CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-12, n. 202400537
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2024
N. 00537/2024REG.PROV.COLL.
N. 00051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2024, proposto dal sig. G P, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 1791/2023, resa tra le parti, pubblicata il 6 giugno 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1658/2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato M G e l’avvocato dello Stato Giacomo Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, il sig. G P esponeva:
- che l’Assessorato regionale territorio ed ambiente-Dipartimento territorio e ambiente, con D.R.S. n. 65 del 22 gennaio 2007, aveva espresso, in favore del ricorrente, un giudizio positivo di compatibilità ambientale con riguardo alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali pericolosi ubicata in c/da Cuturi-San Biagio, nel territorio del Comune di Scicli;
- che il predetto D.R.S. n. 65/2007, all’art. 1, lett. o) , aveva subordinato la realizzazione del progetto de quo al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- di aver quindi presentato al predetto Assessorato, in data 23 aprile 2010, istanza di autorizzazione integrata ambientale;
- che il suddetto Assessorato regionale aveva richiesto al ricorrente la presentazione di varia documentazione, necessaria per l’istruttoria della domanda, nonché il pagamento degli oneri istruttori;
- di aver presentato tutta la documentazione richiesta dall’Assessorato e di aver più volte sollecitato il rilascio dell’a.i.a. (note del 4 marzo 2019, del 13 giugno 2019, del 17 febbraio 2020, del 3 aprile 2020);
- che l’Assessorato regionale territorio ed ambiente, con nota prot. n. 15601 del 21 aprile 2020, aveva disposto l’archiviazione dell’istanza del ricorrente, in quanto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso nel 2007, non poteva più ritenersi valido ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006;
- di aver chiesto il riesame della predetta archiviazione;
- che il medesimo Assessorato, con nota prot. n. 34689 del 4 settembre 2020, aveva negativamente riscontrato l’istanza di riesame, affermando di non essere nelle condizioni di poter istruire la pratica, a seguito del mancato rinvenimento dei documenti necessari.
2. Il ricorrente quindi impugnava:
a) la nota dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti-Servizio 8 “Autorizzazioni impianti gestione rifiuti-A.I.A.” prot. n. 15601 del 21 aprile 2020;
b) la nota dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti-Servizio 8 “Autorizzazioni impianti gestione rifiuti-A.I.A.” prot. n. 34689 del 4 settembre 2020.
3. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti due motivi:
i) violazione dell’art. 52 del decreto legislativo n. 152/2006, dell’art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, nella formulazione introdotta con decreto legislativo n. 104/2017, violazione del decreto legislativo n. 4/2008, per aver l’Assessorato regionale, con la nota prot. n. 15601 del 21 aprile 2020, erroneamente archiviato la domanda di rilascio dell’a.i.a. sull’erroneo presupposto che la v.i.a. del 2007 non fosse più valida, tenuto conto che: a) correttamente il D.R.S. n. 65 del 22 gennaio 2007 aveva