CGARS, sez. I, sentenza 2020-05-22, n. 202000306
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2020
N. 00306/2020REG.PROV.COLL.
N. 00755/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2015, proposto dalla società Tm. E. Termomeccanica Ecologia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Cucchiara e dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan, 5
contro
Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità -Dipartimento regionale acqua e rifiuti, Presidenza regione siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato domiciliati presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale, n. 6
nei confronti
Sofip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta, n. 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 878/2015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale acqua e rifiuti e della Presidenza della Regione siciliana, nonché della società Sofip S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 84 del decreto-legge n.18 del 2020 convertito dalla legge n. 17 del 24 aprile 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Antonino Caleca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
La TM.E Termomeccanica Ecologia s.p.a. ricorre in appello chiedendo l’annullamento o la riforma della sentenza n. 878/2015 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Palermo Sez. III, nella parte in cui sono stati rigettati il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, volti, rispettivamente, all'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dei provvedimenti con i quali l'amministrazione oggi appellata ha disposto la proroga dei contratti stipulati con la SOFIP s.p.a. in data 25 gennaio 2001, contratti aventi ad oggetto la gestione in proroga degli impianti di dissalazione delle acque marine ubicati, rispettivamente, nell'isola di EL (rep. 5003 del 25 gennaio 2001), nell'isola di IN (rep. 5002 del 25 gennaio 2001) e nell'isola di MP (rep. 5001 del 25 gennaio 2001);
Quanto ai motivi aggiunti del 17 maggio 2012 (I ricorso per motivi aggiunti):
- del D.D.G. 449 del 15 marzo 2012, del D.D.G. 450 del 15 marzo 2012 e del D.D.G. 451 del 15 marzo 2012, con i quali l'Amministrazione appellata ha disposto un nuovo affidamento in proroga in favore di Sofip S.p.A. del servizio della gestione degli impianti di dissalazione ubicati sulle isole di MP, IN e EL, denominato di "gestione straordinaria".
Quanto ai motivi aggiunti del 22 giugno 2012 (II ricorso per motivi aggiunti):
- del D.D.G. n. 722 dell'1 maggio 2012, comunicato con nota del 24 maggio 2012, con il quale è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui al D.D.S. n. 200 del 20 aprile 2009 relativa alla procedura di Project Financing per la " progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio dell'isola di EL ";
Quanto ai motivi aggiunti del 16 ottobre 2013 (III ricorso per motivi aggiunti):
- del bando di gara (Codice CIG 4460210968) relativo a " Appalto del servizio di desalinizzazione di acqua idonea al consumo umano, eventualmente anche mediante la sostituzione, a cura dell'aggiudicatario, di impianti per la desalinizzazione di acqua di mare ubicati nelle isole di MP e IN nelle aree di proprietà della Regione Siciliana " inviato all'Ufficio della pubblicazione della Unione Europea il giorno 19 settembre 2013;
-del bando di gara (Codice CIG 446025922A) relativo a " Appalto del servizio di desalinizzazione di acqua idonea al consumo umano, eventualmente anche mediante la sostituzione, a cura dell'aggiudicatario, di impianti per la desalinizzazione di acqua di mare ubicati nell'isola di EL in C.da Maggiuluvedi e C.da Sataria nelle aree di proprietà della Regione Siciliana " inviato all'Ufficio della pubblicazione della Unione Europea il giorno 19 settembre 2013;
Quanto ai motivi aggiunti del 12 dicembre 2013 (IV ricorso per motivi aggiunti):
-del bando di gara (Codice CIG 44602109B8) relativo all'appalto del " servizio di desalinizzazione di acqua idonea al consumo umano, mediante la sostituzione degli attuali moduli , a cura dell'aggiudicatario, con impianti pre-assemblati per la desalinizzazione di acqua di mare ubicati nelle isole di MP e IN nelle aree di proprietà della Regione Siciliana " inviato all'Ufficio della pubblicazione della Unione Europea il giorno 14 novembre 2013 e pubblicato in GURS parte II n. 47 del 22 novembre 2013; ove occorra, del D.D.G. n. 2021 del 14 novembre 2013 con il quale è stato "riapprovato" il superiore bando, previa revoca di quello approvato con D.D.G. n.1351 del 12 agosto 2013;
- del bando di gara (Codice CIG 446025922A) relativo al " servizio di desalinizzazione di acqua idonea al consumo umano, mediante la sostituzione degli attuali moduli, a cura dell'aggiudicatario, con impianti preassemblati per la desalinizzazione di acqua di mare ubicati nell'isola di EL in C. da Maggiuluvedi e C.da Sataria nelle aree di proprietà della Regione Siciliana ", inviato all'Ufficio della pubblicazione della Unione Europea il giorno 14 novembre 2013 e pubblicato in GURS parte II n. 47 del 22 novembre 2013; - ove occorra, del D.D.G. n. 2022 del 14 novembre 2013 con il quale è stato "riapprovato" il superiore bando, previa revoca di quello approvato con D.D.G. n.1352 del 12 agosto 2013;
Quanto ai motivi aggiunti dell'I ottobre 2014 (V ricorso per motivi aggiunti):
- del D.D.G. n. 1350 del 9 settembre 2014 con il quale è stato aggiudicato in favore del RTI l'appalto (Codice CIG 4460210968) relativo al " servizio di desalinizzazione di acqua idonea al consumo umano, mediante la sostituzione degli attuali moduli, a cura dell'aggiudicatario, con impianti pre-assemblati per la desalinizzazione di acqua di mare ubicati nelle isole di MP e IN nelle aree di proprietà della Regione Siciliana ";
-del D.D.G. n. 1351 del 9 settembre 2014 con il quale è stato aggiudicato in favore del RTI controinteressato l'appalto (Codice CIG 446025922A) relativo al " servizio di desalinizzazione di acqua idonea al consumo umano, mediante la sostituzione degli attuali moduli, a cura dell'aggiudicatati°, con impianti preassemblati per la desalinizzazione di acqua di mare ubicati nell'isola di EL in C.da Maggiuluvedi e C.da Satana nelle aree di proprietà della Regione Siciliana ".
E’ opportuno fornire una succinta ricostruzione dei fatti di causa.
La società TM.E. Termomeccanica Ecologica s.p.a. ha partecipato, quale soggetto «promotore», alle procedure di project financing indette dalla resistente Amministrazione per la progettazione, costruzione e gestione di impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile nelle isole di MP, IN e EL.
Al momento dell’attivazione delle distinte procedure di project financing la gestione globale degli impianti di dissalazione era condotta dalla Sofip s.p.a., giusta apposita convenzione di durata decennale sottoscritta con l’Amministrazione regionale ai sensi della l.r. n. 134 del 1982.
In attesa della definizione dell’iter procedimentale ex artt. 37 e ss. della l. n. 109 del 1994, la resistente amministrazione ha disposto una “proroga tecnica” di durata semestrale del medesimo servizio, con conseguente stipulazione, in tal senso, di appositi atti aggiuntivi con la medesima Sofip s.p.a.
Tali atti di proroga sono stati impugnati con il ricorso introduttivo di primo grado, volto a censurare la violazione dell’art. 57, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 2006.
In data 15 marzo 2012, con i tre provvedimenti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, la resistente amministrazione ha reiterato la proroga delle convenzioni fino all’esito della procedura di project financing in itinere e, comunque, fino al 31 dicembre 2012.
In data 11 maggio 2012 l’amministrazione ha disposto la revoca, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di project financing .
Con il predetto secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce che il provvedimento di revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di finanza di progetto impugnato sarebbe affetto dai vizi così sintetizzati:
a) insufficienza del termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento;
b) erronea qualificazione dell’atto come «revoca» e non come «annullamento» per via di una presunta illegittimità nella determinazione del fabbisogno originario;
c) assenza di interesse pubblico all’indizione di una nuova gara. A tal proposito essa sostiene che ove le previsioni di fabbisogno fossero corrette si registrerebbe un aumento della tariffa idrica in ragione della diminuzione delle quantità fornite.
Alla suesposta domanda di annullamento contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti si accompagna la domanda risarcitoria e, in subordine, quella volta ad ottenere l’indennizzo ex art. 21- quinquies della l. n. 241 del 1990 per l’ipotesi di mancata reintegrazione in forma specifica (e mancata conseguente favorevole definizione della procedura di project financing ).
Dopo la revoca relativa al progetto di finanza l’Amministrazione ha deciso di indire nuove procedure di gara.
Con due distinti decreti, la resistente Amministrazione in data 12 agosto 2013 ha