CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-17, n. 202300687
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 00687/2023REG.PROV.COLL.
N. 00530/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2754/2020, resa tra le parti, equo indennizzo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Economia e Finanze, e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il Cons. M I e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso proposto davanti al TAR Catania, -OMISSIS-, già Marinaio della Marina Militare, ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto, VII Divisione, I Sezione, n. 1096/N del 7 marzo 2014, con cui non gli è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio la patologia sofferta dallo stesso (“-OMISSIS- accertata con esame TC in attuale terapia farmacologica”), nonché dei presupposti pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 494/2013 del 10 dicembre 2013 e n. 197/2006 del 30 ottobre 2006.
2. Il ricorrente, in punto di fatto, rappresentava, di avere partecipato a diverse missioni all’estero, tra le quali la missione in Sinai nell’anno 1998 e la missione in Albania (dal 12 gennaio 2002 al 7 gennaio 2003), e che proprio “ a seguito di tali missioni e del continuo assoggettamento a diversi fenomeni meteorologici e ambientali, connaturati allo svolgimento delle proprie mansioni, sempre all’aria aperta (ivi comprese le guardie notturne )”, lo stesso avesse contratto le patologie, (-OMISSIS-) per le quali ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, respinta dall’Amministrazione.
Avverso tale diniego lo stesso ha proposto ricorso, innanzi al TAR Catania che con sentenza n. 319/2009 del 13 febbraio 2009 ha respinto il ricorso. Questo Consiglio, innanzi al quale detta sentenza è stata appellata, ha accolto il ricorso con sentenza n. 795/2012.
L’Amministrazione intimata ha reiterato, in sede di riesame, il provvedimento di diniego.
3. Tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Catania che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 2754/2020, oggetto dell’appello in epigrafe.
3.1. Il ricorrente eccepiva in primo grado, in particolare, l’omessa valutazione da parte del Comitato di Verifica della “-OMISSIS-” e della “-OMISSIS-”, riferendosi esclusivamente alla “-OMISSIS- accertata con esame TC in attuale terapia farmacologica”; la mancata motivazione del provvedimento di diniego emesso a seguito della sentenza n. 795/2012 di questo Consiglio, nonché delle specifiche ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad aderire ai pareri sfavorevoli resi dal Comitato di Verifica. Eccepiva, altresì, la circostanza che Commissione Medica Ospedaliera di Ragusa, aveva giudicato dipendenti da causa di servizio le patologie sofferte dallo stesso, nonché il fatto di non avere mai lamentato, nei sei anni prestati al servizio della Marina, alcun episodio di -OMISSIS-. Patologie da attribuire, invece, sempre secondo il citato parere, alle missioni all’estero, al continuo assoggettamento a diversi fenomeni meteorologici e ambientali, connaturati allo svolgimento delle proprie mansioni, sempre all’aria aperta (ivi comprese le guardie notturne).
4. Il giudice di primo grado ha, in via preliminare, diversamente da quanto eccepito dall’Amministrazione intimata costituitasi in giudizio, ritenuto sussistente la legittimazione passiva