CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-09-29, n. 202300625

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-09-29, n. 202300625
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300625
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2023

N. 00625/2023REG.PROV.COLL.

N. 00755/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2023, proposto dalla Alak s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa-Invitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , ed il Commissario straordinario unico ex d.p.c.m. 11.05.2020, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



nei confronti

della SO.T.ECO. s.p.a., in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. con le società Anese s.r.l. ed Eurovega s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 2241/2023, resa tra le parti, pubblicata il 17 luglio 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 149/2023;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa-Invitalia s.p.a., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario straordinario unico ex d.p.c.m. 11.05.2020 e della SO.T.ECO. s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato P S, l’avvocato Patrizia Stallone, su delega dell’avvocato V F, l’avvocato dello Stato Marcello Pollara, e l’avvocato Daniele Piazza, in sostituzione dell’avvocato Francesco Migliarotti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 23 gennaio 2023 e depositato il 26 gennaio 2023, la Alak s.r.l. esponeva:

- che il costituendo r.t.i. fra la medesima Alak s.r.l. (mandataria) e la Pato s.r.l. (mandante) aveva partecipato alla gara d’appalto indetta da Invitalia, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione in località Tavola Grande del Comune di Capo d’Orlando, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che il predetto r.t.i. era stato ammesso alla gara all’esito della valutazione dell’offerta amministrativa e, all’esito della valutazione dell’offerta tecnica, era stato ammesso alla valutazione dell’offerta economica;

- che il menzionato r.t.i. si era classificato al primo posto della graduatoria con 57,830 punti, ed al secondo posto si era classificato il costituendo r.t.i. tra la SO.T.ECO s.p.a. (mandante), Anese s.r.l. (mandante) ed Eurovega Costruzioni (mandante), con 56,122 punti;

- che il r.u.p. di Invitalia, con determina del 24 novembre 2022, aveva aggiudicato l’appalto in questione al costituendo r.t.i. fra Alak s.r.l. e Pato s.r.l.;

- che il r.u.p., con nota del 7 dicembre 2022, avevo chiesto chiarimenti “ in relazione alla proprietà dei mezzi e del personale oggetto del contratto di avvalimento con il quale il Consorzio stabile Acreide, di cui fa parte Alak s.r.l., si era costituito ausiliario della stessa Alak s.r.l. in relazione alla categoria di lavorazione SOA OG7 assunta nell’appalto in questione dalla Alak s.r.l. proprio per effetto di detto avvalimento perché era sprovvista di attestazione di qualificazione per l’anzidetta categoria” (pag. 3 del ricorso);

- di aver riscontrato la suddetta richiesta di chiarimenti con nota del 12 dicembre 2022;

- che Invitalia, con determina del 22 dicembre 2022, aveva annullato in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore del r.t.i. Alak s.r.l.-Pato s.r.l. e, con successiva determina del 23 dicembre 2022, aveva aggiudicato l’appalto in questione al r.t.i. secondo classificato.

2. La ricorrente quindi chiedeva:

a) l’annullamento:

a.1) della determina di Invitalia del 22 dicembre 2022, comunicata il 23 dicembre 2022, di annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 342616 del 24 novembre 2022, di aggiudicazione dell’appalto in favore del costituendo r.t.i. fra Alak s.r.l. e Pato s.r.l.;

a.2) della determina di Invitalia del 23 dicembre 2022, comunicata in pari data, di aggiudicazione dell’appalto in favore del costituendo r.t.i. fra SO.T.ECO (mandataria), Anese s.r.l. (mandante) ed Eurovega Costruzioni s.r.l. (mandante);

a.3) della proposta di annullamento dell’aggiudicazione del 22 dicembre 2022;

b) la condanna di Invitalia all’aggiudicazione dell’appalto ed alla stipula del contratto in favore del r.t.i. fra Alak s.r.l. e Pato s.r.l.

3. Il ricorso introduttivo, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti motivi:

i) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 in relazione all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, dell’art. 6 della legge n. 241/1990 per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto il gravato provvedimento di annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione è stato illegittimamente adottato da Invitalia senza il preventivo avviso di avvio del relativo procedimento, considerato che “ la circostanza che i mezzi ed il personale contemplati dal contratto di avvalimento fossero nella disponibilità del Consorzio Acreide (ovviamente ex art. 47 del Dlgs. n. 50/2016), e di Alak s.r.l. era emersa sia dalla busta “A” contenente la documentazione amministrativa […]; sia dalla busta “B” contenente l’offerta tecnica […]” (pag. 5 del ricorso);

ii) eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio del contrarius actus , violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, in quanto il gravato provvedimento “ si è limitato ad

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