CGARS, sez. I, sentenza 2021-10-25, n. 202100903

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2021-10-25, n. 202100903
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202100903
Data del deposito : 25 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2021

N. 00903/2021REG.PROV.COLL.

N. 00858/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2020, proposto da
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

A A, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, n. 1464 del 22 luglio 2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il Cons. R C;

Visto che, con atto n. 4249 in data 16 aprile 2020, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana ha rettificato in autotutela il provvedimento del 3 ottobre 2011 - con cui è stato rilasciato il nulla osta in sanatoria, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 37 del 1985, per il mantenimento dell’immobile sito in via delle Campanelle n. 12 del Comune di Agrigento - nel senso che l’area di sedime dell’immobile in questione è tutelata anche dall’art. 136 del codice dei Beni Culturali in virtù del D.M. 12 giugno 1957 e dell’art. 5 del D.M. 16 maggio 1968, significando che trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 167 del codice dei Beni Culturali;

Visto che, con atto n. 8841 del 3 ottobre 2011, il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ha rilasciato il nulla osta in sanatoria ai sensi dell’art. 23 della L.R. b. 37 del 198885 a determinate condizioni ed ha precisato che, trattandosi di opere abusive realizzate, l’interessata è obbligata, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, al pagamento di una somma che l’Ufficio si riserva di determinare;

Visto che il Tar per la Sicilia, Sezione Prima, con la sentenza n. 1464 del 2020, ha accolto il ricorso proposto dall’interessata avverso l’atto di “rettifica” del 16 aprile 2020 e l’atto del 3 ottobre 20221, nella parte in cui prevede la riscossione della sanzione;

Visto il ricorso in appello, con cui l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha dedotto sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 c.p.a. e 423 c.p.c., in quanto la questione giuridica concernente la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto al momento del completamento del manufatto e della relativa riconducibilità dell’area al vincolo stesso è sub iudice , sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 c.p.a., in quanto il provvedimento impugnato costituirebbe un atto di mera rettifica e non di autotutela, sicché sussisterebbe la carenza di interesse alla relativa impugnazione;

Visto che, con articolata memoria, la parte appellata ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dall’appellante, evidenziando l’illegittimità del provvedimento di “rettifica” e concludendo per la reiezione dell’appello;

Ritenuto, in primo luogo, che il thema decidendum del presente giudizio di appello vada esattamente perimetrato, nel senso di ritenere che la sentenza di primo grado abbia determinato l’annullamento del solo atto di “rettifica” del 16 aprile 2020, non espandendo i propri effetti al presupposto atto del 3 ottobre 2011;

Rilevato, infatti, che l’atto della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, nella parte in cui ha previsto la riscossione della sanzione dovuta ex art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 ha già costituito oggetto di un precedente ricorso proposto dinanzi al Tar per la Sicilia (R.G. n.106 del 2020), accolto con la sentenza di detto Tar n. 301 del 2020, ed oggetto di appello dinanzi a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (R.G. n. 853 del 2020), sicché non può costituire oggetto anche di questo giudizio;

Ritenuto che l’appello proposto dall’Assessorato Regionale avverso le statuizioni che hanno qualificato come avente natura provvedimentale l’atto di “rettifica” del 16 aprile 2020 non possano trovare condivisione, sicché l’appello deve essere respinto in quanto infondato;

Ritenuto, infatti, che, per stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non autonomamente impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nel termine decadenziale), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato dopo una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, con una conseguente nuova motivazione;

Ritenuto, in particolare, che l’atto di conferma in senso proprio è tipicamente funzionale alla manifestazione di una rinnovata volontà dispositiva dell’Amministrazione procedente all’esito di una rinnovata istruttoria, attuando un assetto di interessi sostitutivo rispetto a quello divisato nel provvedimento confermato, idoneo, dunque, ad assurgere a nuova fonte di regolazione del rapporto sostanziale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 7 ottobre 2021, n. 6693);

Ritenuto che l’atto di “rettifica” in discorso costituisca una nuova fonte di regolazione del rapporto, in quanto, estendendo il regime della tutela anche a diverse disposizioni, costituisce verosimilmente il frutto di una nuova istruttoria;

Ritenuto, di conseguenza, che avendo l’Amministrazione esercitato il potere di autotutela, avente carattere discrezionale, doveva porre in condizione il diretto interessato di partecipare al procedimento, mentre i diritti partecipativi sono stati illegittimamente trascurati;

Ritenuto, per opportuna specificazione, che l’annullamento del provvedimento in discorso, per quanto detto, non incide sull’atto di irrogazione dell’indennità risarcitoria, atteso che l’atto illegittimamente “rettificato” riespande la propria efficacia, per cui la spettanza del bene della vita, vale a dire la non debenza dell’indennità ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, potrà essere accertata solo con la definizione dell’appello R.G. 853 del 2020, in precedenza citato, con cui è stata impugnata la sentenza del Tar per la Sicilia n. 301 del 2020;

Ritenuto, in ragione della peculiarità della fattispecie, di compensare le spese del presente giudizio tra le parti.

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