CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202400226

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202400226
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400226
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 00226/2024REG.PROV.COLL.

N. 00411/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 411 del 2023, proposto da
G D V ed E P, rappresentati e difesi dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lipari, Consiglio comunale di Lipari, non costituiti in giudizio;

nei confronti

R G, rappresentato e difeso dagli avvocati C R e M S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

A S, G S, A F, A R, A P, S A, C L, T L C, Alessia D’Amico, D S, S F, L I, G I, S M, Salvatore Puglisi, Cristina Roccella, Adolfo Sabatini, Raffaele Rifici, Cristina Dante, Giorgia Santamaria, Emanuele Carnevale, Annarita Gugliotta, non costituiti in giudizio;

per la riforma

delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 1140/2023 e n. 2685/2022, rese tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di R G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

I. La consultazione elettorale svoltasi il 12 giugno 2022 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Lipari si concludeva con la proclamazione dell’elezione alla carica di sindaco del signor R G e l’attribuzione dei 2/3 dei seggi di consigliere comunale alla lista a questi collegata.

II. I signori G D V ed E P, quali elettori del Comune di Lipari, impugnavano detto esito con ricorso e motivi aggiunti proposti avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Lamentati gravi errori nella compilazione dei verbali e nell’attribuzione dei voti, domandavano l’annullamento del verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali 14 giugno 2022 di proclamazione degli eletti e dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali delle sezioni nn. 1, 2, 3 e 14, nonchè la comminatoria dell’ordine di rinnovare le operazioni elettorali svoltesi in dette sezioni;
in subordine, domandavano l’annullamento e la rinnovazione delle intere operazioni elettorali.

III. L’adito Tribunale, nella resistenza del signor R G:

- con sentenza non definitiva n. 2685/2022 respingeva parzialmente il gravame, ritenendolo infondato salvo che per le censure sollevate in relazione alla sezione elettorale n. 2, per la quale, rilevata la presenza di alcune discrasie nei dati indicati a verbale, disponeva una verificazione in contraddittorio, ai sensi dell’art. 66 del Codice del processo amministrativo, riservando all’esito ogni questione relativa alla mancata espressione del voto in detta sezione, per cause a lui non imputabili, da parte di un elettore in isolamento domiciliare da Covid-19;

- con sentenza n. 1140/2023, preso atto delle risultanze dell’istruttoria svoltasi presso la Prefettura di Messina, siccome integrate con quanto ulteriormente richiesto con successiva ordinanza n. 219/2023, riteneva infondate anche le censure sollevate in relazione alla sezione elettorale n. 2, e assorbiva, in applicazione della c.d. “prova di resistenza”, le questioni sollevate in relazione al predetto elettore in isolamento domiciliare e alla discrasia emergente tra il numero delle schede scrutinate (369) e il numero dei votanti indicato a verbale (368). Compensava tra le parti le spese del giudizio, salvo quelle di verificazione, che poneva in parti uguali a carico del ricorrente e del Comune di Lipari.

IV. Gli interessati, previa proposizione di riserva di appello ex art. 103 Cod. proc. amm. avverso la sentenza non definitiva n. n. 2685/2022, hanno impugnato entrambe le predette decisioni.

L’appello è stato affidato alle seguenti censure: 1) Erroneità della sentenza n. 1140/2023 per erroneità della motivazione, carenza dei presupposti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 56 del T.U. regionale n. 3/1960, degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.P.R. n. 570/1960, dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali;
violazione del principio di genuinità del risultato elettorale;
violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del T.U. regionale n. 3/1960;
omessa istruttoria;
2) Erroneità della sentenza n. 1140/2023 e della sentenza non definitiva n. 2685/2022 per erroneità della motivazione, carenza dei presupposti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 56 del T.U. regionale n. 3/1960, degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.P.R. n. 570/1960, dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali;
violazione del principio di genuinità del risultato elettorale;
violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del T.U. regionale n. 3/1960;
omessa istruttoria.

Con memoria successivamente depositata gli appellanti hanno ribadito le esposte censure.

V. Il signor R G, costituitosi in resistenza, ha depositato una memoria difensiva.

VI. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2023.

DIRITTO



1. Sostengono gli appellanti con il primo motivo che la verificazione disposta nel corso del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza definitiva gravata, avrebbe confermato la bontà delle censure denunziate in ricorso in relazione alla sezione elettorale n. 2.

1.1. Queste le motivazioni a sostegno dell’argomentazione.

Dal confronto tra l’esito della verificazione (precedentemente al supplemento istruttorio di cui in seguito) e quanto emergente dal verbale delle operazioni elettorali di tale sezione si rileva che:

a) nel plico 3S sono state rinvenute 451 schede elettorali autenticate e non utilizzate, laddove il verbale indica come tali 182 schede;

b) nello stesso plico sono state rinvenute 28 schede elettorali non autenticate, mentre il verbale delle operazioni indica come tali il numero 49, così mancando 21 schede, delle quali non è dato conoscere l’utilizzo e la destinazione;

c) non è stato possibile accertare la corrispondenza tra il numero delle schede elettorali autenticate e il numero complessivo di quelle scrutinate e di quelle autenticate e non utilizzate, non essendo stata aperta la busta delle schede votate;

d) poiché la somma tra il numero dei votanti come risultante dal verbale (368) e il numero delle schede autenticate e non utilizzate come risultante dallo stesso verbale (451) è pari a 819, e gli aventi diritto al voto sono 821, mancano 2 schede elettorali.

Il candidato proclamato eletto alla carica di sindaco ha prevalso per soli 11 voti: ai fini dell’illegittimità della proclamazione rileva quindi la mancanza di 21 schede elettorali non autenticate e di 2 schede autenticate.

La predetta discordanza non è stata fugata dal supplemento istruttorio disposto dal T con ordinanza n. 219/2023, finalizzato ad accertare quanto precedentemente non chiarito, ovvero: 1) la corrispondenza tra il numero delle schede elettorali autenticate e il numero di quelle scrutinate più quelle autenticate e non utilizzate per la votazione;
2) il numero delle schede pervenute alla sezione in parola.

Invero, in tale sede, per quanto riguarda il primo quesito, si è accertato che:

- il numero delle schede autenticate scrutinate è 369, numero che non corrisponde a quanto risultante dal verbale di sezione, ove figurano 368 votanti, sicchè vi è una scheda ulteriore, non censita in verbale e della quale non è dato conoscere la destinazione di voto;

- il numero delle schede elettorali autenticate e non utilizzate è pari a 451, su un totale di 820 schede elettorali autenticate sia scrutinate che non utilizzate, numero quest’ultimo che non corrisponde a quanto trascritto nel verbale di sezione, che dà per autenticate n. 821 schede. Manca quindi una scheda autenticata.

Per quanto riguarda il secondo quesito, non vi è alcuna spiegazione relativa alle 21 schede non autenticate mancanti.

Il T ha errato nel superare la questione sulla base del numero di schede commissionate dalla Prefettura e consegnate alla sezione (850), avendo desunto detto numero dalla mera dichiarazione del verificatore, che, in carenza di qualsiasi dato documentale, non ha valenza probatoria e non acclara un dato certo. L’inattendibilità oggettiva di tale dichiarazione emerge anche dalla circostanza che detto dato (850) non corrisponde al totale delle schede complessivamente rinvenute e conteggiate (848).

In definitiva, per gli appellanti, risultano oggettivamente mancanti n. 21+1 schede.

2. Le argomentazioni di cui sopra non possono condurre né alla riforma della sentenza impugnata né a un ulteriore supplemento istruttorio sui risultati della sezione elettorale n. 2, come pure richiesto dagli appellanti.

2.1. Deve rammentarsi che, come più volte ripetuto dalla giurisprudenza, nel procedimento elettorale vige il principio della strumentalità delle forme, così che l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non può comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto;
tale principio deve essere applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale.

Il principio di strumentalità delle forme, coniugato con i principi generali di conservazioni dell’atto, comporta l’applicazione dell’istituto dell’illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale, così che la regola fondamentale nella materia elettorale è il rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale (Cons. Stato, III, 17 agosto 2020, n. 5051;
13 maggio 2020, n. 3045;
II, 10 febbraio 2022, n. 984;
20 ottobre 2022, n. 8954).

Precipitato di tali principi è quello della prova di resistenza che in materia elettorale, nel contemperamento tra l’esigenza di ripristinare la legalità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determina alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (Cons. Stato, II, 19 luglio 2021, n. 5428).

La giurisprudenza sottolinea altresì che “ Costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto (C.d.S., Sez. II, 10 febbraio 2022, n. 984) e in quanto da simili irregolarità non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale ” (Cons. Stato, II, 11 maggio 2022, n. 3722), e che “ Non sono ... elementi in sé decisivi per inficiare le operazioni di voto: l’omessa specificazione del numero delle schede inizialmente autenticate e successivamente non votate (C.d.S., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1067) ”.

2.2. Il T, nel respingere l’impugnativa degli odierni appellanti, si è attenuta a tali principi, che ha richiamato in linea generale nella sentenza non definitiva n. 2685/2022 e poi applicato sia in questa che nella sentenza definitiva n. 1140/2023, alla luce delle risultanze complessive della verificazione, come disposta sia con la appena citata sentenza n. 2685/2022 che con la successiva ordinanza n. 219/2023.

Tanto emerge con ogni chiarezza dalle motivazioni della sentenza definiva, che risultano, per l’effetto, insuscettibili di essere messe in discussione in considerazione delle censure svolte con il motivo in esame, il quale del resto, più che esporre una reale critica alle conclusioni del giudice di prime cure, costituisce una sostanziale ripetizione delle doglianze via via avanzate dagli odierni appellanti nel ricorso di primo grado e nei connessi motivi aggiunti, che anche in questa sede non colgono nel segno.

2.3. In dettaglio, la prima verificazione, come da verbale depositato agli atti del giudizio il 15 novembre 2022, ha permesso di accertare che:

- il numero degli iscritti alla sezione è 821 (pagg. 8/9 del verbale mod. 38CS);

- il numero dei votanti è 368 (pagg. 23 e 38 del verbale mod. 38CS);

- il numero delle schede autenticate e non utilizzate è 451 (apertura del plico 3CS e conteggio delle stesse);

- il numero delle schede non autenticate è 28 (apertura del plico 3CS e conteggio delle stesse).

Il supplemento istruttorio, come da verbale depositato agli atti del giudizio il 28 febbraio 2023, ha richiesto l’acquisizione da parte del verificatore, oltre che del plico 4CS già acquisito, del plico 5CS.

Dalla documentazione così esaminata è emerso che:

- il numero delle schede autenticate è 820;

- il numero delle schede autenticate e scrutinate è 369;

- il numero delle schede autenticate e non utilizzate è 451.

Va aggiunto che, nell’ambito dello stesso supplemento istruttorio, come chiarisce quest’ultimo verbale, è stato determinato anche il numero delle schede pervenute alla sezione.

Ciò non sulla base del “ quantitativo delle schede commissionate da questa Prefettura alla tipografia affidataria, racchiuse in apposito plico sigillato e predisposto per la consegna al Comune di Lipari per il successivo inoltro al Presidente della sez. n. 2 ”, pari a 850, bensì tenendo conto del fatto che dai conteggi effettuati anche in occasione della prima verifica il numero delle schede non autenticate è risultato pari a 28, e quello delle schede autenticate è risultato pari a 820.

Ciò ha fatto concludere al verificatore – conclusione poi fatta propria dal T nella sentenza definitiva – che “ al seggio siano pervenute n. 848 schede anziché 850 come indicato sul plico sigillato ” di cui sopra.

Va quindi escluso che, per tale dato, il T, come sostengono gli appellanti, si sia basato su elementi privi di un riscontro oggettivo.

Ciò posto, sulla base delle predette evidenze, tenuto anche conto specificamente “ dell’intervenuto accertamento del numero delle schede pervenute in sezione ”, il T non poteva che concludere, come ha fatto, per la “ sostanziale corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate ”: invero, come anche acclarato dal verificatore, il numero delle schede autenticate (820) corrisponde alla somma delle schede scrutinate (369) e delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione (451).

Corretta, conseguentemente, anche la notazione del T circa il fatto che la predetta corrispondenza non permette di riscontrare la mancanza delle 21 schede non autenticate anche qui lamentata dagli appellanti, ogni diversa indicazione dovendo essere ascritta a un mero errore di verbalizzazione, ovvero a una irregolarità che, per l’orientamento giurisprudenziale sopra citato, degradando al livello delle mere irregolarità formali, non inficia il risultato dello scrutinio elettorale, e la connessa conclusione che le altre contestazioni ricorsuali relative alla sezione elettorale n. 2, afferendo a due voti [uno relativo a un elettore in isolamento domiciliare;
l’altro emergente dalla discrasia tra le schede scrutinate (369) e il numero dei votanti indicato nel verbale (368)], “ non sono scrutinabili, non potendo esse influire in concreto sul risultato elettorale, in applicazione del principio della prova di resistenza ”.

3. Con il secondo motivo gli appellanti contestano entrambe le sentenze gravate, la sentenza non definitiva n. 2685/2022 nella parte in cui non ha rilevato gli errori denunziati nell’attribuzione dei voti nelle sezioni elettorali nn. 1, 3 e 14, la sentenza definitiva n. 1140/2023 nella parte in cui ha confermato la prima.

In particolare, gli appellanti, riepilogate le doglianze formulate in primo grado in relazione alle predette sezioni e riportate le motivazioni della sentenza non definitiva n. 2685/2022, lamentano il mancato accoglimento della richiesta di verificazione per le appena dette sezioni elettorali, sostenendo che le incongruenze denunziate non sono mere irregolarità formali di verbalizzazione, come ritenuto dal T, bensì errori che, riverberandosi sul corretto numero di voti attribuiti ai candidati e compromettendo l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale, viziano il risultato elettorale e legittimano il suo annullamento giudiziale e la rinnovazione delle operazioni elettorali. Sottolineano, anche mediante ampi richiami alla giurisprudenza amministrativa, la valenza normativa riconosciuta ai verbali delle operazioni elettorali (artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 57 del decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, Approvazione del testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana ;
artt. 47, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali ), e segnalano che le schede mancanti, o delle quali non si ha comunque contezza per carenze di compilazione e per incongruenze non verificabili dalla lettura anche incrociata dei relativi verbali, numericamente superiori allo scarto di 11 voti che ha condotto alla contestata elezione, sono ascrivibili al novero delle c.d. “schede ballerine” e, quindi, a vizi sostanziali della procedura elettorale.

3.1. Il motivo è infondato, se non inammissibile, costituendo anch’esso, ancor più del primo motivo, contro le previsioni dell’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., la pedissequa ripetizione delle censure esaminate e respinte in primo grado.

3.2. Come già sopra rilevato, per la giurisprudenza, e per le ragioni pure esposte, costituiscono, ordinariamente, irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, tra altro: la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti;
il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate;
il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio.

Gli errori denunziati dagli odierni appellanti nell’impugnativa di primo grado appartengono per lo più a tali categorie. Per i restanti, il T ha bene motivato circa la loro inidoneità a influire sul risultato elettorale.

Tanto si desume dal mero raffronto tra le censure proposte per le sezioni di cui trattasi, come da riassunto operato dal T (che non forma oggetto di contestazione), e le motivazioni poste a base della loro reiezione.

3.3. Il T ha così riassunto le censure relative alla sezione elettorale n. 1:

a) risulta dal verbale che gli elettori iscritti nelle liste erano 1.115, per cui le schede da autenticare erano 1.115, ma non risulta quante schede siano giunte nel pacco contenente le schede di votazione, né quante schede siano state autenticate, né quante non siano state autenticate e siano state riposte nella busta n.

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