CGARS, sez. I, sentenza 2019-10-24, n. 201900925
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Pubblicato il 24/10/2019
N. 00925/2019REG.PROV.COLL.
N. 00886/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2014, proposto dall’a.t.i. costituita fra la società Santangelo e Puglisi s.r.l. (già Santangelo Castrenze) in qualità di capogruppo mandataria, la società Piramide Piccola soc. coop. a r.l. (mandante), la società Viba s.r.l. (mandante) e la ditta Battaglia Giuseppe (Mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosalba Genna, in Palermo, via Siracusa 30;
contro
Comune di Alcamo, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n.716 dell’11.3.2014 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. III^;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alcamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli avvocati Maria Beatrice Miceli su delega di G L, e V C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato nella G.U.R.S., in data 06.10.2000, il Comune di Alcamo indiceva una gara per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una scuola elementare in contrada Sant’Anna.
In data 30.11.2000 si aprivano le operazioni di gara i cui lavori venivano protratti sino al 6.12.2000, data in cui la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione a favore dell’a.t.i. San Paolo s.r.l.
Con ricorso n. 228/2001 l’a.t.i. Santangelo e Puglisi s.r.l. (allora a.t.i. costituita fra la società Santangelo Castrenze s.r.l., capogruppo, la cooperativa la Piramide soc. coop., la società Viba s.r.l. e la ditta Battaglia Giuseppe), impugnava innanzi al TAR di Palermo l’aggiudicazione e gli atti di gara.
Con sentenza n. 803/2001 il TAR accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati.
Avverso la suddetta pronuncia l’impresa controinteressata San Paolo s.r.l. proponeva appello innanzi il CGA, il quale con sentenza n. 183/2002 respingeva il ricorso.
All’esito dei giudizi, il 9.7.2002 il Comune di Alcamo procedeva alla riapertura della gara, pervenendo all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’a.t.i. Santangelo e Puglisi.
In data 15.10.2002 il Comune di Alcamo stipulava il contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria.
I lavori venivano finalmente consegnati in data 29.11.2002.
In quell’occasione veniva redatto verbale nel quale l’impresa aggiudicataria chiedeva l’applicazione del c.d. “sistema del prezzo chiuso” di cui all’art. 45, comma 4, L.R. 21/1985;e, in subordine, il risarcimento dei danni per il ritardo da parte degli uffici comunali nella consegna dei lavori, disposta oltre 24 mesi dalla gara, in violazione di quanto previsto dal bando di gara.
Il 4.11. 2009, l’impresa sollecitava l’Amministrazione committente al pagamento dell’indennità dovuta, richiesta reiterata con successive note del 14.04.2010 e del 26.10.2010.
Ma con nota prot. n. 61312 del 30.11.2010, pervenuta all’impresa in data 1.12.2012, il Dirigente del sesto settore dei servizi tecnici del Comune di Alcamo rigettava la richiesta, ritenendo non applicabile alla fattispecie la previsione del citato art. 45.
2. Con ricorso n. 336/2011, l’impresa Santangelo impugnava dinanzi il TAR Sicilia, sez. III, la nota prot. n. 61312 del 30.11.2010, chiedendo il riconoscimento dell’obbligo del Comune di applicare il prezzo chiuso ex art. 45 comma 4, L.R. 21/1985 e di condannarlo alla corresponsione della maggiore somma conseguente alla rivalutazione del prezzo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata alla data di consegna dei lavori.
Ritualmente costituitosi in Comune eccepiva l’inammissibilità della domanda (per intervenuta decadenza dal diritto di proporla);e comunque la sua infondatezza nel merito.
3. Con sentenza n. 716/2014 il TAR ha rigettato il ricorso, avendo rilevato che il capitolato speciale d’appalto (dal quale risulta la scelta del Comune di fare applicazione, in materia di prezzo chiuso, non già del criterio regionale ma di quello statale) non è stato impugnato;e ritenuto che non sia disapplicabile.
4. Con ricorso n. 886/2014, l’impresa soccombente ha impugnato dinanzi al CGA la sentenza n. 716/2014, per le ragioni indicate nella successiva parte della presente decisione (dedicata alle questioni di diritto).
Ritualmente costituitosi in Comune ha reiterato le eccezioni di inammissibilità della domanda sollevate in primo grado, e, in subordine, ha eccepito anche l’infondatezza nel merito del gravame.
Nel corso del giudizio d’appello le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.
Infine, all’udienza fissata per a discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO