CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-24, n. 202300712

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-24, n. 202300712
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300712
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2023

N. 00712/2023REG.PROV.COLL.

N. 00482/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 482 del 2021, proposto dal sig. -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, G S e F M A P, con rispettivi domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

“-O-” in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 124 del 18 gennaio 2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. -O- ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. decidendo sul ricorso di registro generale n. 3831/2004, integrato da motivi aggiunti, dallo stesso proposti, li ha dichiarati estinti.



2. Si richiamano i fatti salienti della controversia, come sintetizzati dal Giudice del primo grado.



2.1. Il signor -O-, con il ricorso introduttivo del giudizio n.r.g. 3831/2004, aveva impugnato il provvedimento di silenzio-assenso formatosi sull’istanza di rilascio di concessione edilizia presentata dalla -O-, controinteressata, pervenuta al Comune di Messina in data 20 maggio 2003, nonché tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Il ricorrente aveva premesso:

- di essere proprietario di due contigui tratti di terreno siti in località -O-, nella città di Messina e ricadenti – in base al vigente strumento urbanistico – in parte in zona “C3” e in parte in zona “S.P.”;

- che tra il terreno di sua proprietà, ricadente su una delle alture che contornano i laghi di -O-, e la costiera ovest del vicino “-O-”, non era interposto alcun insediamento abitativo, ad esclusione delle costruzioni esistenti a livello della strada che costeggia le rive lacustri;

- l’Amministrazione comunale di Messina, con una variante di PRG, ha ritenuto di potere attribuire agli interposti terreni, ricadenti sull’area convenzionalmente denominata “-O-”, una tipologia “B4d” (con indice volumetrico di 3 mc x mq, per un’altezza consentita di m 11,00, corrispondente a tre piani fuori terra): ossia una qualificazione inerente alle «aree totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da tipologie, densità edilizia, indice di fabbricabilità ed epoca di costruzione notevolmente differenziate»;

- il medesimo ricorrente, con ricorso n. 3844/2002, aveva impugnato la deliberazione n. -O- adottata dal Consiglio Comunale di Messina il 6 aprile 1998, con cui era stata adottata la «rielaborazione totale della variante generale al PRG della Città» , nonché, per quanto di ragione, il decreto assessoriale di recepimento del 2 settembre 2002 e i voti del 17 gennaio 2002 e 18 luglio 2002 del Consiglio Regionale dell’Urbanistica;
avverso gli atti impugnati ha dedotto varie doglianze;

- nelle more del citato ricorso n. 3844/2002, la società -O-, aveva presentato domanda di rilascio di concessione edilizia, pervenuta al Comune di Messina il 20 maggio 2003, per la costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre sottotetto (o mansarda) per complessive 17 unità immobiliari, oltre cantine, da realizzare in -O-;

- il Comune nei centoventi giorni non aveva adottato alcun provvedimento su detta istanza e, quindi, in data 5 maggio 2004, la società in questione comunicava al Comune l’inizio dei lavori;

- il terreno interessato dalle realizzande costruzioni è ubicato in linea perpendicolare verso valle, tra il fondo di proprietà del ricorrente e il -O- di -O-.



2.2. L’originario ricorrente su tali premesse affidava il ricorso agli stessi motivi posti a sostegno del ricorso n. 3844/2002, affermando al riguardo che essi «valgono anche per il provvedimento impugnato col presente ricorso (e conseguenziali) e devono qui intendersi integralmente trascritti» , procedeva, quindi, alla formale riproposizione:

- con le prime due censure, parte ricorrente aveva dedotto i vizi di eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e della falsità dei fatti presupposti, nonché il difetto di istruttoria;
violazione e falsa applicazione dell' art. 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che nell’area in questione mancherebbero i servizi essenziali con distribuzione a rete, fognature comprese, e che la stessa non potrebbe essere raggiunta comodamente tramite adeguate strade pubbliche, difettando, pertanto, i requisiti prescritti per la zonizzazione;

- con il terzo motivo aveva lamentato: «violazione e falsa applicazione dell'art.4 della l.r. n.71 del 1978;
eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della erroneità e della falsità dei fatti presupposti e del difetto di istruttoria;
ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n.241/1990».

Il signor -O- deduceva, quindi, i seguenti ulteriori motivi:

iv. «violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma quinto, della l.r. n. 17 del 1994», atteso che

non sarebbero state rispettate le modalità indicate nella normativa in epigrafe, posto che, all’atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, il Comune si sarebbe limitato ad apporre un timbro contenente la data di ricezione dell’istanza, ma non avrebbe provveduto né a rilasciare la prescritta certificazione di ricevimento, né soprattutto a comunicare il nome del responsabile del procedimento;

v. « eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e della falsità dei fatti presupposti, nonché del difetto di istruttoria;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990»,
atteso che nel progetto si legge che al lotto di terreno si accede attraverso una stradella privata ad esso adiacente, in comproprietà con altre ditte, larga non più di tre o quattro metri, e, quindi, non sarebbe assentibile un progetto che prescinda dalla comoda raggiungibilità tramite adeguate strade pubbliche;

vi. «eccesso di potere ulteriore sotto il profilo della illogicità e della incongruità manifeste;
nuova violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
eccesso di potere, per diverso profilo, per erroneità dei fatti presupposti e per difetto di accertamenti istruttori, nonché per illogicità e per ingiustizia manifeste».

Il Comune di Messina avrebbe assentito un progetto che determinerebbe, a brevissima distanza dalle rive del lago, un intervento invasivo in zona B (con un indice di edificabilità di 3 mc/mq), indipendentemente dai limiti e dalle riserve di cui alla determina di approvazione dello strumento urbanistico, in spregio alle valutazioni del CRU, che sarebbero state recepite in sede regionale.



2.3. Nel giudizio, intanto, si costituivano la -O-, controinteressata, e l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana.



2.4. Veniva espletata la fase cautelare.



2.5. Il ricorrente rappresentava che il Comune, conclusa l’istruttoria, aveva rilasciato la concessione edilizia n. -O-del 20 dicembre 2014 in favore della controinteressata.



2.6. Quindi, parte ricorrente, con motivi aggiunti, impugnava la suddetta concessione, deducendo i seguenti motivi:

i. «violazione e falsa applicazione dell’art. 2, secondo comma, delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore generale di Messina;
eccesso di potere sotto il profilo della carenza d’istruttoria e dell’erroneità dei fatti presupposti»,
atteso che la strada indicata in progetto sarebbe inidonea ai sensi dell’art. 2 delle norme tecniche di attuazione;

ii. «violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968».

Il distacco minimo prescritto di metri dieci non sussisterebbe per la scala condominiale, che, ancorché aperta, si porrebbe in violazione alla prescrizione in rubrica indicata;

iii. «eccesso di potere, sotto diverso profilo, per erroneità dei fatti presupposti e per difetto di accertamento istruttorio».

La concessione edilizia sarebbe illegittima per erroneità del suo presupposto, consistente nel fatto che a tutta l’area sovrastante la fascia di rispetto del -O- di -O- è stata attribuita la qualifica di zona “B”;



2.7. In data 16 marzo 2020 il ricorrente ha depositato atto di costituzione per la prosecuzione del giudizio ex art. 80 c.p.a., in quanto lo stesso, durante la notificazione dell’istanza ex art. 1, comma 2, all.3 c.p.a., si era avveduto della circostanza che il difensore della società controinteressata risultava sospeso dall’albo.



3. Il Giudice di prime cure, a questo punto, precisa che:

- in prossimità dell’udienza di discussione, parte ricorrente e il Comune resistente hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., insistendo per l’accoglimento delle reciproche conclusioni;

- a seguito della riassunzione, non si è invece costituito il controinteressato;

- il Comune, in particolare, ha sottolineato la connessione del presente ricorso con quello n. 3844 del 2002, respinto dal T.a.r. con sentenza n. -O-;
ha eccepito inoltre la sopravvenuta carenza di interesse in quanto ormai l’area era stata edificata;

- parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per il risarcimento del danno consistente nella riduzione della panoramicità, nella riduzione del soleggiamento, nella riduzione dell’accessibilità al lotto e nella riduzione dell’efficienza dei servizi di urbanizzazione primaria, lamentando un danno da deprezzamento del valore di mercato dell’immobile;

- parte ricorrente, con memoria di replica, ha sottolineato che la connessione tra il presente giudizio e quello definito dal T.a.r. con sentenza n. -O- è solo parziale, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto non soltanto gli aspetti urbanistici esaminati nel suddetto giudizio, ma riguarda specificamente la concessione edilizia rilasciata alla controinteressata e che, comunque, il ricorrente avrebbe, nei termini di legge, proposto appello.

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