CGARS, sez. I, sentenza 2022-06-21, n. 202200742

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-06-21, n. 202200742
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200742
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 00742/2022REG.PROV.COLL.

N. 01016/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2021, proposto da
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

Iuno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, n. 2322 del 23 luglio 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Iuno S.r.l.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla Iuno s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 221 del 2014, su domanda proposta dalla Iuno s.r.l., ha così provveduto:

- ha dichiarato scaduto, alla data del 7 aprile 2012, il contratto di locazione stipulato in data 16 ottobre 2002, registrato a Caltanissetta il 31 ottobre 2012, tra la Iuno s.r.l. ed il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, per disdetta comunicata dal Ministero dell’Interno;

- ha respinto l’opposizione e le domande del Ministero dell’Interno e, per esso, della Prefettura UTG di Caltanissetta;

- ha ordinato, ai sensi dell’art. 665 c.p.c., al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta il rilascio dell’immobile sito a Caltanissetta, via Barone Lanzirotti, 5, alla Iuno s.r.l., fissando l’esecuzione del rilascio per il giorno 30 gennaio 2015;

- ha condannato il Ministero dell’Interno e la Prefettura-UTG di Caltanissetta a corrispondere, in favore della Iuno s.r.l., i canoni di locazione maggiorati del 20% per indennità di occupazione senza titolo dall’8 aprile 2012 sino al rilascio.

Il Tar per la Sicilia, Sezione Prima, con la sentenza n. 2322 del 23 luglio 2021, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza proposta dalla Iuno s.r.l. e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno – U.T.G. di Caltanissetta di ottemperare alla sentenza n. 221 del 2014 del Tribunale di Caltanissetta nei limiti indicati in motivazione.

Di talché, il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale di Governo di Caltanissetta, ha proposto il presente appello, in cui, preliminarmente, ha così ricostruito il fatto:

- in data 16 ottobre 2002, per far fronte alle esigenze alloggiative del personale della polizia di Stato impiegato nell’operazione “Vespri Siciliani”, la Prefettura di Caltanissetta ha stipulato con la Iuno un contratto di locazione, approvato dal Ministero dell’Interno con decreto ministeriale in data 8 aprile 2003, per la durata di nove anni, fino al 7 aprile 2012;

- intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo unico, comma 478 (legge finanziaria per il 2006), il rinnovo del contratto di locazione è stato subordinato alla preventiva richiesta di disponibilità alla riduzione del canone di locazione nella misura del 10% e, in data 12 aprile 2011, l’Amministrazione ha chiesto alla Società proprietaria di manifestare la disponibilità alla detta riduzione del canone, ma la Società, con lettera del 4 maggio 2011, ha rappresentato la propria indisponibilità;

- in data 25 gennaio 2012, l’Amministrazione ha comunicato alla proprietaria il mancato rinnovo del contratto, in scadenza il 7 aprile 2012, con riserva di comunicare successivamente la data del rilascio e la formale riconsegna dello stesso;

- per la mancata riconsegna dell’immobile, la Società Iuno ha intimato lo sfratto e, con la sentenza n. 221 del 14 maggio 2014, il Tribunale di Caltanissetta ha disposto, tra l’altro, il rilascio del bene, fissando la data del 30 gennaio 2015 per il rilascio dei locali;

- l’Amministrazione, in data 20 novembre 2015, ha stipulato il contratto di locazione per un nuovo immobile ed è stata fissata la data del 27 novembre 2015 per il rilascio dell’immobile di proprietà Iuno, la quale, però, ha rifiutato la consegna dell’immobile dichiarandolo “in condizione evidente di deterioramento perché gravemente danneggiato e del tutto inservibile”;

- stante il persistente rifiuto della parte proprietaria alla riconsegna del bene locato, l’Amministrazione ha depositato presso l’Ufficio esecuzioni della locale Corte di Appello l’atto di intimazione della consegna di ricevere l’immobile nelle forme previste dagli articoli 1216 e 1209 c.c.;

- nelle more, alla data fissata per il rilascio dell’immobile, ossia il 16 maggio 2016, la Iuno ha nuovamente dichiarato di non accettare la riconsegna dell’immobile, mentre, in data 11 ottobre 2016, è pervenuta l’ordinanza con cui il Tribunale di Caltanissetta ha nominato, ai sensi degli artt. 1216, comma 2, c.c. disp. att. c.c. il sequestratario dell’immobile, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione, al quale la consegna, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, è stata eseguita in data 3 novembre 2016;

- la Iuno ha citato in giudizio l’Amministrazione innanzi al Tribunale di Caltanissetta chiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di € 1.308.483,89, oltre IVA, occorrente per il ripristino dell’immobile secondo la destinazione d’uso originaria ad “uffici pubblici”, ovvero, in subordine, la somma di € 516.500,00, oltre IVA, per il ripristino ad uso “alloggi collettivi”, nonché la somma di € 500.000,00 a titolo di maggior danno per la ritardata restituzione;

- con la sentenza n. 118 del 2 marzo 2021, non ancora passata in giudicato, in quanto impugnata dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Tribunale di Caltanissetta ha definito la causa, condannando le odierne appellanti al risarcimento del danno subito dalla Iuno per la mancata disponibilità dell’immobile all’epoca della risoluzione del contratto.

Così ricostruito il fatto nei suoi elementi essenziali, le appellanti hanno formulato le seguenti doglianze:

- la pronuncia di primo grado sarebbe erronea ed ingiusta, in quanto travalica i limiti dell’ottemperanza e sovrappone indebitamente due piani: quello dell’indennità di occupazione e quello risarcitorio;

- il giudice dell’ottemperanza non potrebbe dare esecuzione ad una pronuncia del giudice ordinario sulla base di altra decisione non solo successiva alla proposizione del ricorso ex art. 112 c.p.a. ma non ancora passata in giudicato;

- con la pronuncia del 2014, l’unica sentenza oggetto di ottemperanza, il Tribunale di Caltanissetta ha ordinato alle Amministrazioni di rilasciare l’immobile di via Lanzirotti, 5, condannando le appellanti a corrispondere alla Società i canoni di locazione maggiorati del 20% a titolo di indennità di occupazione senza titolo “dall’8 aprile 2012 sino al rilascio”;

- diversamente la sentenza n. 118 del 2021 ha affrontato il profilo del risarcimento dei danni subiti dalla Società in ragione della mancata disponibilità dell’immobile (e dei danni asseritamente subiti);

- il sessennio 2015-2021 non sarebbe stato considerato coperto dalla sentenza del 2014, poiché, altrimenti, il Tribunale nisseno, nel 2021, avrebbe dovuto decurtare le relative poste o, quantomeno, dare atto dell’eventuale carattere ricognitivo del pronunciamento di condanna;

- la data di rilascio dell’immobile, di conseguenza, sarebbe da individuarsi nel 30 gennaio 2015, indicata dal Tribunale nisseno nel 2014 e tale specificazione precluderebbe ulteriori margini interpretativi al giudice dell’ottemperanza;

- l’Amministrazione ministeriale ha versato tutte le somme dovute fino al suddetto giorno, per cui il ricorso di primo grado dovrebbe essere dichiarato inammissibile per non travalicare i confini del giudicato segnati dal giudice ordinario;

- a fronte di statuizioni rese dal giudice civile, infatti, il giudice dell’ottemperanza sarebbe chiamato a svolgere una mera attività esecutiva;

- ove non si considerasse decisiva la data del 30 gennaio 2015, occorrerebbe individuare l’interpretazione della locuzione “data di rilascio dell’immobile”, che potrebbe essere fissata al 30 gennaio 2015, al 16 maggio 2016 ovvero al 3 novembre 2016, fermo restando che, l’Amministrazione non dovrebbe pagare alcuna indennità successivamente alla data di consegna delle chiavi al sequestratario (3 novembre 2016);

- in definitiva, l’Amministrazione avrebbe già dato esatta e completa esecuzione alla sentenza ottemperanda, corrispondendo gli importi maturati sino alla data del 16 maggio 2016, data fissata dall’Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Esecuzioni per il rilascio a seguito dell’atto di intimazione formale della Prefettura e, in ogni caso, con la nomina del sequestratario.

La Iuno s.r.l. ha contestato la fondatezza delle doglianze proposte, evidenziando in particolare che la data di rilascio cui far riferimento non possa essere che quella della effettiva riconsegna, finora mai avvenuta, ed ha proposto appello incidentale sostenendo come la sentenza di ottemperanza sia parzialmente erronea, in quanto il giudice ha fatto ricorso ad una non ammissibile attività integrativa, facendo riferimento ad altra sentenza.

La Iuno ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Alla camera di consiglio del 4 maggio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

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