CGARS, sez. I, sentenza 2023-08-24, n. 202300536

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-08-24, n. 202300536
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300536
Data del deposito : 24 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/08/2023

N. 00536/2023REG.PROV.COLL.

N. 01153/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2022, proposto dalla New Guard s.r.l. società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C ed A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V R e R M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 3251/2022, resa tra le parti, pubblicata il 15 dicembre 2022, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1843/2022;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;

Vista l’ordinanza cautelare n. 34 del 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023, il consigliere M P e uditi per le parti l’avvocato A B e l’avvocato R M P;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 2 dicembre 2022 e depositato in pari data, la New Guard s.r.l. società unipersonale esponeva:

- che l’Università di Catania aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di vigilanza delle varie strutture dell’Ateneo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d’asta pari ad euro 3.120.000,00 oltre i.v.a. ed oneri di sicurezza interferenziali per euro 1.100,00;

- che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (7 dicembre 2021), si erano avviate le operazioni concorsuali, all’esito delle quali si era individuata la migliore offerta in quella della ricorrente, per la quale tuttavia sussistevano i presupposti per la verifica dell’anomalia, verifica successivamente avviata dalla stazione appaltante con nota prot. n. 316506 del 28 luglio 2022;

- di aver quindi presentato le proprie giustificazioni con documento del 10 agosto 2022, dal quale era risultato un utile d’impresa – al netto dei costi di gestione – pari ad euro 65.856,79;

- che, a seguito di ulteriori chiarimenti chiesti dal r.u.p. con nota prot. n. 361486 del 14 settembre 2022, la ricorrente aveva presentato ulteriori integrazioni giustificative con nota del 21 settembre 2022;

- che l’Università aveva richiesto un incontro in contraddittorio con la ricorrente, poi svoltosi il 4 ottobre 2022;

- che la Direzione generale dell’Università, con provvedimento del 15 novembre 2022, aveva comunicato l’esclusione della ricorrente per mancato superamento del giudizio di congruità, a causa di due ragioni: i) il mancato riconoscimento della decurtazione del 30% degli oneri previdenziali ed assistenziali, con un conseguente maggiore costo pari ad euro 131.559,24, idoneo di per sé ad azzerare l’utile d’impresa ed a causare una perdita;
ii) la non spettanza della decurtazione dell’85% dei cc.dd. “ costi derivanti da disposizioni di legge” , con un conseguente maggiore costo pari ad euro 50.000,00.



2. La ricorrente quindi chiedeva:

a) l’annullamento:

a.1) del citato provvedimento di esclusione prot. n. 480218 del 15 novembre 2022;

a.2) della presupposta relazione del r.u.p. prot. n. 470211 del 9 novembre 2022;

a.3) degli atti del procedimento di anomalia;

b) la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente.



3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti quattro motivi:

i) incompetenza, violazione del paragrafo 16 del disciplinare di gara, in quanto il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere adottato dal r.u.p. e non dal direttore generale dell’Università;

ii) in via subordinata, erroneo mancato riconoscimento della decurtazione degli oneri previdenziali ed assistenziali, violazione dell’art. 1, commi 161, 164 e 165, della legge n. 178/2020, violazione dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per irrazionalità e sviamento, per aver erroneamente la stazione appaltante negato alla ricorrente di avvalersi dell’esonero contributivo, sino al 2025, pari al 29,88% dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale dipendente, sia assunto che da assumersi, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 178/2020, e considerato che “ la Commissione Europea è già intervenuta più volte sulla misura prevista dall’art. 1, comma 161, L.n. 178/2020, ritenendola conforme ai principi eurounitari e autorizzando sempre l’aiuto di Stato di volta in volta ritualmente notificatole dalla Repubblica Italiana ” (pag. 6 del ricorso);

iii) in via subordinata, erroneo mancato riconoscimento della decurtazione dei costi derivanti da disposizioni di legge, violazione dell’art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione;

iv) in via subordinata, erroneo utilizzo della media aritmetica in luogo di quella ponderata per la determinazione dei costi diretti di manodopera, genericità ed indeterminatezza ai fini della possibile ricaduta sull’utile d’impresa, eccesso di potere per irrazionalità e sviamento, carenza d’istruttoria, violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione.



4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Università degli Studi di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso.



5. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza n. 3251 del 2022, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha:

a) respinto il primo motivo di ricorso;

b) respinto il secondo motivo di ricorso;

c) assorbito gli ulteriori motivi di ricorso;

d) compensato le spese di lite.

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