CGARS, sez. I, ordinanza collegiale 2019-10-24, n. 201900927

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, ordinanza collegiale 2019-10-24, n. 201900927
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900927
Data del deposito : 24 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2019

N. 00831/2015 REG.RIC.

N. 00927/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00831/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2015, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, V G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A R in Palermo, via Goethe, n.71;

contro

Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 38 e 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il Cons. M I e uditi per l’appellante l’avvocato A R anche su delega dell’avvocato V G, l'avvocato dello Stato Mario De Mauro Paternò Castello;



1.Il tenente colonnello -OMISSIS-, ufficiale della Croce Rossa Italiana (in seguito: C.R.I.) ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-, del TAR Palermo, sez. I, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento adottato dal XII Centro di Mobilitazione C.R.I. di Palermo, nota prot. n. 1029.12/XII, avente ad oggetto il mancato avanzamento al grado di Colonnello anno 2009, impugnato con il ricorso principale, e del provvedimento adottato dalla Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile C.R.I., nota prot. 3796/XII, impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

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