CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400687

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400687
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400687
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 00687/2024REG.PROV.COLL.

N. 00896/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2024, proposto dal
Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del governo Enna, Anac Autorità' nazionale anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 01885/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 il Cons. A C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La difesa erariale impugna la sentenza in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento dei provvedimenti prot.n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- con i quali la Prefettura di Enna ha disposto nei confronti dell’appellante l'informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 91 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e del provvedimento comunicato con la nota del 15 maggio 2020 con cui l'Autorità nazionale anticorruzione ha disposto l'inserimento dell'annotazione dell'informazione nel casellario informatico.



1.1. Ad avviso del Tar il provvedimento di informazione antimafia interdittiva non può fondarsi sul mero riscontro delle cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 d.lgs. 159/2011, dovendosi in tali casi adottare una comunicazione antimafia.

Nella presente fattispecie l’informazione antimafia impugnata si limita, in motivazione, unicamente a riferire che il signor -OMISSIS- con decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta -divenuto definitivo in data 13 luglio 2019- veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

La sottoposizione a misura di prevenzione costituisce, invero, una delle ipotesi ostative catalogate sotto l’art. 67 appena citato, oggetto di eventuale comunicazione unterdittiva.

Il Tar nell’annullare i provvedimenti impugnati fa “ salva la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione resistente con riguardo all’accertamento della sussistenza, a carico della parte ricorrente, delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, ai fini dell’eventuale emissione della comunicazione antimafia”.



2. L’amministrazione resistente, non costando la riedizione del potere, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe deducendo la “ violazione degli artt. 84, 88, 89-bis, 91 e 92 d.lgs. 159/2011”.

Sostiene la difesa erariale che “ impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso la possibilità che il provvedimento di informazione antimafia interdittiva possa fondarsi sul mero riscontro delle cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 d.lgs. 159/2011”.

Con l’atto di appello la difesa erariale ha anche chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primi grado.



3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la parte vincitrice in primo grado per resistere all’appello dell’amministrazione.



4. In sede di trattazione dell’istanza cautelare il Collegio ha avvisato le parti della possibilità di decidere la causa con sentenza in forma semplificata ed ha trattenuto il ricorso in decisione.



5. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 104 c.p.a.



6. L’appello deve essere respinto in ragione dell’infondatezza dell’unico motivo dedotto.



7. La difesa erariale nel sostenere che il provvedimento di informazione antimafia interdittiva possa fondarsi sul mero riscontro delle cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 d.lgs. 159/2011, così come la comunicazione, propone il superamento della granitica giurisprudenza amministrativa che segna “ un netto discrimen tra le due forme di documentazione ”.



8. Il Collegio non condivide l’esegesi proposta dalla difesa erariale che finisce per addivenire alla pretoria abrogazione delle norme che distinguono i due istituti: la comunicazione e l’informazione interdittiva antimafia.

Certo l’individuazione della differente natura giuridica dei due istituti era più agevolmente apprezzabile prima che l’esplicita ripartizione degli effetti interdittivi tra comunicazione antimafia, applicabile anche con riguardo alle attività economiche esercitate tra privati, e l’informativa antimafia, riferibile solo ai rapporti con la p.a., venisse superata dal d.lgs. n. 153/14, il quale ha, almeno in parte, esteso l’efficacia interdittiva delle informazioni antimafia anche ai rapporti tra soggetti privati.

Ciò nonostante la differenza tra comunicazione ed informazione continua a mantenere una sostanziale rilevanza: la comunicazione è un atto dal contenuto vincolato e non è sede di alcuna valutazione discrezionale da parte del Prefetto;
l’informazione interdittiva, al contrario, è “l’attrezzo” con cui il Prefetto, esercitando una rilevantissima discrezionalità, rincorre la capacità di modernizzarsi e occultarsi delle organizzazioni mafiose che aggiornano costantemente le modalità operative con cui tentare di infiltrare e inquinare il mercato e la società civile.

L’informazione antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali.

La comunicazione antimafia è invece un atto amministrativo di natura autoritativa privo di qualunque discrezionalità (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n.2773).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2021 ha definitivamente precisato che:

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