CGARS, sez. I, parere_definitivo 2024-10-16, n. 202400239

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, parere_definitivo 2024-10-16, n. 202400239
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400239
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00127/2024 AFFARE

Numero 00239/2024 e data 16/10/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del 19 settembre 2024



NUMERO AFFARE

00127/2024

OGGETTO:

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario della sig.ra El Aouni Sana, contro il Comune di Villafranca Tirrena, in persona del Sindaco pro tempore , per l’annullamento dell’ordinanza n. 1/U.T.C./2022 Registro Generale 23/22 del 21 settembre 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 12282/28.23.8 del 17 luglio 2024 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sull'affare consultivo in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G A.

Premesso e considerato



1. La sig.ra El Aouni Sana, con atto notificato al Comune di Villafranca Tirrena il 6 febbraio 2023 e depositato presso l’Ufficio legislativo e legale (in seguito, U.L.L.) in pari data, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento dell’ordinanza n. 1/U.T.C./2022 del 21 settembre 2022, R.G. n. 23/22, di demolizione di « una tettoia in struttura lignea sormontata da copertura in tegole », abusivamente realizzata, « in corrispondenza della veranda (m 6,60x m 2,60) …» di una unità immobiliare di sua proprietà, censita in catasto al foglio 1 particella 173 sub 4 e ubicata al piano primo di via Luigi Pirandello n. 22.



2. La ricorrente, in fatto, premette di avere acquistato nel 2013 il predetto immobile per civile abitazione, facente parte del complesso edilizio “Le Torri” e di non avere realizzato alcuna opera abusiva.



3. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 1/U.T.C./2022 articolando i seguenti motivi di gravame.

3.1 « Violazione dell’art 20 della legge regionale n. 4/2003 d.P.R. n. 380/2001».

A parere della ricorrente, per la Regione Siciliana, come anche confermato dal Consiglio di Stato, «le chiusure di terrazze e verande, di superficie inferiore ai 50 metri quadri, non necessitano di autorizzazioni o di concessioni purché precarie ».

3.2 « Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di motivazione. Eccesso di potere e travisamento dei fatti in quanto le opere realizzate risultano facilmente amovibili, in quanto realizzate con strutture precarie ».

Secondo la ricorrente, l’Amministrazione, nel caso della conoscenza di un abuso edilizio realizzato da lungo tempo, « avrebbe dovuto motivare adeguatamente il provvedimento sanzionatorio emesso… ». Il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla funzione di vigilanza ha così potuto ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento.

3.3 « Difetto di motivazione. Eccesso di potere e travisamento dei fatti in quanto le opere realizzate risultavano facilmente amovibili, in quanto realizzata con strutture precarie ».

A parere della ricorrente, l’Amministrazione ha travisato i fatti non considerando che le opere accertate sono precarie ed « in quanto tali risultano facilmente amovibili, e, quindi, non necessitanti di alcun titolo autorizzativo ». Le predette opere edilizie, inoltre, non hanno determinato una significativa modifica della sagoma dell’immobile e non hanno comportato la creazione di nuovi volumi « di rilevante impatto visivo e funzionale » trattandosi di pertinenze urbanistiche accessorie e di modesta entità.

3.4 « Violazione della Legge Regionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2017 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” - Difetto di motivazione. Eccesso di potere ».

La ricorrente sostiene (come anche evidenziato nel terzo motivo di ricorso) che « la tettoia realizzata a copertura di un terrazzo non crea volumetria e, pertanto, non necessita del permesso di costruire. Quindi il Comune, anche in assenza di autorizzazione richiesta dal proprietario, non può mai imporre la demolizione ».

3.5 « Difetto di motivazione. Eccesso di potere e travisamento dei fatti perché le opere realizzate non devono e non possono essere demolite ».

Con questo motivo, la ricorrente ritiene che l’avversato provvedimento avrebbe dovuto interessare « la sola (e semplice) rimozione delle tegole, al fine della successiva trasformazione in pergolato » e che le contestate opere avrebbero dovuto « essere rese conformi alle prescrizioni urbanistiche, in quanto diversamente si arrecherebbe un enorme pregiudizio all’immobile, in considerazione che sono state realizzate e completate al momento della realizzazione dello stesso ».

3.6 « Violazione e/o Errata Applicazione dell'art. 21 quater L. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90. Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. Difetto di motivazione ».

La ricorrente sostiene che l’Amministrazione, alla luce dell’instaurato contenzioso (con l’originario proprietario dell’immobile de quo ), si dovrebbe uniformare, « in materia di provvedimenti sanzionatori, alle ipotesi di sospensione amministrativa ex art. 21 quater l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., ... prima di adottare un provvedimento evidentemente “irreversibile qual è la demolizione di un immobile ».



4. L’Amministrazione ha inviato il rapporto previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e la documentazione utile per la trattazione del ricorso con note pec dell’1 marzo 2023 e del 28 aprile 2023.

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