CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-04, n. 202200995

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-04, n. 202200995
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200995
Data del deposito : 4 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2022

N. 00995/2022REG.PROV.COLL.

N. 00230/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2022, proposto dalla
Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Regione Siciliana - Dipartimento regionale infrastrutture mobilità e trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



contro

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per quanto riguarda l’appello principale:

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 462/2022, resa tra le parti.

Per quanto riguarda l’appello incidentale: per la riforma in parte qua della medesima sentenza

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS-. (da ora in poi solo -OMISSIS-) con il ricorso introduttivo chiedeva al giudice amministrativo di annullare i seguenti atti:

- il provvedimento dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità–dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, prot. n. 25434 del 12 giugno 2020, avente ad oggetto “contratto di servizio Rep. 11328 del 15 marzo 2016 Lotto I collegamenti navi ro-ro Eolie CIG 6359250B1A – applicazione penali ex art. 18, p. 1, lett. d) capitolato di gara”;

- nonché, ove occorrer possa, ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali: (i) il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 agosto 2015; (ii) il Capitolato d’Appalto relativo al Lotto I Isole Eolie e, in particolare, l’art. 18, co. 1, lett. d), del Capitolato stesso; (iii) l’Allegato tecnico al Capitolato; (iv) il contratto di servizio Rep. 11328 del 15 marzo 2016 e, in particolare, la previsione dell’art. 8, co. 1, n. 4 del contratto stesso.

Con i motivi aggiunti chiedeva l’annullamento:

- del provvedimento dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità–dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 15658 del 29 marzo 2021, notificato in data 30 marzo 2021, avente ad oggetto “contratto di servizio Rep. 11328 del 15.3.2016 Lotto I collegamenti navi ro-ro Eolie CIG 6359250B1A – applicazione penali ex art. 18, p. 1, lett. d) capitolato di gara. Seguito contestazione n. 25434/2020”.

2. I fatti che hanno indotto la -OMISSIS- ad adire il competente Tar possono essere riassunti nei seguenti termini.

In data15 marzo 2016 la Regione siciliana stipulava il contratto con la società N.G.I. s.p.a. avente ad oggetto il trasporto marittimo di passeggeri e merci con le Isole Eolie.

A seguito di un’operazione societaria di fusione per incorporazione, perfezionatasi nel maggio 2017, la -OMISSIS- odierna appellante, subentrava a N.G.I. s.p.a. nell’esecuzione del citato contratto.

Con provvedimento della Regione siciliana del 12 giugno 2020, veniva sostanzialmente contestato alla -OMISSIS- di aver utilizzato sulla linea di collegamento con le Isole Eolie alcune imbarcazioni (la nave Helga, la nave Bridge, e talvolta la nave Ulisse) non idonee al trasporto delle “persone a mobilità ridotta”, (PMR).

Conseguentemente veniva intimata l’“immediata immissione in servizio di mezzi rispondenti alle caratteristiche tutte previste dal bando di gara”, e venivano applicate ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. d) del capitolato, penali quantificate in € 8.944.709,00 (calcolate a decorrere dal 2017).

Veniva assegnato alla società il termine di venti giorni per eventuali controdeduzioni.

Il provvedimento della regione scaturiva dalla valutazione di «inidoneità dei mezzi Helga e Bridge (oltre che sporadicamente la nave Ulisse) al trasporto PMR acclarata dalla competente Capitaneria di Porto rispettivamente con certificati di sicurezza n. 2019/5624 del 19.7.2019 e 2019/4642 del 21.6.2019» che avrebbe dimostrato l’esistenza di una violazione di quanto previsto nel capitolato e nell’allegato tecnico.

Sostanzialmente veniva contestata la violazione dell’allegato tecnico che indica al punto 4 le «caratteristiche minime delle unità navali da impiegare», prevedendo che «il mezzo nautico dovrà essere dotato dei certificati di navigazione previsti dalla normativa vigente per i servizi richiesti e dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche […] j) Dotazioni per le PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR): come previste dalla circolare n. 10/SM del 4.1.2007 del Ministero dei trasporti ed aggiornata con circolare del 17.12.2012 e s.m.i., che consenta l’accesso e la permanenza a bordo, senza discriminazioni, delle PMR».

Le navi utilizzate venivano giudicate non adeguatamente attrezzate per il trasporto marittimo delle persone a mobilità ridotta.

3. Entrambe le prescrizioni dell’Assessorato venivano impugnate dalla -OMISSIS- con il ricorso introduttivo.

4. Si precisava, in sede di ricorso, che la nave Ulisse non veniva utilizzata nella linea di collegamento con le isole Eolie.

Si assumeva che le altre due navi nei dieci anni antecedenti al controllo in questione del 2018/2019 erano sempre state ritenute idonee dalle varie Capitanerie di porto, che, in presenza delle stesse condizioni strutturali, avevano costantemente rilasciato certificati di sicurezza positivi.

Veniva puntualizzato che successivamente alla data cui si riferiscono i fatti posti a base del provvedimento impugnato, nei mesi di giugno e luglio 2020, venivano effettuate nuove visite ispettive da parte dell’Ente tecnico nazionale (RINA s.p.a., successivamente designato a svolgere tale incarico a seguito della novella introdotta col d.lgs. n. 34/2020), all’esito delle quali le navi Helga e Bridge venivano dichiarate idonee al trasporto delle persone con mobilità ridotta, con la sola specificazione che quelle “non deambulanti” avrebbero potuto essere trasportate a condizione che venissero messe al corrente di una serie di informazioni circa alcune limitazioni nella fruizione dei servizi di bordo.

Veniva contestata la legittimità delle sanzioni e la loro quantificazione.

5. Con motivi aggiunti, la -OMISSIS- impugnava l’ulteriore provvedimento emesso in data 29 marzo 2021 dall’Assessorato, con il quale veniva concluso il procedimento di contestazione, veniva confermata l’applicazione delle penali già delineate in precedenza, veniva ingiunta la sollecita sostituzione delle navi con mezzi pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato, e venivano mossi nuovi addebiti all’odierna ricorrente in relazione al mancato invio della certificazione RINA s.p.a. del 2020.

Parte appellante metteva in rilievo che aveva inviato correttamente la certificazione di legge e che era stata la Regione a chiederle la prosecuzione del servizio di collegamento navale oltre la data di scadenza naturale del contratto fino al 31 dicembre 2021, evidentemente ritenendo che il servizio reso nelle condizioni attuali, e con le già utilizzate imbarcazioni, fosse. soddisfacente ed idoneo allo scopo.

Venivano dedotti vizi relativi alla violazione delle norme che disciplinano la partecipazione al procedimento (le controdeduzioni della -OMISSIS- non sarebbero mai state minimamente considerate dall’Assessorato).

Si deduceva che sarebbe illegittima la definitiva irrogazione della sanzione, nella misura già indicata negli atti precedenti, in quanto: a) sarebbe stato modificato, ampliandolo a tutti i requisiti previsti dalla Circolare ministeriale, l’addebito originariamente formulato alla società in relazione all’idoneità della nave al trasporto delle PMR; b) sarebbe viziata da eccesso di potere per omessa indicazione dei dati utilizzati per pervenire alla determinazione della gravosa penale; c) sussisterebbero i vizi già dedotti col ricorso introduttivo del giudizio.

6. Nel primo grado di giudizio l’Assessorato intimato si costituiva con atto formale.

7. La sentenza di primo grado:

- ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo;

- ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo del giudizio, atteso che l’atto impugnato col detto ricorso aveva natura endoprocedimentale, poi seguito dal provvedimento definitivo impugnato con il ricorso per motivi aggiunti;

- ha accolto il ricorso per motivi aggiunti “nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione”:

- ha ritenuto fondate e provate le contestazioni formulate dall’amministrazione con riguardo esclusivamente all’anno 2019 con riferimento a due delle imbarcazioni, in quanto la nave Ulisse non era stata utilizzata;

- l’ordine di adeguamento/sostituzione dei mezzi navali, riferito al periodo di svolgimento del servizio in proroga (ossia dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) risulterebbe contrario ai doveri di buona fede e correttezza esigibili dalla PA,

- con riferimento alla quantificazione della penale, da riferire al solo anno 2019 reputa fondata la dedotta omessa applicazione dell’art. 1384 c.c.;

- ha puntualizzato, conseguentemente, che l’amministrazione resistente (quale effetto conformativo sentenza) dovrà provvedere a rimodulare la penale per l’anno 2019 calcolandola in € 62,00 per ogni miglio percorso, e comunque applicando una penale non superiore, nel massimo, al 10% del valore del contratto.

8. Ha proposto

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