CGARS, sez. I, parere definitivo 2024-09-26, n. 202400218
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Testo completo
Numero 00218/2024 e data 26/09/2024 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Adunanza delle Sezioni riunite del 18 luglio 2024
NUMERO AFFARE 00094/2024
OGGETTO:
Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. IL IN (avv. Carmelo Carrara) per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Gibellina n. 11 del 17 giugno 2022, con la quale è stato disposto il trasferimento gratuito in proprietà allo stesso Comune di immobili ubicati nel vecchio sito di Gibellina;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9212/184.22.8/POS. 6 in data 24 maggio 2024, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Enrico Gullotti;
Premesso e considerato che :
il sig. IL IN ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Gibellina n. 11 in data 17 giugno 2022, con cui è stato disposto il trasferimento in proprietà allo stesso Comune, fra altri, degli immobili ubicati nella via Santa Caterina del vecchio sito distrutto dal sisma del 1968, distinti in catasto al foglio di mappa n. 37, particella 127, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché di “ ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso anche se non conosciuto ”;
Il ricorrente – dopo aver premesso di essere subentrato, con i signori IN D’AL e BI RA, nella proprietà “ pro-diviso ” di alcune particelle del suddetto immobile (precisamente, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della particella 127 del foglio di mappa 37) – contesta la legittimità dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Gibellina n. 11 in data 17 giugno 2022 nella parte in cui dispone il trasferimento al patrimonio del Comune anche delle unità immobiliari “ non interessate da domande di ricostruzione e di trasferimento con il contributo dello Stato ”, per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 14 d. l. 7/2/1968 n. 792 ( rectius : 27/2/1968 n. 79), convertito nella legge del 18 marzo 1968 n. 241, e per eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Al riguardo evidenzia che né lo stesso ricorrente, proprietario dell’unità immobiliare sub 3, né il signor RA, proprietario dell’unità immobiliare sub 2, hanno mai chiesto il trasferimento in altre aree delle stesse unità immobiliari con la concessione del contributo di legge, puntualizzando che per le unità immobiliari sub 1, 6 e 7, pure di sua proprietà, “ il trasferimento è avvenuto ma non è stato corrisposto alcun contributo dello Stato ”.
Pertanto, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune disposta indistintamente per tutte le particelle dell’immobile di via Santa Caterina, finirebbe per determinare un considerevole pregiudizio a danno dei proprietari, vanificando il loro diritto ad alienare le stesse e a trasferire all’eventuale futuro acquirente il