CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202300585

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202300585
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300585
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 00585/2023REG.PROV.COLL.

N. 01055/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2022, proposto dal Comune di Condrò, in persona del Sindaco pro tempore , dal Comune di Merì, in persona del Sindaco pro tempore , dal Comune di Monforte San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore , dal Comune di Pace del Mela, in persona del Sindaco pro tempore , dal Comune di San Pier Niceto, in persona del Sindaco pro tempore , e dal Comune di Santa Lucia del Mela, in persona del Sindaco pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro pro tempore , l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , la Commissione Istruttoria Ippc per l’autorizzazione ambientale integrata, in persona del legale rappresentante pro tempore , la Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore , la Città Metropolitana di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , il Comune di San Filippo del Mela, in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;

nei confronti

della Raffineria di Milazzo s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

dell’Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini (A.D.A.S.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore , dell’Associazione Tutela Salute Cittadini TSC, in persona del legale rappresentante pro tempore , della Parrocchia Maria SS. della Visitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , della Parrocchia Maria SS. della Catena, in persona del legale rappresentante pro tempore , dell’Associazione Comitato Tutela Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , dell’Associazione Arci Comitato Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 979/2022, resa tra le parti, depositata il 5 aprile 2022, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1371/2018;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, della Commissione Istruttoria Ippc per l’autorizzazione ambientale integrata, della Regione Siciliana, della Raffineria di Milazzo s.c.p.a.;

Visto l’appello incidentale, depositato dalla Raffineria di Milazzo s.c.p.a. il 6 dicembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023, il consigliere M P e uditi per le parti l’avvocato A S e l’avvocato E R;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 27 luglio 2018 e depositato il 3 agosto 2018, il Comune di Condrò, il Comune di Gualtieri Sicaminò, il Comune di Merì, il Comune di Monforte San Giorgio, il Comune di Pace del Mela, il Comune di San Pier Niceto ed il Comune di Santa Lucia del Mela esponevano:

- che in data 15 aprile 2016 era stato avviato il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) alla società Raffineria di Milazzo s.c.p.a., per l’esercizio della raffineria situata nei comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela;

- che in data 4 dicembre 2017, con nota CIPPC-1772, la Commissione IPPC aveva presentato il P.I.C.-Parere istruttore conclusivo, predisposto dal Gruppo istruttore;

- che in data 18 dicembre 2017 l’Ispra aveva trasmesso la proposta di monitoraggio e controllo;

- che in data 19 dicembre 2017 si era svolta una conferenza di servizi, in cui si era deciso di dare venticinque giorni di tempo al Sindaco del Comune di Milazzo ed al Commissario straordinario del Comune di San Filippo del Mela per esprimere le prescrizioni relative alla salubrità ambientale ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934;

- che quindi il Sindaco del Comune di Milazzo ed il Commissario straordinario del Comune di San Filippo del Mela, rispettivamente con note prot. n. 7/2018 e n. 716/2018 entrambe adottate il 12 gennaio 2018, avevano espresso le proprie prescrizioni ai sensi dei menzionati articoli 216 e 217 r.d. n. 1265/1934;

- che il Gruppo istruttore aveva recepito gran parte delle prescrizioni nel verbale della riunione del 13 febbraio 2018;

- che il Commissario straordinario del Comune di San Filippo del Mela, con le note prot. n. 4301 del 12 marzo 2018 e prot. n. 5212 del 28 marzo 2018, entrambe acquisite nell’ambito della conferenza di servizi, aveva trasmesso ulteriori prescrizioni, nonché aggiornamenti in merito alla critica situazione ambientale e sanitaria dell’area in questione;

- che ciononostante, nella seduta del 28 marzo 2018, la conferenza di servizi, sul presupposto che, in considerazione dell’intesa raggiunta tra il Comune di Milazzo e la Raffineria, “ ogni parere in materia sanitaria, trasmesso dai Comuni di San Filippo del Mela e di Milazzo, relativo all’abbattimento dei valori limite emissivi, si ritiene superato ”, aveva deliberato di integrare il parere istruttorio, reso dalla Commissione IPPC in data 4 dicembre 2017, con gli elementi di cui al verbale del Gruppo istruttore del 13 febbraio 2018, limitatamente alle proposte di modifica discendenti dalla valutazione delle osservazioni sollevate dal Gestore, dando mandato ad Ispra di adeguare la relativa proposta di Piano di monitoraggio e controllo, ed esprimendosi conseguentemente in senso positivo al riesame dell’a.i.a.;

- che il Commissario straordinario del Comune di San Filippo del Mela ed il Sindaco della Città Metropolitana di Messina (anch’esso partecipante alla conferenza di servizi), rispettivamente con note dell’8 maggio e del 18 giugno 2018, avevano criticato gli esiti della conferenza di servizi del 28 marzo 2018, in quanto poste in violazione delle prescrizioni sanitarie indicate dal Sindaco del Comune di Milazzo e dal predetto Commissario straordinario ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934;

- che il riesame dell’a.i.a. era stato approvato con decreto ministeriale n. 172 dell’11 maggio 2018, contenente, quali allegati, il PIC approvato nella conferenza di servizi del 28 marzo 2018, nonché il Piano di monitoraggio e controllo inviato dall’Ispra con nota del 9 maggio 2018;

- che il Commissario straordinario del Comune di San Filippo del Mela ed il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, rispettivamente con note dell’8 e del 18 giugno 2018, avevano chiesto al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di annullare in autotutela il predetto decreto ministeriale n. 172/2018;

- che le predette note non avevano avuto alcun riscontro;

- di essere tutti comuni ricompresi nell’area “ IT1914 Aree Industriali ”, di ricaduta delle emissioni inquinanti dell’area industriale ove insiste in modo prevalenza la raffineria di Milazzo;



2. I comuni ricorrenti pertanto impugnavano:

a) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 172 dell’11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 28 maggio 2018, recante come oggetto “ Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-42 del 14 febbraio 2011, come aggiornata dal decreto n. DVA-DEC-2011-255 del 16 maggio 2011, dal D.M. n. 305 del 24 dicembre 2015, dal D.M. n. 190 del 12 luglio 2016, dal D.M. 368 del 7 dicembre 2016 e dal D.M. n. 33 del 15 febbraio 2017, per l’esercizio della raffineria della Società Raffineria di Milazzo S.C.p.a. situata nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela (ME) ”;

b) gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi:

b.1) il piano di monitoraggio e controllo trasmesso dall’Ispra con nota prot. n. 33206 del 9 maggio 2018;

b.2) il parere istruttorio conclusivo (PIC), aggiornato alle determinazioni di cui alla conferenza di servizi del 28 marzo 2018, trasmesso dalla Commissione AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC/383 dell’11 aprile 2018;

b.3) il verbale della conferenza di servizi del 28 marzo 2018;

b.4) ove occorra, l’intesa datata 27 marzo 2018 e l’ addendum del 28 marzo 2018, richiamati nel suddetto verbale della conferenza di servizi.

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