CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400308

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400308
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400308
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 00308/2024REG.PROV.COLL.

N. 01039/2021 REG.RIC.

N. 01041/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1039 del 2021, proposto da
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

G L G, G M, G O, rappresentati e difesi dall’avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale della salute, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, non costituite in giudizio;

sul ricorso in appello numero di registro generale 1041 del 2021, proposto da
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

G L G, G M, G O, rappresentati e difesi dall’avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Università degli Studi di Messina, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della salute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

quanto a entrambi gli appelli

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 2058/2021, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello n.r.g. 1039/2021;

Visto il ricorso in appello n.r.g. 1041/2021;

Visti gli atti di costituzione in giudizio in entrambi gli appelli di G L G, G M e G O;

Visto l’atto di costituzione in giudizio nell’appello n.r.g. 1041/2021 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della salute e dell’Università degli Studi di Messina.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2023 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

I. I professori G L G, G M e G O, appartenenti al ruolo del personale docente dell’Università degli Studi di Messina, hanno costantemente percepito, in ragione dell’attività assistenziale svolta presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, l’indennità perequativa spettante al personale universitario operante presso strutture del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 6 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università .

Entrata in vigore la l. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario , i predetti docenti, in quanto svolgenti attività libero professionale, venivano inclusi con decreti rettorali, ai sensi dell’art. 6 della legge, nei ruoli del personale docente a tempo definito e, per l’effetto, subivano una riduzione del trattamento retributivo complessivo, conseguente alla diminuzione delle somme corrisposte dall’Università di Messina.

Ritenendo che tale diminuzione dovesse essere compensata con l’indennità perequativa a carico dell’Azienda Ospedaliera, i medesimi, a norma dell’art. 13, lett. c), del Protocollo d’intesa 4 marzo 2010 tra la Regione e l’Università, previamente diffidato l’Ateneo a provvedere in tale senso, adivano il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, per ottenere, previa declaratoria dell’illegittimità, invalidità e inefficacia degli atti di diniego e dell’illiceità della condotta delle predette Amministrazioni:

- l’accertamento del loro diritto all’assegno perequativo ad personam e all’incremento di tale assegno, a decorrere dalla data del collocamento nel regime a tempo definito universitario, nella misura pari alla differenza tra la complessiva retribuzione universitaria e la retribuzione garantita dal

CCNL

Sanità al dirigente medico ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità;

- la condanna dell’Azienda Ospedaliera e, in solido, dell’Università, quest’ultima ai sensi del predetto art. 13, lett. c), del Protocollo di intesa 4 marzo 2010, a corrispondere loro l’assegno perequativo ad personam nella misura come sopra incrementata, e, per l’effetto, le relative differenze retributive, a decorrere dalla mensilità di aprile 2013, oltre accessori.

Si costituivano in resistenza la Regione Siciliana - Assessorato Regionale della salute, e l’Università degli Studi di Messina. Quest’ultima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che le pretese economiche dei ricorrenti avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera.

II. L’adito Tar definiva la controversia con la sentenza in epigrafe, che, respinta l’eccezione di legittimazione passiva spiegata dall’Università, e in accoglimento del ricorso, così statuiva:

a) riconosce l’obbligo dell’Università degli Studi di Messina di corrispondere ai ricorrenti a titolo retributivo un trattamento economico complessivo che, rispetto a quello concretamente loro erogato, risulti incrementato in misura pari al maggior importo dell’assegno ad personam che avrebbe dovuto essere loro essere corrisposto a norma della lettera c) dell’art. 13 del Protocollo d’intesa fra la Regione e l’Università degli Studi di Messina del 04/03/2010 a far data dalla mensilità dell’aprile 2013, in ragione dell’avvenuto passaggio dei ricorrenti dal regime del tempo pieno a quello del tempo determinato presso il medesimo Ateneo;

b) condanna l’Università degli Studi di Messina a corrispondere ai ricorrenti a titolo retributivo – entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – le somme pari al differenziale fra il trattamento economico complessivo loro concretamente erogato, e quello che sarebbe spettato agli stessi in ragione dell’incremento in misura pari al maggior importo dell’assegno ad personam che avrebbe dovuto essere loro essere corrisposto a far data dalla mensilità dell’aprile 2013 (in ragione dell’avvenuto passaggio dei ricorrenti dal regime del tempo pieno a quello del tempo determinato presso il medesimo Ateneo), con incremento delle stesse esclusivamente a titolo d’interessi legali rispetto alla data di scadenza di ciascun rateo e sino al soddisfo;
e senza che le vicende relative al rapporto di provvista fra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina – nei cui confronti la presente decisione comunque fa stato, malgrado l’Azienda non ha mai attivamente preso parte al giudizio in esito al quale essa è stata pronunciata – e l’Università degli Studi di Messina possano condizionare l’adempimento posto a carico della seconda con la presente sentenza
”.

III. L’Università degli studi di Messina ha appellato la sentenza. Previamente rappresentato di avere dato esecuzione alla pronunzia nei termini indicati dal Tar, fatto salvo il diritto alla ripetizione delle somme erogate, e di avere avanzato nei confronti dell’Azienda Ospedaliera istanza di rimborso delle somme stesse, ha dedotto: 1) Difetto di legittimazione passiva;
2) Nel merito, infondatezza delle avverse doglianze. Ha domandato la riforma della sentenza e la declaratoria che nessuna somma deve essere versata in favore degli appellati e che, in ogni caso, nessuna somma deve essere versata da essa Università.

Con memoria difensiva depositata il 24 ottobre 2023 l’appellante Università ha insistito nelle proprie conclusioni, esponendo, in particolare, che la fondatezza dell’eccezione circa il suo difetto di legittimazione passiva trova conferma nella condotta dell’Azienda Ospedaliera che, nelle more del giudizio, le ha rimborsato le somme erogate ai predetti docenti.

III. Anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina ha appellato la sentenza. Ha dedotto: 1) Carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario;
2) Erronea interpretazione dell’art. 13 del Protocollo d’intesa 4 marzo 2010 tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina;
erronea interpretazione della natura giuridica del Protocollo stesso;
erronea applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 517/1999. Ha concluso per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, in subordine, per la riforma della sentenza e la reiezione del ricorso introduttivo del giudizio.

IV. Gli appellati si sono costituiti in resistenza in entrambi gli appelli. Hanno concluso per la reiezione dei gravami e la conferma della sentenza gravata, di cui hanno esposto la correttezza.

V. La Regione Siciliana - Assessorato Regionale della salute e l’Università degli Studi di Messina si sono costituiti nell’appello proposto dall’Università con memoria di forma.

Successivamente, con memoria depositata il 24 ottobre 2023, l’Università ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva nei confronti delle pretese economiche per cui è causa anche alla luce di quanto già sostenuto nell’ambito del suo appello.

VI. Con due memorie depositate l’11 e il 21 novembre 2023 l’appellante Azienda Ospedaliera: in relazione alle difese svolte dall’Università, adombrato un possibile conflitto nella difesa di due parti, ha specificato di avere provveduto al rimborso a favore dell’Università a titolo di mera esecuzione della sentenza gravata, e con riserva di rimborso in esito alla definizione del giudizio di appello;
ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, anche evidenziando come gli appellati non abbiano preso alcuna posizione sulla spiegata eccezione di difetto di giurisdizione.

VII. Le cause sono state congiuntamente chiamate e trattenute in decisione alla pubblica udienza del 13 dicembre 2023.

DIRITTO

1. Gli appelli in epigrafe vanno riuniti in ossequio all’art. 96, comma 1, del Codice del processo amministrativo, che dispone che “ Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo ”.

2. Passando all’esame delle proposte questioni, viene in immediato rilievo il primo motivo dell’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”, che eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Il motivo, di carattere assorbente, è fondato.

3. Rileva innanzitutto la sentenza della Cassazione civile, Sezioni unite, 15 maggio 2012, n. 7503, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione su controversia riguardante il diritto del personale universitario di percepire spettanze economiche derivanti dall’espletamento del rapporto lavorativo nell’ambito di una azienda sanitaria.

La decisione, in continuità con i richiamati precedenti (Cass., Sez. un., 15 febbraio 2007 n. 3370;
22 dicembre 2009 n. 26960;
5 maggio 2011 n. 9847), ha affermato l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie aventi a oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale;
con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell'azienda, così determinandosi l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

Identici principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato, VI, sentenza 12 dicembre 2019, n. 8463, che ha ritenuto la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, in relazione alla controversia proposta da un docente universitario, svolgente anche attività assistenziale, per ottenere la corresponsione dell’indennità di specificità medica.

Del resto, come rammenta l’appellante Azienda Ospedaliera, lo stesso Tar Catania, nella sentenza 10 giugno 2019, n. 1406, in un caso identico a quello in esame (diniego di ricalcolo in incremento dell’assegno perequativo per effetto del collocamento di docenti e ricercatori universitari in servizio assistenziale in rapporto a tempo definito), ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario, sia sulla scorta delle sopra richiamate sentenze nn. 26960/2009, 9847/2011 e 3370/2007 delle Sezioni unite di Cassazione, sia alla luce della decisione del Consiglio di Stato, III, 17 ottobre 2017, n. 4800, che ha affermato che le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari, relative non solo ai rapporti economici, ma anche alla gestione del rapporto di servizio con le aziende ospedaliere e policlinici universitari inerente allo svolgimento presso questi di attività assistenziale (sullo specifico punto, si veda anche Cons. Stato, VI, 18 dicembre 2002, n. 7019, richiamata da Cass., Sez. un, n. 3370/2007, cit.), esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.

4. L’appello n.r.g. 1041/2021 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” va pertanto accolto, e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Per l’effetto, l’appello n.r.g. 1039/2021 dell’Università degli studi di Messina va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tenuto conto dell’andamento e dell’esito del giudizio, le spese del doppio grado possono essere compensate.

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