CGARS, sez. I, parere definitivo 2023-06-13, n. 202300318

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, parere definitivo 2023-06-13, n. 202300318
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300318
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00040/2023 AFFARE

Numero 00318/2023 e data 13/06/2023 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del 30 maggio 2023

NUMERO AFFARE 00040/2023

OGGETTO:

Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto dall’Associazione ASCOM SICILIA (rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina M I M e M S), contro l’Assessorato regionale del turismo sport e spettacolo, per l’annullamento del d.a. n.1783 del 27 luglio 2022;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4569/16/23/8 del 2 marzo 2023 con la quale la Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff C M d M;

Premesso e considerato:

Con il ricorso straordinario in esame l’Associazione ASCOM SICILIA Impugna il decreto assessorile con cui l’Amministrazione ha disposto che anche agli alloggi adibiti a “locazioni brevi” debba essere attribuito un c.i.r. (codice identificativo regionale), codice necessario per rendere più agevoli una serie di controlli amministrativi e per fini statistici.

Va al riguardo precisato:

- che l’art. 13 quater del d.l. del 30 aprile 2019, n. 34 dispone che “ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati”;

- e che il Decreto del Ministero del Turismo n. 161/2021 intitolato “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, all’art. 1 recita:

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