CGARS, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202000322
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2020
N. 00322/2020REG.PROV.COLL.
N. 01047/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2019, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Immordino e dall’avvocato Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Ufficio territoriale del Governo Palermo, Ministero dell'interno, Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato domiciliati per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale n. 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo Palermo, del Ministero dell'interno e della Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo n. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;
Relatore nell'udienza del giorno 20 maggio 2020 il Cons. Antonino Caleca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-ricorre in appello chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo Sez. III, n. -OMISSIS- pubblicata in data 6 settembre 2019.
Al giudice amministrativo si era rivolto per chiedere l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del 28 agosto 2018, notificato il 21 settembre successivo, del Prefetto della Provincia di Palermo che ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti in danno dell’appellante, tacitamente confermato dal Ministero dell'interno a seguito del rigetto tacito del ricorso gerarchico. Unitamente a tale atto si chiedeva l’annullamento della proposta di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti contenuta nella nota n. -OMISSIS- del 25 giugno 2018 della Questura di Palermo e del verbale di ritiro delle armi del 16 aprile 2018 della Questura di Palermo – Commissariato di P.S. Libertà Ufficio Polizia Amministrativa.
1.1. I fatti di causa che appaiono rilevanti ai fini del decidere possono essere ricostruiti nei seguenti termini.
In data 16 aprile 2018, gli ufficiali di P.S. del Commissariato Libertà, recandosi presso l’abitazione dell’odierno appellante, effettuavano un controllo delle armi detenute.
In occasione di tali operazioni si rilevava che il sig. -OMISSIS- non aveva prodotto la certificazione medica obbligatoria attestante la capacità psicofisica alla detenzione ed al maneggio delle armi dovendosi così riscontrare la violazione del disposto di cui all’art. 6, comma 2 d.lgs. n. 121 del 29 settembre 2013.
Inoltre in occasione del sopralluogo gli operatori evidenziavano plurimi elementi che, a loro dire, facevano dubitare dell’affidabilità dell’odierno appellante.
Tali elementi erano così indicati:
- il sig. -OMISSIS- veniva trovato in un evidente stato di totale abbandono;
- non era in possesso del certificato medico attestante la capacità fisica e psichica al maneggio delle armi;
- alla richiesta di ostensione delle armi rispondeva di non ricordare, dimostrando una condotta giudicata negligente nella custodia delle armi;
- dopo lunghe ricerche -durate circa due ore- e superando i tentativi atti a vietare l’accesso a talune stanze – le armi venivano infine ritrovate in luoghi diversi da quelli indicati, e non si rinvenivano n. 50 cartucce cal. 7,65.
A seguito di tali controlli, gli agenti di PS provvedevano all’immediato ritiro delle armi.
Il giorno dopo, il 17 aprile 2018, il sig. -OMISSIS- si recava presso il Commissariato, trasportando le n. 50 cartucce, non rinvenute il giorno prima.
In data 28 agosto 2018, su proposta del Commissariato Libertà, il Prefetto della provincia di Palermo provvedeva ad emanare il decreto che disponeva il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti.
2. Ritenendo ingiusto il provvedimento del Prefetto, l’interessato presentava in data 24 ottobre 2018 ricorso gerarchico al Ministero dell’interno e, successivamente, visto la tacita conferma dei provvedimenti ritenuti ingiusti, in data 19 febbraio 2019, presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia competente per territorio.
2.1. A sostegno del ricorso deduceva che relativamente alla mancanza della certificazione medica, l’art. 38, co. 6, t.u.l.p.s. prevede, in caso di mancata produzione della citata certificazione nei termini indicati, la necessità della previa diffida, nella specie omessa da parte dell’amministrazione procedente, ed