenza legale della sentenza del Tar sulle cause pregiudiziali, acquisita con la sua pubblicazione e comunicazione da parte della segreteria del Tar Sicilia - Catania;

- - come espressamente afferma l’ordinanza collegiale n. 317/2021, il termine di novanta giorni decorre dal deposito della sentenza del Tar (recte: dalla conoscenza legale del deposito della sentenza del Tar), e non dal passaggio in giudicato della sentenza medesima;

- - la sentenza del Tar che ha definito i giudizi n. 3238/2002 e 4316/2003 è la decisione 4.5.2021 n. 1441, comunicata a cura della segreteria del Tar in pari data al difensore della parte;
tale sentenza è stata inoltre conosciuta anche dalla parte sostanziale, che in data 26.7.2021 risulta aver rilasciato al difensore – il medesimo del presente giudizio – procura alle liti per appellare la sentenza n. 1441/2021, appellata poi con atto notificato il 30.10.2021 (r.g. appello 1167/2021);

- - nel termine di novanta giorni, decorrente dal 4.5.2021, o al più tardi dal 26.7.2021 (data in cui è certo che la parte avesse conoscenza della sentenza, per aver rilasciato al suo difensore procura alle liti per appellarla), non è stata presentata istanza di fissazione di udienza;

- - il giudizio va pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, c. 2, lett. a), c.p.a.;

- - per le ragioni già esposte, è irrilevante che la sentenza del Tar Sicilia – Catania n. 1441/2021 non sia ancora passata in giudicato, perché il termine per la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza è stato espressamente ancorato al (la conoscenza legale del) deposito della sentenza stessa, e non al suo passaggio in giudicato>>.

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