CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202201054

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202201054
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201054
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2022

N. 01054/2022REG.PROV.COLL.

N. 00036/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2020, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2512/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il Cons. Marco Mazzamuto. Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. A seguito di un’autorizzazione temporanea del Comune di Bagheria, ma in assenza di parere della Soprintendenza, l’odierno appellante si risolveva nel 2015 a presentare apposita istanza per la realizzazione di un parco giochi in Bagheria, via Scordato n. 40, Località Aspra- F. N°8, p.lle n°26, 1006, 1007 e 1840, cui faceva seguito, sempre nel 2015, la declaratoria di non luogo a procedere da parte della Soprintendenza in relazione all’art. 15, c.1, lett. a), l.r. n. 78/1976 e all’art. 2, c. 3, l. r. n. 15/1991.

Nel 2016 presentava una nuova istanza per la realizzazione di “ Opere per la fruizione del mare e spettacolo viaggiante ”, ove al parco giochi si aggiungevano servizi destinati alla fruizione del mare, cui seguiva, sempre nel 2016, un’autorizzazione della Soprintendenza, sottoposta a condizioni e di durata temporanea (un biennio) “ al fine di consentire alla proprietà dell’area di addivenire alla regolarizzazione paesaggistica dello stesso ”.

Nel 2017 presentava infine una “ richiesta di proroga fino al 2023 per il mantenimento di un parco giochi e opere volte alla diretta fruizione del mare ”. La Soprintendenza rigettava quindi la richiesta con provvedimento prot. n. 1497/S15.4, ricordando che la precedente autorizzazione provvisoria era volta alla “ regolarizzazione paesaggistica ” della vicenda ed evidenziando, oltre al mancato rispetto delle prescrizioni, ricavabile da immagini on line, e alla realizzazione di opere prive di autorizzazione, che la proroga non poteva essere presa in considerazione perché “ la tipologia e la natura della maggior parte delle opere costituenti l’intervento non sono inquadrabili fra quelle volte alla diretta fruizione del mare ”, sempre a mente dell’art. 15, c.1, lett. a), l.r. n. 78/1976 e dell’art. 2, c. 3, l. r. n. 15/1991.



2. Il provvedimento veniva quindi impugnato in sintesi per seguenti motivi:

I) le opere prospettate rientrerebbero nelle voci A.16 e A.17 dell’allegato al d.P.R. 13.12.2017 n. 31 per le quali non occorreva l’autorizzazione della Soprintendenza;

II) il provvedimento sarebbe intervenuto dopo la scadenza del termine perentorio di 120 giorni, sicché si sarebbe formato il silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 46 l.r. n. 17/2004;

III) si contesta che, in fatto, non si siano rispettate le prescrizioni e che si siano realizzate opere, peraltro non precisate, prive di autorizzazione, che tali affermazioni non sarebbero supportate da attività istruttoria e che non si motivi puntualmente la distinzione tra le opere che sarebbero dirette alla fruizione del mare e quelle che non lo sarebbero;

IV) la valutazione dei presupposti di cui all’art. 15 l.r. n. 78/1976 rientrerebbero nella competenza del Comune e non della Soprintendenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi