CGARS, sez. I, sentenza 2022-06-21, n. 202200742

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-06-21, n. 202200742
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200742
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 00742/2022REG.PROV.COLL.

N. 01016/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2021, proposto da
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



contro

Iuno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, n. 2322 del 23 luglio 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Iuno S.r.l.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla Iuno s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 221 del 2014, su domanda proposta dalla Iuno s.r.l., ha così provveduto:

- ha dichiarato scaduto, alla data del 7 aprile 2012, il contratto di locazione stipulato in data 16 ottobre 2002, registrato a Caltanissetta il 31 ottobre 2012, tra la Iuno s.r.l. ed il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, per disdetta comunicata dal Ministero dell’Interno;

- ha respinto l’opposizione e le domande del Ministero dell’Interno e, per esso, della Prefettura UTG di Caltanissetta;

- ha ordinato, ai sensi dell’art. 665 c.p.c., al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta il rilascio dell’immobile sito a Caltanissetta, via Barone Lanzirotti, 5, alla Iuno s.r.l., fissando l’esecuzione del rilascio per il giorno 30 gennaio 2015;

- ha condannato il Ministero dell’Interno e la Prefettura-UTG di Caltanissetta a corrispondere, in favore della Iuno s.r.l., i canoni di locazione maggiorati del 20% per indennità di occupazione senza titolo dall’8 aprile 2012 sino al rilascio.

Il Tar per la Sicilia, Sezione Prima, con la sentenza n. 2322 del 23 luglio 2021, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza proposta dalla Iuno s.r.l. e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno – U.T.G. di Caltanissetta di ottemperare alla sentenza n. 221 del 2014 del Tribunale di Caltanissetta nei limiti indicati in motivazione.

Di talché, il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale di Governo di Caltanissetta, ha proposto il presente appello, in cui, preliminarmente, ha così ricostruito il fatto:

- in data 16 ottobre 2002, per far fronte alle esigenze alloggiative del personale della polizia di Stato impiegato nell’operazione “Vespri Siciliani”, la Prefettura di Caltanissetta ha stipulato con la Iuno un contratto di locazione, approvato dal Ministero dell’Interno con decreto ministeriale in data 8 aprile 2003, per la durata di nove anni, fino al 7 aprile 2012;

- intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo unico, comma 478 (legge finanziaria per il 2006), il rinnovo del contratto di locazione è stato subordinato alla preventiva richiesta di disponibilità alla riduzione del canone di locazione nella misura del 10% e, in data 12 aprile 2011, l’Amministrazione ha chiesto alla Società proprietaria di manifestare la disponibilità alla detta riduzione del canone, ma la Società, con lettera del 4 maggio 2011, ha rappresentato la propria indisponibilità;

- in data 25 gennaio 2012, l’Amministrazione ha comunicato alla proprietaria il mancato rinnovo del contratto, in scadenza il 7 aprile 2012, con riserva di comunicare successivamente la data del rilascio e la formale riconsegna dello stesso;

- per la mancata riconsegna dell’immobile, la Società Iuno ha intimato lo sfratto e, con la sentenza n. 221 del 14 maggio 2014, il Tribunale di Caltanissetta ha disposto, tra l’altro, il rilascio del bene, fissando la data del 30 gennaio 2015 per il rilascio dei locali;

- l’Amministrazione, in data 20 novembre 2015, ha stipulato il contratto di locazione per un nuovo immobile ed è stata fissata la data del 27 novembre 2015 per il rilascio dell’immobile di proprietà Iuno, la quale, però, ha rifiutato la consegna dell’immobile dichiarandolo “in condizione evidente di deterioramento perché gravemente danneggiato e del tutto inservibile”;

- stante il persistente rifiuto della parte proprietaria alla riconsegna del bene locato, l’Amministrazione ha depositato presso l’Ufficio esecuzioni della locale Corte di Appello l’atto di intimazione della consegna di ricevere l’immobile nelle forme previste dagli articoli 1216 e 1209 c.c.;

- nelle more, alla data fissata per il rilascio dell’immobile, ossia il 16 maggio 2016, la Iuno ha nuovamente dichiarato di non accettare la riconsegna dell’immobile, mentre, in data 11 ottobre 2016, è pervenuta l’ordinanza con cui il Tribunale di Caltanissetta ha nominato, ai sensi degli artt. 1216, comma 2, c.c. disp. att. c.c. il sequestratario dell’immobile, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione, al quale la consegna, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, è stata eseguita in data 3 novembre 2016;

- la Iuno ha citato in giudizio l’Amministrazione innanzi al Tribunale di Caltanissetta chiedendo la condanna al pagamento

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