CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400185
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 00185/2024REG.PROV.COLL.
N. 00188/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2022, proposto dalla signora
-OSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Volturno n. 42;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Agrigento, Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 02084/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, della Questura di Agrigento e dell’Ufficio territoriale del Governo di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la signora -OSIS- chiedeva l’annullamento del decreto 221/2019; CAT.6 F/2019/DIV.P.A.S.I. Questore di Agrigento con il quale veniva disposta la “revoca licenza porto di fucile per uso tiro a volo”, adottato il 22 gennaio 2019 e notificato il 31 gennaio 2019.
Il provvedimento del Questore era motivato dal fatto che la signora -OSIS- è moglie convivente del signor -OSIS-, deferito, a seguito di querela, all’autorità giudiziaria in data 18 maggio 2018 per i reati di esercizio abusivo delle proprie ragioni mediante violenza su cose (art. 392 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) e per invasione di terreni (art. 633 c.p.).
Con il ricorso per motivi aggiunti l’appellante impugnava il successivo decreto del Prefetto di Agrigento, prot. Interno n. 41569 del 18 dicembre 2019, notificato l’8 gennaio 2020, con il quale si disponeva a carico dell’appellante il divieto di detenere armi, munizioni ed esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS, richiamando in motivazioni le stesse ragioni addotte dal Questore nel primo provvedimento indicato.
2. Con le doglianze, formulate una prima volta con il ricorso introduttivo e ripetute con i motivi aggiunti, l’appellante censurava i provvedimenti impugnati perché sarebbero stati adottati in assenza di una completa istruttoria e, conseguentemente, non sarebbero stati adeguatamente motivati.
Ritenuta l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Questore e dal Prefetto, la -OSIS- avanzava, anche, richiesta di risarcimento danni.
3. Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso le amministrazioni resistenti a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
4. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, come integrato con i motivi aggiunti, e condannava la ricorrente alle spese del giudizio.
5. Ricorre in appello la parte soccombente con un atto di gravame che da pag. da pag. 2 a pag. 27 consta della mera trascrizione integrale del ricorso introduttivo di primo grado, del ricorso per motivi aggiunti e della motivazione dalla sentenza appellata.
Salva l’appello dalla inammissibilità solo il rilievo che da pag. 27 a pag. 35 vengono formulate critiche, che pur ripetendo le argomentazioni difensive sottoposte allo scrutinio del primo giudice, le stesse vengono ulteriormente approfondite con l’indicazione dei singoli passaggi motivazionali della sentenza che non si condividono.
6. Con un unico motivo l’appellante deduce: “violazione/travisamento di norme di legge art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -