CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-15, n. 202300576
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Testo completo
Pubblicato il 15/09/2023
N. 00576/2023REG.PROV.COLL.
N. 01066/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2022, proposto dal sig. G S, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione Pro Loco di Montallegro, rappresentato e difeso dagli avvocati T C e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , l’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana-Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, in persona del Soprintendente pro tempore , e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
della Presidenza della Regione Siciliana-Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
della Catanzaro Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Placido Giuseppe Anile, Riccardo Rotigliano e Serena Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di Montallegro, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3031/2022, resa tra le parti, pubblicata il 28 ottobre 2022, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1205/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dell’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana-Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, della Presidenza della Regione Siciliana-Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e della Catanzaro Costruzioni s.r.l.;
Visti i decreti presidenziali n. 260 del 6 dicembre 2022 e n. 261 del 7 dicembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato S B, l’avvocato T C, l’avvocato dello Stato Fabio Caserta, l’avvocato dello Stato Liliana Sagona, l’avvocato Fabio Anile e l’avvocato Riccardo Rotigliano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato il 28 giugno 2021 e depositato in pari data, il sig. G S, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione Pro Loco di Montallegro, esponeva:
- che l’Associazione Pro Loco di Montallegro è un’associazione di volontariato, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, attiva nell’ambito territoriale del Comune di Montallegro;
- che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, tra le finalità della predetta associazione vi è “ la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo ” (pag. 3 del ricorso);
- che, a seguito della pubblicazione sulla G.u.r.s. del decreto n. 51/Gab dell’Assessore del territorio e dell’ambiente, l’associazione ricorrente aveva avuto conoscenza del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dall’impresa Catanzaro Costruzioni s.r.l., volto alla realizzazione di un impianto integrato per il trattamento ed il recupero di frazione organica da raccolta differenziata (FORD) e produzione di biometano liquefatto;
- che la predetta Catanzaro Costruzioni aveva inoltrato istanza di attivazione del procedimento di v.i.a. in data 30 ottobre 2017;
- che, in sede di conferenza di servizi, il Comune di Montallegro aveva sollevato svariate osservazioni critiche in ordine all’impatto ambientale del progetto de quo , e che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento aveva reso parere negativo ai fini della prevenzione degli incendi;
- che l’impresa proponente aveva presentato due revisioni degli elaborati progettuali, la prima revisione in data 12 marzo 2020, la secondata in data 26 novembre 2020, senza che l’amministrazione disponesse la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico;
- che nel territorio del Comune di Montallegro “ ed esattamente nell’area vicina a quella in cui sarebbe prevista la realizzazione dell’impianto in argomento, è già attiva da molti anni una discarica di rifiuti solidi urbani, di proprietà della stessa società odierna controinteressata, all’interno della quale, ad oggi, risulta essere stata abbancata una quantità enorme di rifiuti pari ad oltre 6 milioni di mc” (pag. 3 del ricorso);
- che quella menzionata è una discarica che “ ha causato gravissimi disagi alla popolazione del luogo per via dei miasmi provenienti dal sito, del traffico veicolare indotto, compromettendo l’ambiente circostante ed una realtà territoriale che ha una riconosciuta vocazione turistica oltre che agricola ” (pag. 3 del ricorso).
2. Il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della predetta Associazione Pro Loco di Montallegro, pertanto impugnava:
a) il provvedimento di v.i.a. dell’Assessore regionale territorio ed ambiente n. 51/Gab del 1° aprile 2021, pubblicato sulla G.u.r.s. il 30 aprile 2021, relativo al “ progetto di un impianto integrato per il trattamento di frazione organica da raccolta differenziata (FORD) sito nel Comune di Montallegro ”;
b) il parere n. 43 del 24 febbraio 2021 della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
c) il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali della Provincia di Agrigento, reso nella seduta della conferenza di servizi del 22 febbraio 2021, ove ritenuto nel senso di giudizio positivo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
d) il parere prot. n. 61858 del 15 giugno 2018 del Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana-Servizio 8-Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti sei motivi:
i) violazione delle garanzie partecipative del procedimento, degli articoli 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 6 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011, violazione degli articoli 23, 24, 25, comma 1, e 27- bis , commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152/2006, degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990;
ii) sul mancato rispetto delle distanze dal centro abitato del Comune di Montallegro, violazione degli articoli 23, 27- bis , 196 e 199, comma 3, lett. l), del decreto legislativo n. 152/2006, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli articoli 9 e 17, comma 3, della legge regionale n. 9/2010, violazione dei decreti del Presidente della Regione n. 10/2017 e n. 8/2021, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento delle circostanze;
iii) sul vincolo boschivo, violazione degli articoli 142, comma 1, lett. g), e 146 del decreto legislativo n. 42/2004, dell’art. 10 della legge regionale n. 16/1996, degli articoli 23 e 27- bis del decreto legislativo n. 152/2006, degli articoli 6, 12, 43 e 64 delle n.t.a. del piano paesaggistico della Provincia dii Agrigento, degli articoli 3 e 14 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria travisamento delle circostanze;
iv) sul vincolo di tutela dei corsi d’acqua, violazione degli articoli 142, comma 1, lett. c), e 146 del decreto legislativo n. 42/2004, dell’art. 1 del regio decreto legge n. 3267/1923, degli articoli 23 e 27- bis del decreto legislativo n. 152/2006, degli articoli 12, 43 e 64 delle n.t.a. del piano paesaggistico della Provincia di Agrigento, eccesso di potere per