CGARS, sez. I, sentenza 2020-03-18, n. 202000183

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-03-18, n. 202000183
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000183
Data del deposito : 18 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2020

N. 00183/2020REG.PROV.COLL.

N. 00485/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2018, proposto dalla società Alba Yachting Club s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R L in Palermo, corso Calatafimi 530;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è ex lege domiciliato;

nei confronti

Impremar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Carrozza e Giuliano Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Placido Galletta in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

per la riforma

della sentenza n.2899 del 14 dicembre 2017, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione III^);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione siciliana e della società Impremar s.r.l.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla società Impremar s.r.l.

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il cons. C M d M e uditi per le parti l’avv. G M, l'avvocato dello Stato Fabio Caserta e l’avv. Daniela Ferrara su delega dell’avv. Carlo Carrozza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La s.r.l. Impremar espone di essere titolare, sin dagli anni ‘60 (prima con la società Marina Azzurra e poi con la ditta Cardile Giacomo), di una concessione demaniale di un’area di mq. 3.030, in località “Paradiso - Case Basse”, nel Comune di Messina;
e di aver svolto nell’area in questione - nel corso degli anni e finché ne ha mantenuto la disponibilità - numerose e variegate attività inerenti la nautica da diporto, quali l’alaggio, l’ormeggio, il rimessaggio e la riparazione delle imbarcazioni, il noleggio delle imbarcazioni con servizi accessori (prenotazioni di alberghi, ristoranti, noleggio di attrezzature subacquee e per la pesca, gite turistiche), la gestione di un bar-natante, la organizzazione/gestione di gare di pesca tra i diportisti, l’organizzazione di eventi per i titolari di off-shore, etc.

Con provvedimento del 9 Maggio 2011 (n. 115 del registro concessioni anno 2011;
n. 3108 del repertorio), il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e ambiente della Regione Siciliana (d’ora innanzi denominato A.R.T.A.) ha rinnovato alla ditta Impremar s.r.l. tale concessione “allo scopo di mantenere cantiere navale ed area asservita in catasto foglio di mappa n. 102 particelle nn 994 e 995” per la durata di settantadue mesi, e precisamente dall’1 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2014.

Nel corso del periodo di operatività della concessione ( id est : successivamente al 1° gennaio del 2009) entrava in vigore il d.l. 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni in l. 26 febbraio 2010 n.25, il cui art.1 (a sua volta integrato dall’art.34 duodecies del d.l. 18 settembre 2012 n.179, convertito in l. 27 dicembre 2012, n.221) ha stabilito che “il termine di durata delle concessioni in essere” alla data di entrata in vigore dello stesso “e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino al 31 dicembre 2020 … (… omissis …) …” .



2. Nel frattempo, con atto in Notar Puglisi del 23 dicembre 2003, la società Impremar aveva ceduto in affitto alla s,r.l. Alba Yachting Club, per la durata di dieci anni (e precisamente per il periodo corrente dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2013), l’azienda insistente sulla predetta area demaniale.

Tale “cessione” era stata autorizzata dall’Assessorato per il Territorio e per l’Ambiente della Regione Siciliana (cfr. nota n. 19753 del 1/4/2004), dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. nota n. prot. 5/7494 del 17/11/2003) e dalla Capitaneria di Porto di Messina (cfr. nota del 15.12.2011, prot. n. 3.3.01/40459).

Nel corso del suddetto rapporto di affitto era sorto un contenzioso fra la società Impremar e la società Alba Yachting Club, a causa del quale la prima aveva citato la seconda innanzi al Tribunale di Messina per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Il giudizio, che in primo grado è risultato favorevole alla ditta Impremar, è ancora in corso.



3. In pendenza del predetto giudizio, con istanza del 24 Luglio 2014, la società Impremar s.r.l. - che era comunque la titolare del provvedimento concessorio - chiedeva all’A.R.T.A. il rinnovo per sei anni della già menzionata concessione demaniale (n. 115 del 9 Maggio 2011) avente scadenza 31 Dicembre 2014.

Senonchè, con istanza del 29 Dicembre 2014, la società Alba Yachting Club s.r.l., odierna appellante, chiedeva alla predetta Amministrazione il rilascio di una concessione demaniale marittima per l’occupazione della medesima zona di demanio marittimo.

A fronte di tale situazione (caratterizzata dalla presenza di interessi concorrenti e dunque confliggenti riconducibili a due società già in lite), con nota prot. n. 20290 del 4 Maggio 2015, l’A.R.T.A. chiedeva all’Ufficio legislativo e legale della Regione un parere in merito all’opportunità di adottare una delle tre distinte ipotizzate procedure:

- “rinnovare la concessione demaniale alla ditta Impremar s.r.l.” ;

- “avviare l’iter istruttorio per il rilascio di una concessione demaniale alla ditta Alba Yachting Club s.r.l., non procedendo al rinnovo della concessione demaniale marittima alla ditta Impremar s.r.l., potendosi considerare interrotto il rapporto fiduciario con la Pubblica Amministrazione” ;

- ovvero, infine , “avviare l’iter istruttorio di concorso di più domande di concessione, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione, per entrambe le richieste di concessione delle ditte Impremar s.r.l. e Alba Yachting Club s.r.l.” .

Nelle more della conclusione del procedimento (e dell’acquisizione del parere sopra indicato), con ulteriore nota trasmessa il 31 Ottobre 2016, la Impremar s.r.l. reiterava all’A.R.T.A. la richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 115 del 9 Maggio 2011.

A questo punto l’A.R.T.A.:

- con nota prot. n. 66294 del 22 Settembre 2017 (“stante le domande di cui all’oggetto formulate dalle ditte in indirizzo, Impremar s.r.l. e Alba Yachting Club s.r.l., l’una di rinnovo e l’altra di rilascio di concessione demaniale marittima”), comunicava l’intendimento di avviare l’ iter istruttorio relativo al “concorso di domande” previsto dall’art. 37 del Codice della Navigazione ai fini del rilascio della chiesta concessione demaniale marittima;
ed invitava le predette imprese a produrre svariati documenti;

- e con successiva nota prot. n. 67455 del 27 Settembre 2917 precisava che la documentazione richiesta con la precedente nota del 22 Settembre 2017 avrebbe dovuto essere trasmessa entro il termine perentorio di sessanta giorni.



4. Sentendosi lesa da tale decisione, con il ricorso n. 2024/2017, la società Impremar s.r.l. ha impugnato le predette note provvedimentali innanzi al TAR di Catania, al quale ha chiesto di:

- “annullare i provvedimenti impugnati” (nota dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 66294 del 22 settembre 2017 e prot. n.67455 del 27 settembre 2017);

- “condannare l’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente della Regione Sicilia ad adottare le iniziative finalizzate allo sgombero dell’area interessata dalla concessione demaniale ed alla sua riconsegna …”;

- “condannare il suddetto Assessorato al risarcimento dei danni …” che le sono stati procurati “da quantificare nel corso del giudizio e da liquidare anche in via equitativa oltre rivalutazione monetaria ed interessi progressivi”, nonchè “al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.

Ritualmente costituitisi, sia l’Assessorato che la società resistenti, chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

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