CGARS None, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400286

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS None, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400286
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400286
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00943/2024 REG.RIC.

N. 00286/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00943/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 943 del 2024, proposto dalla società


-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R R, A C e N V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 00308/2024, resa tra le parti;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 275 del 9 luglio 2024;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;


Ritenuto che, come affermato con il decreto cautelare che il Collegio condivide, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante pare effettivamente acquisire cumulativamente i caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, tenuto conto, in particolare, che, nella specie:

1) l’udienza di merito è stata fissata in primo grado al 1° ottobre 2024;

2) la parte appellante deduce, non inverosimilmente, che, in relazione alla peculiare attività stagionale svolta dall’azienda attinta dal provvedimento impugnato, essa produce “oltre la metà del proprio fatturato proprio nel mese di agosto”, con esiti nefasti sulla sopravvivenza dell’impresa se restasse inattiva durante quel mese (che interamente precede la pubblica udienza fissata dal Tar per la trattazione del merito);

3) che, per il breve lasso temporale intercorrente fino allo scrutinio del merito del ricorso di primo grado appare prevalente l’interesse di parte appellante alla sopravvivenza dell’impresa rispetto a quello pubblico all’immediata esecuzione del provvedimento interdittivo impugnato;

Ritenuto, pertanto, che proprio al perdurare della presente stagione estiva è ancorato il rilevante periculum in mora;

Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che sussistono ambo le due condizioni (da ravvisare, appunto, soprattutto in un qualificato periculum in mora , oltreché nella non evidenza dell’insussistenza di ogni fumus boni iuris) cumulativamente richieste dalla legge affinché possa concedersi l’invocata misura cautelare;

Ritenuto che le spese del doppio grado del giudizio cautelare possono essere compensate tra le parti;

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