CGARS, sez. I, sentenza 2021-12-24, n. 202101078

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2021-12-24, n. 202101078
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202101078
Data del deposito : 24 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2021

N. 01078/2021REG.PROV.COLL.

N. 00375/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 375 del 2021, proposto dalla signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia -Palermo, Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia -Palermo e del Ministero dell'istruzione dell'Università' e della ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2021 il Cons. Antonino Caleca;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. II, con sentenza n. -OMISSIS- del 7 settembre 2020 respingeva il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- per l’annullamento dei seguenti atti:

- la graduatoria provvisoria pubblicata in data 28 giugno 2018 della procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all’art. 1, co. 622-625 l. 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui la stessa era stata esclusa per assenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego;

- la graduatoria pubblicata in data 17 luglio 2018 della procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all’art. 1, co. 622-625 l. 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui, a seguito di reclamo presentata dalla stessa ricorrente, quest’ultima era stata ancora esclusa per assenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego;

- tutti gli atti precedenti, successivi e consequenziali comunque connessi.



2. Con motivi aggiunti del 13 settembre 2018 l’odierna appellante impugnava altresì:

- il decreto direttoriale n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente a mezzo R.A.R. il 7 agosto 2018, dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Direzione generale, con il quale veniva decretata ulteriormente l’esclusione della stessa Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- dalla procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all’art. 1, co. 622-625 l. 27 dicembre 2017, n. 205, per “assenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego”.



3. L’Amministrazione resistente escludeva la signora -OMISSIS- in ragione dell’assenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego avendo la stessa riportato una condanna, con pena sospesa ex art. 163 e ss. c.p., per il reato di falsa testimonianza (commesso in data 18 febbraio 2005, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2012) alla pena di anni due di reclusione.



4. Parte ricorrente suffragava la richiesta di annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe con motivi articolati che partivano dall’assunto che la precedente condanna non poteva essere considerata ostativa in quanto il reato con la pena sospesa doveva considerarsi estinto per il decorso del periodo di sospensione della stessa senza che la commissione di alcun altro reato, ai sensi dell’art. 167 c.p.

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