CGARS, sez. I, sentenza 2014-01-20, n. 201400016

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2014-01-20, n. 201400016
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201400016
Data del deposito : 20 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01252/2002 REG.RIC.

N. 00016/2014REG.PROV.COLL.

N. 01252/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2002, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliata per legge in Via A. De Gasperi, 81;

contro

B S, costituitosi in giudizio, rappr. e dif. dall’avv. G N, e domiciliato presso Armando Buttitta (M B) in Palermo, Piazza Sacro Cuore, 3;

nei confronti di

Comune di Avola, n. c. ;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA -Sezione III, n. 1380/2002, resa tra le parti, concernente diritto do percepire l'indennita' giudiziaria;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie delle parti, a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

relatore il consigliere Marco Buricelli;

uditi, alla pubblica udienza del 27 novembre 2013, gli avvocati Ciani per l’appellante e G. Nastasi per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con la sentenza in epigrafe il Tar Sicilia –Catania ha accolto il ricorso proposto dal signor Salvatore B, dipendente del Comune di Avola (SR) dal 1959, cessato dal servizio per collocamento a riposo il 1° agosto del 1997, contro il provvedimento, datato 28 giugno 1997 e comunicato all’interessato il successivo 6 agosto, con il quale la Direzione generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia aveva deciso di respingere l’istanza avanzata dal ricorrente in data 26 maggio 1997 e rivolta a ottenere la indennità giudiziaria prevista dalla l. n. 221/88.

Il Tar ha giudicato fondata la pretesa del signor B in quanto il medesimo, pur non appartenendo ai ruoli organici delle cancellerie giudiziarie, era (stato) inserito negli uffici della Pretura di Avola, ove aveva disimpegnato mansioni di applicato di segreteria fino al collocamento a riposo avvenuto, come detto, il 1° agosto del 1997.

Il Tar ha sottolineato in particolare che la spettanza della indennità c. d. giudiziaria ex l. n. 221/88 presuppone la prestazione di un servizio “effettivo” presso le strutture giudiziarie indicate dalla norma, a prescindere dalla posizione formale –di ruolo, di comando, di distacco- nella quale si trova il personale impiegato, non assumendo rilievo discriminante l’appartenenza, o meno, del dipendente, al ruolo organico dell’Amministrazione della giustizia.

Il Tar ha quindi annullato la nota ministeriale di diniego e ha accertato l’obbligo del Ministero di corrispondere al ricorrente le somme dovute per la indennità giudiziaria, a partire dalla data della istituzione della indennità (1° gennaio 1988) e fino al momento in cui il signor B ha prestato effettivo servizio (31 luglio 1997, a quanto consta), oltre agli accessori.



2.L'Amministrazione della giustizia, nell'appellare la decisione, pur non ignorando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, favorevole alle ragioni dei ricorrenti, sostiene in sintesi che la indennità giudiziaria competerebbe soltanto al personale appartenente ai ruoli organici delle cancellerie giudiziarie e che nella specie l’utilizzazione del dipendente presso la Pretura di Avola sarebbe stata disposta senza alcun previo atto deliberativo formale degli organi competenti. In particolare, non sussisterebbe il provvedimento formale con il quale il dipendente sarebbe stato distaccato presso la Pretura. L’appellante rimarca poi che le mansioni svolte dal B sarebbero strettamente correlate all’obbligo, che la l. n. 392/41 fa gravare in capo ai comuni, di predisporre locali e mezzi per gli uffici giudiziari, cosicché verrebbero in rilievo compiti istituzionalmente rientranti nelle mansioni del dipendente comunale. Inoltre, l’art. 72, comma 3, del d. lgs. n. 29/93 avrebbe abrogato tutte le disposizioni che prevedevano trattamenti accessori comunque denominati, tra i quali è compresa anche la indennità “de qua”E l’art. 43/S) del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995 avrebbe attratto la indennità in parola nell’ambito della contrattazione collettiva. L’Amministrazione ha quindi evidenziato come sia vietato cumulare la indennità in parola con altri emolumenti accessori percepiti dal dipendente con oneri a carico dell’amministrazione di provenienza, legati alla presenza in servizio e all’espletamento di compiti peculiari. L’Avvocatura ha infine eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato, con riferimento al quinquennio che precede la data (26 maggio 1997) della domanda presentata dal B all’Amministrazione.

Resiste l’appellato, mentre il Comune di Avola non si è costituito.

Il ricorso in appello è stato dichiarato perento con decreto del Presidente del CGA in s. g. n. 903/12 del 4 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato 3 al d. lgs. n. 104 del 2010 (cod. proc. amm.).

L’Amministrazione appellante, nei 180 giorni successivi alla comunicazione del decreto presidenziale di perenzione, ha notificato all’appellato e ha depositato in segreteria un atto con cui ha dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa cosicché, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato 3 al cod. proc. amm. , ha chiesto al Presidente del CGA di revocare il decreto di perenzione e di disporre la reiscrizione del ricorso in appello sul ruolo di merito, fissando l’udienza di trattazione.

Alla udienza del 27 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

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