CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-05-30, n. 202400389
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2024
N. 00389/2024REG.PROV.COLL.
N. 00860/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2023, proposto dal signor
S A, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università' degli studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
L B, non costituito in giudizio;
per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.L’avvocato -OMISSIS-, dichiarando di agire quale difensore della parte sostanziale indicata in epigrafe, ha proposto appello avverso la sentenza n. -OMISSIS- resa dal Tar Sicilia, sede di Palermo, il 25 luglio 2023, con contestuale istanza cautelare monocratica e collegiale.
2. Il decreto cautelare monocratico n. 328 del 29 settembre 2023, ove si evidenziava che da una provvisoria verifica effettuata d’ufficio, risultava che l’unico difensore dell’appellante, l’Avv. -OMISSIS- del Foro di Palermo, non constava essere titolare dell’abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, veniva trasmesso al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo.
2.1. In data 3 ottobre 2023 l’avvocato -OMISSIS- depositava nota con cui dichiarava, preso atto del decreto monocratico citato, che non essendo titolare del patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori rinunciava al mandato difensivo.
2.2. Nella stessa data del 3 ottobre 2023 si costituiva il nuovo difensore Avv. A R, titolare di patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori.
3. Con ordinanza n. 826 del 20 novembre 2023 il Collegio richiedeva al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo di attestare formalmente se il difensore avv. -OMISSIS- del Foro di Palermo risultasse o meno iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
4. In adempimento della citata ordinanza collegiale, sia il Consiglio nazionale forense che il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo attestavano che l’Avv. -OMISSIS- non risulta iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.
5. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita l’amministrazione per resistere al gravame.
6. All’udienza camerale fissata per la prosecuzione dell’istanza cautelare il Collegio, avvisate le parti della possibilità di decidere con sentenza in forma