CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-28, n. 202100631
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00631/2021REG.PROV.COLL.
N. 00230/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2019, proposto da
F B, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2623/2018, resa tra le parti, concernente l’accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere, in riscontro all'istanza del ricorrente, volta alla restituzione oppure all'acquisizione del fondo del ricorrente, fermo in ogni caso il risarcimento per l'intervenuta illecita occupazione; condannare altresì il Comune medesimo, ai sensi dell'art.117, co.2, c.p.a. a pronunciarsi sulla questione in controversia entro il termine di trenta giorni —o quell'altro ritenuto congruo— nonché a disporre la immediata nomina di Commissario ad acta incaricato, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 44/2021, il Cons. M S B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante premette di essere proprietario esclusivo di un fondo urbano in territorio di Gela (CL) (censito in catasto al Foglio 142, alle particelle: 828; 831; 832; 834), pervenutogli in successione, esteso 220 mq circa, che è stato occupato per intero dall’anno 2001 dal Comune di Gela, il quale vi ha realizzato una strada, l’attuale via Respighi.
Siffatta opera, tuttavia, è stata eseguita in via di mero fatto, per cui l’appellante ha richiesto che il Comune, entro giorni trenta dal ricevimento dell’istanza, disponesse la restituzione del terreno, ridotto in pristino stato, oltre al pagamento di quanto dovuto per il periodo di illecita occupazione; o, in alternativa, emanasse il provvedimento di acquisizione sanante ex art 42 bis DPR. n. 327/2001 (applicabile, ai sensi del comma 8, anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore).
Poiché il Comune non ha adottato determinazione alcuna al riguardo, il sig. Battaglia ha proposto il ricorso avverso il silenzio della p.a., perché, accertato l’obbligo di provvedere sull’istanza predetta, fosse ordinato al Comune resistente di assumere una decisione circa la chiesta restituzione o l’acquisizione ex art.42 bis cit. del terreno in controversia.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito la presunta usucapione dell’immobile.
2. Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, che ha ritenuto infondato per un duplice ordine di ragioni.
Da una parte, il giudice di prime cure ha negato possa sussistere un obbligo di provvedere a carico del Comune, in quanto la restituzione del fondo occupato formerebbe “ semmai adempimento di un obbligo civilistico ”; mentre l’adozione di un provvedimento di acquisizione, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, costituirebbe “ certamente esercizio di un potere pubblicistico, ma (a) carattere discrezionale e non obbligatorio ”.
D’altra parte, il TAR ha escluso vi fosse la prova dell’ ” attuale esistenza di un’occupazione di fatto, astrattamente idonea a consentire l’eventuale adozione di un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 ”, ritenendo necessaria una sentenza che accertasse tale circostanza.
3. Con il ricorso in appello si deduce l’erroneità della sentenza lamentando:
3.1. Violazione degli artt. 2 l. n. 241/1990 e 42 bis d.p.r. n.327/2001.
Si insiste sull’obbligo di provvedere.
3.2. Violazione degli artt.115 c.p.c. e 64, comma 2, c.p.a., per omessa valutazione degli elementi cognitori e probatori occorrenti nella fattispecie.
Il Tribunale sarebbe incorso in un vero e proprio abbaglio allorché ha ritenuto carente di prova l’occupazione di fatto compiuta dal Comune.
E’ stato infatti lo stesso Comune, tramite il proprio Ufficio Esproprio, con l’apposita relazione tecnica datata 15.10.2018 e prodotta in primo grado, a riconoscere, e addirittura ad attestare, che la strada da esso realizzata insiste sul terreno del ricorrente
Quanto all’assoggettabilità della fattispecie in causa alla disciplina dell’art.42 bis d.p.r. n.327/2001 cit., l’ampio ambito di operatività dell’acquisizione sanante comprende anche le ipotesi di modificazione dell’immobile compiute dalla p.a. per fini di pubblica utilità, anche se avvenute –come nella specie- in difetto di una previa dichiarazione di pubblica utilità.
3.3. Violazione degli artt. 1158 c.c. e 1163 c.c.
La pronuncia gravata non si è pronunciata in ordine all’eccezione dedotta dal Comune resistente, in punto di intervenuta