CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300658
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 00658/2023REG.PROV.COLL.
N. 00496/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2021, proposto dai signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comune Carlentini, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti, il 30 ottobre 2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la Consigliera P L G e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato in data 28 aprile 2021 e depositato il 10 maggio 2021, i signori -OMISSIS-e -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza n. -OMISSIS-/2020, pubblicata il 30 ottobre 2020, resa dal T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, con cui a definizione del giudizio iscritto al n. 1297/2003 R.G., è stato rigettato il ricorso promosso in primo grado dagli odierni appellanti per l’annullamento:
1) della nota della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa del -OMISSIS-, con cui tale organo ha emesso declaratoria di non pronunciarsi nel merito della istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria avanzata in data -OMISSIS- 2002 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 al Comune di Carlentini, avente ad oggetto l’ampliamento e la manutenzione straordinaria del terrazzino al piano terra del fabbricato di proprietà del ricorrente;
2) del silenzio-rigetto mantenuto dall’Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. della Regione Sicilia sul ricorso gerarchico del 13 novembre 2002 proposto dal signor -OMISSIS-, committente dell’intervento di cui al precedente punto 1);
3) dell’ingiunzione -OMISSIS-del 24 gennaio 2003 con cui il Dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carlentini ha ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere anzidette;
4) di tutti gli atti conseguenziali e presupposti.
Più precisamente, a seguito della realizzazione di un intervento di ampliamento di una terrazza insistente su immobile sito nella fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15, comma 1, lett. a) della l. r. sic. n. 78 del 1976, parte ricorrente ha chiesto il rilascio del titolo edificatorio in sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985 rispetto al quale l’Amministrazione comunale aveva ritenuto sussistere i presupposti di accoglibilità in ragione dell’assenza di specifico carico urbanistico.
Infatti, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carlentini, con nota prot. -OMISSIS-del 22 luglio 2002, previo parere favorevole del 25 giugno 2002, ha comunicato all’istante l’accoglimento della richiesta di autorizzazione edilizia, con invito a presentare, al fine del materiale rilascio, l’attestazione di versamento della sanzione determinata in euro 258,23 rilevandone la conformità urbanistica delle opere, non senza specificare che, sebbene il fabbricato fosse sito in zona inedificabile ex . art. 15 l. r. n. 78/1976, la tipologia dell’intervento oggetto della richiesta di sanatoria non contribuiva ad aumentare il carico urbanistico della zona e non comportava un’alterazione dei volumi esistenti.
È accaduto che la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, con nota del -OMISSIS- ha comunicato di non potere pronunciarsi sulla istanza di autorizzazione ex art. 13 in discussione, assumendo trattarsi di intervento relativo a zona sottoposta a vincolo di inedificabilità ex artt. 15 l. r. n. 78/1976 e 2 della l. r. n. 15/1991.
Avverso detta nota il signor -OMISSIS-, il 13 novembre 2002, ha proposto ricorso gerarchico all’Assessorato Beni Culturali e Ambientali di Siracusa sul quale si è formato il silenzio rigetto per il vano decorso del termine di 90 giorni.
Conseguentemente il Comune di Carlentini, con la nota prot.-OMISSIS- del -OMISSIS- 2002, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della l. r. n. 10 del 1991, l’avvio del procedimento per il diniego dell’autorizzazione edilizia in sanatoria richiesta e, di seguito, anche l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-del 24 gennaio 2003.
2. Detti documenti sono stati impugnati con ricorso in primo grado eccependo vizi sostanziali e procedimentali.
Sotto un primo aspetto, i ricorrenti hanno dedotto la carenza dei presupposti per giungere alla declaratoria di incompatibilità dell’intervento con il vincolo di inedificabilità di cui si è detto e ciò perché si tratterebbe di un mero intervento di ristrutturazione, involgente un’estensione per mq. 20 dell’originario terrazzino insistente sull’immobile, senza alterazione di volumi, di guisa che nessun parere della Soprintendenza avrebbe dovuto essere richiesto.
Sul versante del modus operandi , l’ingiunzione di demolizione sarebbe contraddittoria rispetto alle conclusioni endoprocedimentali con le quali il Comune di Carlentini avrebbe attestato l’assenza di presupposti per il rilascio del titolo edilizio, fermo restando che essa sarebbe stata illegittimamente emessa quando ancora era pendente il procedimento di accertamento di conformità ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, peraltro, a dire dei ricorrenti, già favorevolmente esitato dal Comune.
3. Il T.a.r., con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso in quanto « la connotazione fisico-strutturale dell’ampliamento posto in essere, intervenuto ad una quota diversa rispetto a quella esistente e delimitata da pilastrini in conglomerato cementizio, rende incompatibile l’intervento con il vincolo di inedificabilità assoluta imposto dalla Regione Siciliana con l’art. 15, comma 1, lett. a) l.r. n. 78 del 1976 », ritendo che le affermazioni circa una presunta « compatibilità » rappresentate dal Comune « devono ritenersi recessive rispetto ad elementi, in fatto, accertati ed incontestati (cfr nota Soprintendenza del -OMISSIS-, in atti) che depongono diversamente ».
Mentre, in merito all’eccepita illegittimità dell’ordine di ripristino, perché emessa anteriormente alla definizione del procedimento d’accertamento di conformità ex art. 13 l. n. 47 del 1985, il T.a.r. ha ritenuto, che quest’ultimo procedimento sia stato definito con un provvedimento implicito di rigetto che non risulta essere stato impugnato. All’uopo il giudice di prime cure ha specificato di aderire a quella consolidata giurisprudenza secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria, a seguito del consolidamento del provvedimento di diniego, non determina la caducazione dell’ordine di demolizione, la cui efficacia rimane sospesa per riespandersi all’esito del rigetto della stessa istanza;ritenendo, comunque, di assegnare, « a garanzia della parte privata, un nuovo termine di 90 giorni per consentirle di procedere alla esecuzione volontaria, solamente scaduto infruttuosamente il quale l’amministrazione potrà procedere ad accertare legittimamente l’inottemperanza ai fini dell’acquisizione al patrimonio del comune ».