CGARS, sez. I, sentenza 2021-03-04, n. 202100181
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2021
N. 00181/2021REG.PROV.COLL.
N. 00516/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2018, proposto dal Comune di Mineo, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Caltagirone, viale Mario Milazzo, 56;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Dipartimento Prevenzione Veterinaria di Caltagirone, e l’Ente Nazionale Protezione Animali di Catania, non costituitisi in giudizio;
il Consorzio Nuovo Cara Mineo, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Catania, viale XX Settembre, 28;
il Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV n. 2784/2017, resa tra le parti, concernente allontanamento cani randagi dal CARA di Mineo;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Nuovo Cara di Mineo e del Ministero dell'interno - U.T.G. - Prefettura di Catania;
Viste le memorie e le note di udienza prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il cons. Marco Buricelli nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28/2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020;
Considerato presente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28/2020, e dell’art. 25, d.l. n. 137/2020, l'avvocato G P;
Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione e sulla base degli atti depositati da parte dell’Amministrazione dell’interno, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, come risulta da nota a carattere generale del 2.2.2021 a firma dell’avvocato distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Nel 2017 il Nuovo Cara ha impugnato, dinanzi al TAR di Catania: a) l’ordinanza del Sindaco di Mineo n. 3 prot. gen. 1003 del 20.1.2017, nella parte in cui è stato ordinato al responsabile della gestione del CARA di Mineo l’attuazione di misure per prevenire e controllare il fenomeno del randagismo esistente all’interno della struttura del Centro (punti 2, 3, 4 e 5)...”, e b)il provvedimento prot. n. 132 del 4.1.2017 con il quale il Comune “ha denegato l’adozione di misure risolutive per il fenomeno del randagismo esistente all’interno del CARA”.
Il Nuovo Cara ha domandato poi la condanna del Comune, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) del c.p.a., alla adozione delle misure idonee a contrastare il fenomeno del randagismo esistente all'interno della struttura.
La controversia attiene in sintesi alla annosa problematica relativa alla proliferazione di cani (fino a 80 – 100) all’interno del CARA di Mineo, dal 2013, con rischi per l’incolumità degli operatori e degli ospiti della struttura, e alla esigenza di sterilizzare e allontanare gli animali, incombenza ritenuta dal Sindaco di spettanza del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Catania e del Nuovo Cara.
2.Con la sentenza in epigrafe il giudice di primo grado, premesso in generale che i poteri / doveri di intervento per disciplinare la convivenza pacifica tra la specie umana e quelle animali d’affezione stanziate allo stato libero su uno stesso territorio spettano al Comune; e considerato che i cani in questione non possono essere reputati stanziali, ma devono essere qualificati come randagi, con la conseguenza che al responsabile del CARA non può essere affidata la risoluzione diretta di ogni problematica relativa alla gestione degli animali che stazionano presso la struttura, ma possono essere affidati più limitati compiti di segnalazione e sollecitazione nei confronti di autorità amministrative titolari di competenze specifiche in materia, e compiti di diligenza minima nell'impedire l’accesso indiscriminato di cani