CGARS, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300754

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300754
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300754
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2023

N. 00754/2023REG.PROV.COLL.

N. 00167/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2023, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C N e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma della sentenza resa tra le parti in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00199/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor -OMISSIS- avverso la sentenza n. 199 del 26 gennaio 23 resa in forma semplificata dal T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, sez. III.



2. Al giudice amministrativo il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento della comunicazione del V. Capo dipartimento del personale dello Stato maggiore dell’Esercito italiano del 15 novembre 22, relativa al rigetto dell’istanza di concessione dell’assegnazione temporanea in E/D/R nelle sedi di Lecce o località viciniore, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92, proposta dallo stesso al fine di assistere il proprio -OMISSIS-, affetto da handicap in situazione di gravità.

Il signor -OMISSIS- è graduato scelto dell’Esercito italiano, attualmente in servizio effettivo presso il 6° Rgt. Bersaglieri in Trapani con l'incarico di “Fuciliere / Pilota mezzi cingolati” esercitante quello di “Fuciliere”.



3. Con il ricorso al T.A.R. il signor -OMISSIS- rappresentava, in fatto, che il fratello era affetto da gravi patologie psichiatriche (psicosi schizofrenica) in ragione delle quali la Commissione medica per l’accertamento dell’handicap, aveva certificato la sussistenza di una situazione di handicap “grave” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

In data 21 luglio 22 il signor -OMISSIS- presentava istanza di assegnazione temporanea presso una sede in Lecce, o zone vicine, al fine di assistere il familiare che risiedeva in -OMISSIS- (coincidente con la propria).

Con nota di preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 del 29 agosto 2022, il Dipartimento del personale dell’Esercito italiano (Di.Pe.) evidenziava l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza citata, evidenziando, tra le altre ragioni del diniego, la presenza di altro familiare (il padre) non oggettivamente impossibilitato a fornire la dovuta assistenza al familiare affetto da handicap.

Il signor -OMISSIS- inviava all'Amministrazione le contro deduzioni evidenziando che il padre non era in grado di assistere il figlio disabile, in quanto anche il genitore era affetto da patologia psichiatrica che ne aveva indotto la sottoposizione ad “amministrazione di sostegno”. La relazione dei servizi sociali di Copertino del 20 giugno 2018 evidenziava l’incapacità del padre di curarsi di sé stesso e dei componenti della famiglia e specificava che l’unico soggetto della famiglia in grado di occuparsi degli altri componenti (padre, madre e -OMISSIS-) era solo l’odierno appellante.



3.1. Con provvedimento del 15 novembre 2022 il Di.Pe. rigettava l'istanza. Detto provvedimento costituisce l’oggetto del presente processo.



4. A sostegno della richiesta di annullamento il signor -OMISSIS- con il primo motivo deduceva:

-violazione art. 33, comma 5, della legge n. 104/92;
eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà;
eccesso di potere per carente istruttorie e bilanciamento dei contrapposti interessi;
eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione;
violazione art. 3 l. n. 241/90;
eccesso di potere per carenza dei presupposti e per sviamento di potere;
eccesso di potere per presupposizione. Deduceva il ricorrente che l’amministrazione avrebbe omesso il bilanciamento dei contrapposti interessi, non tenendo nella dovuta considerazione le esigenze del soggetto disabile;
le esigenze di servizio rappresentate dall’amministrazione non avrebbero potuto essere ritenute idonee a supportare il provvedimento di rigetto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva (relativamente alla seconda parte della motivazione del provvedimento di diniego secondo cui la concessione dei benefici comporterebbe la non utilizzabilità del dipendente in operazioni internazionali e l’impossibilità di impiegare il dipendente in lavoro notturno) i seguenti vizi:

-eccesso di potere per carenza dei presupposti;
eccesso di potere per irragionevolezza;
eccesso di potere per sviamento;
eccesso di potere per illogicità e perplessità della motivazione;
violazione art. 3 della legge n. 241/90;
errata applicazione art. 53, comma 3, del d.lgs. 151/2001;
errata applicazione dell’art. 1506, comma 1, lett. h-bis) c.o.m. (d.lgs. n. 66/2010);
eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sosteneva l’odierno appellante che le norme citate sarebbero volte a tutelare il beneficiario delle provvidenze di cui alla legge n. 104/92 e, pertanto, sarebbe stato illogico, prima ancora che errato, fondare su tali norme la motivazione a sostegno della scelta di rigettare la richiesta del beneficio stesso.

In primo grado si costituiva l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.

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