CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400565

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400565
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400565
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 00565/2024REG.PROV.COLL.

N. 01128/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 2757/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il Cons. M A P F e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti-OMISSIS- riferivano di avere acquistato, con atto pubblico di compravendita rogato il 14.11.2001, l’area identificata al catasto terreni del Comune di -OMISSIS-, al foglio di mappa n. 20, p.lla 17, di mq 2631.

In data 26.02.2004 -OMISSIS- presentava domanda di condono edilizio, ai sensi della L. 326/03, acquisita al protocollo del Comune di -OMISSIS- n. 5804 del 26.02.2004, inerente all’immobile sito in -OMISSIS-, su un lotto del terreno distino in catasto al fg. 20, p.lla 17.

A causa di un successivo frazionamento acquisito al protocollo n. PA0207826 del 15.04.2009, l’originaria area censita in catasto al fg. 20, p.lla 17 è stata soppressa ed identificata con le p.lle 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, nonché 1086, generata dalla soppressione della particella 1085.

Con atto di compravendita del 15.03.2011, -OMISSIS- acquistava, in regime di comunione dei beni con la moglie -OMISSIS-, le aree identificate al catasto terreni al Foglio di mappa 20, p.lle 1082 e 1084.

Con provvedimento iscritto al prot. n. 12694 del 04.03.2019, non notificato a -OMISSIS- né agli altri ricorrenti, è stata rigettata l’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata in data 26.02.2004, n. 5804 da -OMISSIS- inerente all’immobile sito in -OMISSIS-, sul lotto di terreno distinto in catasto al fg. 20, p.lla 17 (poi fg. 20, p.lla 1086).

Con successiva ordinanza n. 52 del 23.04.2019 è stata intimata la sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse.

Con ordinanza n. 115 del 8.11.2019 è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di -OMISSIS- nei confronti di tutti i comproprietari, tanto del terreno che degli immobili.

In seguito, è stata emessa l’ordinanza di sgombero n. 59 del 19/04/2023, notificata il 21/04/2023, a tutti i ricorrenti.

Con ricorso notificato il 19 giugno 2023 e depositato il 10 luglio 2023,-OMISSIS- nella qualità rispettivamente di titolari della quota di ½ della piena proprietà delle aree censite al N.C.T. al foglio di mappa n. 20 particelle 1081 e 1083, -OMISSIS- e -OMISSIS- nella qualità rispettivamente di titolari della quota di ½ della piena proprietà delle aree censite al N.C.T. al foglio di mappa n. 20 particelle 1082, 1084, -OMISSIS- nella qualità di abitante dell’immobile realizzato nell’area censita al foglio di mappa n. 20 particella 1081 e tutti nella qualità di responsabili dell’abuso edile realizzato con l’edificazione del manufatto nelle aree censite al N.C.T. foglio 20 particelle 1081, 1082, 1083, 1084 ed al N.C.E.U. al foglio 20 particella 1086, domandavano l’annullamento dell’ordinanza di sgombero n. 59 del 19 aprile 2023, notificata il 21 aprile 2023, e del provvedimento di diniego di sanatoria iscritto al prot. n. 12694 del 4 marzo 2019, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) nullità del provvedimento impugnato per mancanza del titolo nei confronti dei ricorrenti-OMISSIS- – poiché non sarebbero stati preceduti dalla notifica del provvedimento di diniego della concessione edilizia prot. n. 12694 del 4 marzo 2019 con cui è stata rigettata l’istanza di sanatoria presentata da -OMISSIS- ed inerente all’immobile sito in -OMISSIS- sul lotto di terreno distinto in catasto al foglio 20, particella 17, adesso foglio 20 particella 1086. Siffatto provvedimento doveva essere notificato agli interessati, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 co. 6 L.R. n. 16/2016, non potendosi, altrimenti, ritenere efficace, in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 bis L. n. 241/1990, secondo cui “ Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile ”. L’omessa notifica del predetto provvedimento è, inoltre, lesivo dell’affidamento riposto dai ricorrenti sull’esito del procedimento, avendo i medesimi corrisposto al Comune di -OMISSIS- la somma di € 18.859,00 a titolo di oneri di oblazione, nonché dei principi di cui all’art. 97 Cost..

2) nullità per difetto di giurisdizione – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 – carenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza – competenza del giudice ordinario ex art. 823 c.c. – poiché lo sgombero sarebbe stato disposto sulla base di insussistenti ragioni di contingibilità ed urgenza, dovendo, invece, il Comune, nella sua presunta qualità di proprietario degli immobili, avvalersi dei rimedi previsti dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile, in ossequio a quanto statuito dall’art. 823 c.c. che consente la tutela in via amministrativa soltanto dei beni del demanio pubblico e non anche di quelli acquisiti al patrimonio comunale. Considerata, dunque, la possibilità di tutelare le proprie ragioni con gli strumenti ordinari previsti dal diritto privato, non sussisterebbero i presupposti per esercitare i poteri straordinari di cui agli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000. Donde, la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21 septies L. n. 241/1990.

Inoltre, non sussisterebbe alcuna ragione di urgenza per disporre lo sgombero dei locali, essendo siffatto potere esperibile soltanto per tutelare esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ed in caso di violazione delle norme preposte alla tutela dei beni di cui al D.M. 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano), tanto più considerato che il rilascio di immobili pubblici costituisce un atto imposto dalla legge e, quindi, non implicante alcuna valutazione da parte dell’Autorità Amministrativa (Cass. 7 luglio 2011, n. 14956).

3) difetto di istruttoria e di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 – poiché nell’ordinanza di sgombero non sarebbero adeguatamente indicate le ragioni di urgenza giustificanti il potere extra ordinem esercitato;

4) improcedibilità – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 – mediazione obbligatoria – poiché sarebbe stata omessa la doverosa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione dell’impugnata ordinanza di sgombero.

Inoltre, essendo il rilascio degli immobili pubblici un potere riservato alla giurisdizione del giudice ordinario doveva essere preventivamente esperito l’obbligatorio tentativo di mediazione previsto dall’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, trattandosi di azioni a tutela della proprietà.

5) eccesso di potere – incompetenza del Capo Ripartizione ad emanare il provvedimento – violazione e falsa applicazione degli artt. 50-54-107 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 21 septies L. n. 241/1990 – poiché il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti spetta al Sindaco e non al Capo Ripartizione delle funzioni di istruttore direttivo con funzioni gestionali.

Il Comune di -OMISSIS- si opponeva all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. 2757/2023 pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e pubblicata il 18 settembre 2023 all’esito della camera di consiglio indetta il 6 settembre 2023 per la trattazione della proposta istanza cautelare, il T.A.R per la Sicilia, sede di Palermo, sez. V, rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Comune di -OMISSIS- e liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.

Con ricorso in appello notificato il 16 novembre 2023 e depositato il 7 dicembre 2023, i ricorrenti domandavano la riforma, previa sospensione dell’esecutività, della predetta sentenza, censurandone le conclusioni e criticandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei primi due motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Il Comune di -OMISSIS-, costituitosi in data 12 gennaio 2024, si opponeva all’accoglimento dell’appello.

Con ordinanza n. 21/2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sospendeva l’esecutività della sentenza appellata e l’efficacia degli atti impugnati ai soli fini di mantenere la res ad huc integra .

Con memoria depositata il 3 maggio 2024 il Comune di -OMISSIS- insisteva nelle proprie difese.

All’udienza pubblica del 5 giugno 2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti presenti ed in particolare il difensore dell’appellante precisare che la proposta impugnazione ripropone soltanto i primi due motivi del ricorso di primo grado, tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

I. – Il primo motivo di appello .

I.

1. Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto fondato il corrispondente primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di rilascio e degli atti successivi per omessa notifica ai due appellanti del provvedimento di diniego della chiesta sanatoria.

I.

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