CGARS, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300752

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300752
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300752
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2023

N. 00752/2023REG.PROV.COLL.

N. 00134/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2021, proposto dalla società
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D P e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del Governo Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 01637/2020, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell’Ufficio territoriale del Governo Ragusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Viene all’esame di questo Consiglio l’appello proposto dalla società -OMISSIS- (da ora in poi solo -OMISSIS-) avverso la sentenza n. 1637 del 6 luglio 2020 resa dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, I sezione int., con la quale è stata respinta la richiesta di annullamento:

- della nota prot. n. 0028106 del 20 novembre 2018 del Prefetto di Ragusa avente a oggetto l'informativa antimafia interdittiva emessa nei confronti dell’appellante -OMISSIS- (ricorso introduttivo);

- della nota prot. n. 14482 del 4 aprile 2019 con cui veniva confermata l'informazione antimafia del 20 novembre 2018, avente carattere interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione, nei confronti della -OMISSIS- (ricorso per motivi aggiunti).



2. Nel rivolgersi al giudice amministrativo -OMISSIS- contestava la motivazione delle interdittive impugnate, in quanto asseritamente adottate sull’erroneo presupposto di una contiguità soggiacente di -OMISSIS- con un’organizzazione mafiosa attiva nel territorio di Vittoria, in provincia di Ragusa.

A detta della ricorrente non corrispondeva al vero che -OMISSIS- non avrebbe subito attentati o minacce a Vittoria unicamente in ragione del rapporto commerciale instaurato con la società -OMISSIS-.



3. In punto di fatto è opportuno, ai fini del decidere, ricostruire succintamente la vicenda in esame.



3.1. La -OMISSIS- è la principale industria siciliana attiva nel campo della produzione e commercio all’ingrosso di contenitori e imballaggi in plastica sin dal 1970 con un fatturato medio annuo di circa 4 milioni di Euro.



3.2 Nel 2009 un autista della -OMISSIS- subiva una minaccia nel territorio di Vittoria mentre consegnava dei prodotti.

La -OMISSIS- denunciava immediatamente alle forze dell’ordine l’accaduto.

Occorre puntualizzare che anche in quel momento amministratore di -OMISSIS- era il signor -OMISSIS-.

In seguito all’episodio, -OMISSIS- decideva di non commercializzare i propri prodotti nel territorio di Vittoria.



3.3 Nel 2010-2011 il rappresentante legale della società -OMISSIS-, -OMISSIS-, proponeva alla -OMISSIS- un accordo commerciale informale per la rivendita degli imballaggi in plastica su Vittoria.

L’accordo prevedeva che la società -OMISSIS- acquistasse i prodotti da -OMISSIS- per commercializzarli nel territorio di Vittoria.

A quella data -OMISSIS-, si afferma nell’atto di appello, non nutriva alcun sospetto relativamente alla figura di -OMISSIS-, incensurato, e del di lui genitore -OMISSIS-, anche in ragione degli accertamenti effettuati sulla tenuta “etica” della società con cui veniva stipulato l’informale accordo.



3.4. Successivamente a questi eventi, -OMISSIS- veniva tratto in arresto nell’ambito di un’ampia indagine sulla criminalità organizzata a Vittoria (in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Catania il 5 dicembre 2017), e la -OMISSIS- veniva posta in amministrazione giudiziaria.

Circa il rapporto tra la -OMISSIS- e la società -OMISSIS-, anche dopo la nomina dell’amministratore giudiziario, nell’ordinanza del Gip appena citata si afferma che allo scopo di controllare ampi settori di mercato emergeva il ricorso dell’organizzazione mafiosa all'intimidazione e alla minaccia per costringere l'imprenditore a piegarsi alle politiche commerciali imposte dall'impresa criminale, come “ nella vicenda relativa all'imprenditore -OMISSIS- ”.

Affermava il Gip che “ In tal senso era indicativo il dato che erano monitorati contatti con l'imprenditore -OMISSIS-, già, vittima di condotte intimidatorie da parte dei -OMISSIS- e che ora subiva le condizioni Imposte dal -OMISSIS-".

Le risultanze investigative «delineavano chiaramente l'imposizione effettuata, con il ricorso all'intimidazione, ai danni di --OMISSIS-, imprenditore operante nel settore degli imballaggi»”.

Nell’ordinanza del Gip le risultanze investigative, di interesse, si indicavano nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- relative al fatto che un soggetto aveva acquistato da -OMISSIS- una notevole quantità degli stessi imballaggi di cui all’accordo informale con la -OMISSIS- per rivenderli nello stesso territorio di Vittoria.

Afferma l’ordinanza che le intercettazioni danno prova del fatto che -OMISSIS- è “ del tutto piegato alle volontà del -OMISSIS- ”.

Indicative dello stato di soggezione e di intimidazione erano le giustificazioni del -OMISSIS- che, pur essendo vittima, non esitava ad agire con le stesse modalità nei confronti del suo acquirente, intimandogli di non vendere al dettaglio a Vittoria ”, si legge nel provvedimento del giudice penale.



3.5. Sulla scorta delle emergenze processuali appena citate la Prefettura di Ragusa adottava l’informazione antimafia nei confronti di -OMISSIS- ritenendo " più probabile che non ", il potenziale asservimento della stessa alle consorterie malavitose.

Nel ricorrere al T.A.R., -OMISSIS- deduceva:

-eccesso di potere per mancata conoscenza e travisamento dei fatti;
eccesso di potere per illogicità manifesta;

-eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta e difetto di istruttoria;
violazione del principio di proporzionalità;

-violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990.



3.6. Nel giudizio di primo grado si costituivano le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.



3.7. A seguito della camera di consiglio del 28 febbraio 2019, il giudice di prime cure con ordinanza del 4 marzo 2019, sospendeva gli effetti del provvedimento impugnato e formulava il c.d. remand , chiedendo alla Prefettura di Ragusa di riesaminare gli elementi (o meglio, le argomentazioni difensive della ricorrente) già, in vero, ampiamente valutati nella motivazione del primigenio provvedimento.



3.8. La Prefettura di Ragusa dava esecuzione al giudicato cautelare con una seconda informativa antimafia interdittiva, che veniva impugnata con motivi aggiunti.

In questo secondo provvedimento, la Prefettura di Ragusa poggiava la sua determinazione sulle trascrizioni delle due intercettazioni telefoniche del 29 e del 30 aprile 2015, relative alle due conversazioni tra -OMISSIS- e -OMISSIS- che dimostrerebbero una “ accondiscendenza successiva del -OMISSIS- alle logiche di asservimento ” della criminalità organizzata. Si tratta della trascrizione delle intercettazioni già riportate e valorizzate dal Gip nel corpo motivazionale dell’ordinanza di custodia cautelare sopra citata.



3.9. Con i motivi aggiunti proposti avverso il secondo provvedimento, ovviamente, venivano mosse le stesse critiche già rivolte alla primigenia informazione interdittiva, con in aggiunta la deduzione di violazione del giudicato cautelare.



4. Il primo giudice, con sentenza del 6 luglio 2020, ha respinto il ricorso sull’assunto che “il quadro indiziario che discende dai fatti rappresentati nei due provvedimenti interdittivi denota una evidente situazione di contiguità soggiacente della -OMISSIS- rispetto alle linee di condotta dettate dagli esponenti della consorteria malavitosa del vittoriese: in tal senso il provvedimento dell’Amministrazione reso all’esito del riesame risulta congruamente motivato avendo esso dato corretta evidenza a riscontri fattuali sintomatici di un esercizio dell’attività di impresa per nulla libero ma fortemente condizionato dalla volontà della criminalità organizzata ”.

Dopo la sentenza di primo grado, la Prefettura di Ragusa, accogliendo l’istanza di aggiornamento presentata dalla -OMISSIS- (dopo aver sostituito il signor -OMISSIS- nella funzione di amministratore e legale rappresentante,) in data 21 agosto 2020 ha adottato provvedimento “liberatorio”, pur ribadendo, in motivazione, che doveva considerarsi legittima l’informazione interdittiva in precedenza adottata, i cui effetti cessavano solo per effetto del nuovo provvedimento e in ragione del rinnovo della carica di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di -OMISSIS-.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi