CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-08, n. 202400650

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-08, n. 202400650
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400650
Data del deposito : 8 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2024

N. 00650/2024REG.PROV.COLL.

N. 00320/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2022, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'interno, Questura di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma della sentenza resa tra le parti in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02336/2021;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Viene all’esame del CGARS l’appello proposto dal signor -OMISSIS- avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso volto a chiedere l’annullamento del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia adottato dal Questore di Agrigento il 13 gennaio 2021, e della propedeutica comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990 notificata il 28 maggio 2020.



2. I fatti rilevanti al fine del decidere debbono essere riassunti, brevemente, nei termini seguenti.



2.1. In data 5 gennaio 2020 l’appellante veniva controllato da una pattuglia dei Carabinieri di Petralia Sottana mentre si trovava in sosta lungo la strada provinciale 54 che conduce a Piano Battaglia, località che ricade all’interno del perimetro del parco delle Madonie.

Il controllo scaturiva dal fatto che i Carabinieri notavano all'interno del veicolo-OMISSIS- di proprietà del -OMISSIS- un fucile riposto nella fodera.

L’appellante veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare all'esito delle quali veniva rinvenuto, unitamente ai fucili e alle munizioni regolarmente autorizzate, un coltello marca Caltagirone Inox la cui lama era lunga 8,5 cm.



2.2. Gli operanti trasmettevano alla competente Procura della Repubblica di Termini Imerese la comunicazione della notizia di reato relativamente alla violazione del divieto di introduzione nei parchi e nelle aree protette, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, atteso che il controllo era stato effettuato nel Parco delle Madonie, ex artt. 30 c. 1 e 11 c. 3 l. 394/1991 e art. 30 l. 157/1992, norme poste a tutela della protezione della fauna selvatica e omeotermo e per il prelievo venatorio.

Da tale segnalazione scaturiva l’avvio di un procedimento amministrativo per la revoca del porto d’armi.



2.3. L’appellante forniva le

contro

-deduzioni in sede procedimentale che non sortivano l’effetto sperato ed il Questore adottava il provvedimento revocatorio oggetto della presente impugnazione.



3. Con il ricorso innanzi al competente T, l’appellante deduceva con il primo motivo i seguenti vizi:

“- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 TULPS;
violazione e falsa applicazione dell’art. 43 TULPS;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l.r. n. 98/1981;

-eccesso di potere sotto i seguenti profili sintomatici: arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria, inopportunità, sproporzione, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza di presupposti ed illogicità della motivazione” : nell'area interessata dal controllo, e lungo la strada di percorrenza per giungervi, non insistono le tabelle che la indichino ricompresa nel territorio del parco delle Madonie né tanto meno sono segnalati dei divieti in atto nella specifica area di sosta ove era stata effettuata la perquisizione, così che la mera sosta temporanea ovvero il transito del -OMISSIS- in un'area non delimitata e tabellata non integra alcun illecito penale.

Con il secondo motivo l’appellante deduceva:

“- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 commi 1 e 2-bis, 3 comma 1, 6, 10-bis l. n. 241/1990. eccesso di potere ex art. 21 octies legge n. 241 del 1990, nella forma del difetto di istruttoria oltre che del difetto di presupposti, in quanto si fonda unicamente su una segnalazione e in assenza della considerazione del fatto che il ricorrente aveva sempre avuto un comportamento tale da non far ritenere un abuso delle armi negli oltre vent'anni in cui era stato titolare della licenza di porto d'armi;

-insufficienza della motivazione del decreto di revoca della licenza. eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, arbitrarietà, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione. - abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza” .

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