CGARS, sez. I, sentenza 2014-03-26, n. 201400163
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Testo completo
N. 00163/2014REG.PROV.COLL.
N. 00689/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2013, proposto da:
ON CA e ON RI, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Vassallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Roccella in Palermo, piazza Marina, 19;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e Assessorato Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana (Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa), in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ope legis in Palermo, via De Gasperi 81;
nei confronti di
IO CR, AR AU;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 00144/2013, resa tra le parti, concernente diniego risarcimento danni causato da eventi calamitosi
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Assessorato Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana (Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l’avv. G. Vassallo e l'avv. dello Stato La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Con ricorso al T.A.R. Catania i signori ON CA, ON RI, CR IO e AU AR impugnavano il provvedimento n. 47789 del 15/9/2011 con cui l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari aveva rigettato l’istanza di risarcimento dei danni dagli stessi sofferti, quali proprietari di strutture serricole in legno e relative produzioni, a causa di una tromba d’aria registrata a Vittoria tra il 28 febbraio ed il 1° marzo del 2011, nonché il parere n. 16042 del 21/7/2011 reso al predetto Assessorato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui si imputava di avere fornito illegittimamente agli enti provinciali e regionali un motivo per non risarcire il danno cagionato agli agricoltori dall’inerzia e violazione di legge.
Invero, la Regione aveva negato ai suddetti ricorrenti il richiesto indennizzo per i danni causati dall’evento atmosferico di cui sopra in base alla precisazione, già riscontrabile nella impugnata nota del Ministero intimato, che la difficoltà ad acquisire disponibilità da parte delle compagnie assicurative ad assumere in carico le coperture assicurative per eventi del genere andava segnalata in modo tempestivo da parte degli “ agricoltori o, in loro rappresentanza, dagli organismi collettivi di difesa, senza attendere il successivo verificarsi degli eventi dannosi ”.
Secondo Regione e Ministero, tale segnalazione, se fatta nei tempi prescritti, cioè senza aspettare l’evento calamitoso, avrebbe consentito, in fase di proposta di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2011, di predisporre “ le procedure di deroga che avrebbero consentito l’avvio dell’istruttoria sulla richiesta dei serricoltori della provincia di Ragusa ”.
Con sentenza n. 3029/2011 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso, sul presupposto che “Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, nessuna disposizione prevede a carico degli agricoltori o di loro organizzazioni l’onere di segnalare la difficoltà ad essere assicurati per eventi atmosferici calamitosi” e che tale difficoltà doveva essere nota alla Regione, rientrando la relativa rilevazione tra i propri compiti specifici in sede di redazione del Piano assicurativo agricolo annuale.
II. - Avverso detta decisione l’Amministrazione ha proposto appello deducendo le seguenti censure:
1) “Insussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza - Legittimità del (non impugnato) provvedimento di diniego del 27/5/2011 - Inammissibilità delle doglianze ad esso relative”.
Secondo l’amministrazione, il provvedimento di diniego impugnato in prime cure era legittimo, in quanto conforme alle previsioni dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 102/2004, e, quindi, gli odierni appellati non avevano diritto ai benefici ivi previsti, non ricorrendone i presupposti.
Inoltre, l’appellante ha evidenziato che l’istanza degli interessati, inoltrata dal Comune di Vittoria con lettera in data 1/3/2011, peraltro sollecitata degli stessi interessati con nota del 10/5/2011, è stata respinta dall’Assessorato con provvedimento n. 30130 del 27 maggio 2011 che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo unitamente alle previsioni di Piano in esso richiamate;
2) “Legittimità della successiva nota assessoriale del 15/9/2011 e del parere ministeriale del 21/7/2011 - Inammissibilità del gravame per omessa impugnazione del Piano assicurativo agricolo annuale - Insussistenza di qualsivoglia “inerzia” delle amministrazioni appellanti ”.
Si è rilevato che i ricorrenti in primo grado non hanno impugnato il suddetto provvedimento n. 30130/2011, divenuto pertanto definitivo, ma soltanto gli atti relativi alla diversa valutazione successivamente effettuata dalle Amministrazioni appellanti in ordine alla possibilità di accedere ai benefici previa attivazione della procedura di modifica delle previsioni del Piano assicurativo regionale annuale, anch’esse mai impugnate.
Invero, il Ministero, con la nota n. 16042 del 21/7/2011, impugnata in prime cure, aveva rappresentato all’Assessorato che, ferma restando l’astratta esperibilità della clausola di salvaguardia per i danni risultati in concreto non assicurabili, questa circostanza avrebbe dovuto comunque essere rappresentata nel prescritto termine di 60 giorni dalla cessazione dell’evento calamitoso per consentire l’attivazione della suddetta procedura di modifica delle previsioni del Piano assicurativo regionale annuale.
Con sentenza 6 febbraio 2013, n. 144 questo G.G.A., dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello e dichiarato di non esaminare la censura relativa all’inammissibilità delle doglianze rappresentate in primo grado a causa della mancata impugnazione del provvedimento di diniego n. 30130 del 2011, attesa la fondatezza nel merito dell’appello, lo ha accolto.
La sentenza muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, di seguito indicato.
Il d.lgs. n. 102/2004, disciplinante gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole per i danni causati da calamità naturali, ha istituito il “Fondo di solidarietà nazionale”, quale organo preposto all’erogazione delle diverse tipologie di intervento previste dalla medesima legge, tra le quali, ai fini che qui interessano, le misure volte alla stipula dei contratti assicurativi (art.1, comma 3, lett. a), e gli interventi compensativi erogabili “esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi non inseriti nel Piano assi-curativo agricolo annuale” (comma 3, lett. b).
Più in particolare, l’art. 2 del sopracitato d.lgs. n. 102/04 prevede la concessione, da parte dello