CGARS, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202300520

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202300520
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300520
Data del deposito : 9 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2023

N. 00520/2023REG.PROV.COLL.

N. 00427/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 427 del 2021, proposto dal signor NT EN, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 209;



contro

Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale programmazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



nei confronti

signor IO ZO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
signor TR NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2188 del 23 ottobre 2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e del signor IO ZO, nonché il controricorso con appello incidentale del signor NA TR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° giugno 2023 il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. È stata appellata la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. per la Sicilia ha dichiarato irricevibile il ricorso n.r.g. 2543/2019, proposto dal signor NT EN, odierno appellante.

2. L’oggetto della controversia riguarda la procedura selettiva indetta, con decreto del dirigente generale (D.D.G.) n. 56/AI DPR del 14 marzo 2017, dall’appellata Amministrazione regionale per il conferimento di n. 20 incarichi di esperti esterni componenti del Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici per la Sicilia (N.V.V.I.P.) in possesso di diversi profili specialistici (individuati complessivamente in 17 profili suddivisi in codici).

Il bando prevedeva che gli interessati potessero presentare la propria candidatura per non più di due profili, pena l’esclusione dalla partecipazione alla procedura.

L’appellante ha partecipato a tale procedura in relazione ai profili «Cod. 9.B esperto in analisi statistica applicata alla programmazione e valutazione economica» (di cui è risultato vincitore il Sig. ZO IO) e «Cod. 13.B. Esperto nel settore ambientale in materia di rifiuti bonifiche, risorse idriche e tutela del patrimonio» (di cui è risultato vincitore il signor NA TR), collocandosi, per entrambi, al secondo posto.

2.1. Il signor NT EN, con il ricorso introduttivo, depositato il 28 novembre 2019 e notificato il 23 ottobre 2019 all’Amministrazione regionale – notificato il 26 ottobre 2019 al controinteressato ZO IO e il 15 novembre 2019 (con perfezionamento del procedimento di notificazione il 19 novembre 2019) al controinteressato NA TR – ha impugnato gli esiti di tale procedura selettiva, cristallizzati dai D.D.G. nn. 370 (vincitore signor TR NA) e 371 (vincitore sig. IO ZO) del 30 luglio 2029, pubblicati sul sito www.euroinfosicilia.it il 5 agosto 2019, deducendo plurimi motivi che il Giudice di prime cure ha sintetizzato nei seguenti termini:

«1. violazione di legge ed eccesso di potere per falsa applicazione degli artt. 2 e 6 dell’Avviso ( erronea applicazione dei criteri di valutazione; illogicità, erroneità e contraddittorietà manifesta nella valutazione effettuata dalla Commissione; difetto d’istruttoria e di motivazione; grave disparità di trattamento e della par condicio tra candidati; ingiustizia manifesta per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento di trasparenza i provvedimenti che hanno determinato; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.»;

2. «violazione di legge 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere, rispetto all’istanza di riesame; ingiustizia Manifesta per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di parità di trattamento».

2.2. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti l’Amministrazione regionale, il sig. IO ZO che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza d’interesse e, nel merito, ha rilevato l’infondatezza delle censure sollevate, e il signor TR NA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

2.3. All’udienza camerale del 17 dicembre 2019, il T.a.r. ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’irricevibilità del ricorso per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente e, a seguito della rinuncia della domanda cautelare, il ricorso è stato rinviato per la trattazione nel merito all’udienza pubblica del 24 marzo 2020 in vista della quale:

- l’amministrazione resistente ha depositato copiosa documentazione;

- il controinteressato signor NA TR ha depositato documenti e, con memoria del 17 febbraio 2020, ha eccepito:

a) l’inammissibilità del ricorso poiché cumulativo in quanto promosso al fine di impugnare gli atti e gli esiti di due distinti procedimenti concorsuali sfociati in separati esiti;

b) l’irricevibililità/inammissibilità per tardività della notifica del ricorso stante l’applicabilità, nel caso che ci occupa, dell’art. 120 c.p.a. e, in particolare del termine previsto dal comma 9, trattandosi di affidamento di servizi tecnici;

c) la parziale irricevibilità/inammissibilità del ricorso, in ordine alla procedura concorsuale sfociata nel D.D.G. n. 370/A1/DRP del 30 luglio 2019, poiché tardivamente notificato nei suoi confronti solo il 14 novembre 2019 (notifica perfezionatasi il 19 novembre 2019), giacché la precedente notifica effettuata il 23 ottobre 2019, senza positivo esito, deve considerarsi irrilevante ai fini di valutare la tempestività del ricorso in quanto inoltrata a un indirizzo errato (Via Ducezio, n. 28) in luogo di quello corretto (Via Ducezio, n. 38) risultante dall’anagrafe comunale e indicato nella domanda concorsuale;

d) l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso anche in ordine all’altra procedura concorsuale stante la tardività del deposito del ricorso;

e) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse non essendo stato impugnato dal ricorrente anche il D.D.G. n. 513/AI/DRP del 4 ottobre 2019 (in atti) di approvazione del contratto individuale di lavoro.

- il controinteressato IO ZO ha depositato documenti e, con memoria del 18 febbraio 2020, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per mancato rispetto del termine d’impugnazione previsto dall’art. 120 c.p.a. e per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente;

L’originario ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dalle controparti.

3. Il T.a.r., con la gravata sentenza,

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